LA TUTELA GIUDIZIARIA
La richiesta di risarcimento al sanitario è
solitamente fatta attraverso una azione giudiziaria che può essere
direttamente proposta sia
innanzi la giudice civile o nell'eventuale
giudizio penale che vede il medico imputato (da solo o assieme ad altri
colleghi) del reato di
lesioni colpose o omicidio colposo.
La
compagnia di assicurazione solitamente mette in campo un proprio legale e,
quando necessario, i consulenti tecnici che però
tuteleranno
essenzialmente gli interessi della compagnia, interessi che ovviamente non
divergono da quelli del professionista oggetto del
giudizio.
Il
sanitario però è bene che interessi della vertenza anche un avvocato di
propria fiducia e pertanto per lo scopo, sarà costretto ad
accollarsi
delle spese che sicuramente non saranno di lieve entità.
Per questa
ragione sarebbe opportuno che chi intende fornirsi una copertura
assicurativa il più possibile idonea a garantirgli un indennizzo
totale
in caso di eventi risarcibili, stipuli anche una apposita polizza per la
tutela giudiziaria; il suo costo è relativamente modesto
superando
difficilmente le due-trecentomilalire.
Con tale polizza la Compagnia di
assicurazione si assume l'obbligo di farsi carico di tutte le spese legali
anche per eventuali perizie e
consulenze da esperirsi nei vari
procedimenti in sede giudiziale ed extragiudiziale che possono coinvolgere
il sottoscrittore.
La copertura assicurativa fornisce anche un idoneo
servizio di consulenza ed è operativa anche in caso di arbitrati o di
vertenza innanzi
agli ordini professionali o a giurì d'onore.
Se poi
il giudizio a cui l'assicurato è interessato non si chiudesse con esito
favorevole vengo indennizzate anche tutte le spese legali e di
giustizia,
sempre nei limiti del massimale contrattualmente previsto, liquidate a
favore della controparte.
La copertura inizierà a decorrere dalle ore 24
del giorno in cui la polizza viene sottoscritta per le ipotesi di azioni
promosse in relazione a
responsabilità extracontrattuale (la natura di
tale tipo di responsabilità è già stata spiegata nelle precedenti parti del
testo) e per i
procedimenti con rilevanza penale.
Per tutte le altre
ipotesi la copertura sarà operativa dopo un periodo (che tecnicamente in
terminologia assicurativa viene chiamato di
carenza) di 90 giorni.
La
copertura sarà poi valida per tutti quelle azioni intervenute nel periodo
assicurato o comunque presentate entro un anno dalla
cessazione del
contratto ma riferibili a fatti giudizialmente avvenuti nel periodo
assoggettato a copertura.
Perché la copertura assicurativa sia
concretamente operativa è comunque essenziale che la controversia giudiziale
che coinvolge
l'assicurato sia sorta dopo la stipula.
Allo scopo è bene chiarire che in sede penale la data del
sinistro è identificabile con quella cui si fa risalire la commissione del
reato e non
quella in cui è stata notificata l'informazione di garanzia o
qualunque altro atto informativo perché questo può avvenire parecchi
mesi
dopo il fatto oggetto di procedimento.
Sotto il profilo
civilistico la data è da intendersi come quella in cui si è verificato
l'evento qualificato come dannoso (potrebbe per esempio
essere quello in
cui è stato effettuato un intervento chirurgico non perfettamente riuscito).
Una tale polizza comprende comunque alcune esclusioni che è bene
che il sottoscrittore si faccia chiaramente specificare prima
della
sottoscrizione. Generalmente non rientrano in garanzia: il
pagamento di multe, oblazioni, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
gli
oneri fiscali relativi all'azione legale quale la eventuale bollatura
di documenti, le spese di registrazione delle sentenze o altri atti
facenti
parte del giudizio o della transazione.
Categoricamente
esclusi sono ovviamente le spese che derivano da fatti dolosi dello stesso
assicurato.
Per le controversie di carattere fiscale (quelle innanzi
alle commissioni tributarie e quelle relative ai successivi gradi) la
copertura viene
concessa solo se espressamente richiesta e previa
corresponsione di un sovrapprezzo da concordarsi tra assicurato ed
assicuratore.
È bene poi, sempre che i costi non diventino eccessivi e
che il professionista operi a livello internazionale, estendere la
territorialità della
copertura anche per le azioni legali intraprese
innanzi ad autorità giudiziarie ed arbitrali non italiane.
Molto spesso
può accadere che il sanitario che già possiede una copertura per la
responsabilità civile fruisca già con questa di una, sia pur
limitata,
copertura per le spese di carattere giudiziario.
In questo caso la
polizza per la tutela giudiziaria interviene ad integrazione della stessa e
sarà operativa dopo che l'assicurazione di
responsabilità civile avrà
esaurito la sua specifica copertura o qualora l'assicurato voglia utilizzare
un legale di sua fiducia, diverso da
quello fornita dall'assicurazione
r.c..
Il sanitario che si garantisce con un tale tipo di polizza dovrà
informare l'assicurazione (con la denuncia del sinistro) ogni volta in cui
deve
difendersi da una accusa o richiesta giudiziale o stragiudiziale che
comporti un'azione legale richiedendo alla compagnia che sia la stessa
a
fornirgli l'assistenza di professionisti specializzati o segnalando
egli stessi il nome dell'avvocato e/o perito personalmente scelto.
Una
volta interessata la compagnia di assicurazione l'assicurato non può, pena
la perdita parziale o totale della copertura specifica,
assumere
iniziative autonome come dar vita ad azioni legali, parallele o incidentali
o pervenire ad accordi transattivi in sede stragiudiziale
o in corso di
causa senza il preventivo benestare della compagnia di assicurazione. Lo
scopo di una tale preventiva autorizzazione è
facilmente individuabile
nel fatto che le assicurazioni interessate a questo tipo di copertura
vogliono evitare che il cliente giunga a
transigere l'eventuale azione in
corso non curandosi delle spese da pagare alla controparte sapendo che in
ogni caso di questa si farà
carico il suo assicuratore.
Qualora non
vi sia accordo tra assicurato e impresa assicuratrice in merito alla
gestione del sinistro intervenendo valutazioni diverse in
merito alla
possibilità di affrontare o meno una vertenza, la decisione verrà demandata,
in forza ad una espressa clausola presente in
questo tipo di polizza, ad
un apposito collegio arbitrale composto da professionisti della materia.
http://www.unich.it/fnace/cap6_3.htm
Le polizze a copertura della responsabilità
civile per chi esercita professioni sanitarie
Il
medico, come ogni altro professionista che esercita attività in rapporto a
soggetti terzi, quando
si rivolge ad un assicuratore per fornirsi di una
copertura assicurativa ai fini della responsabilità
civile professionale
ha come scopo specifico quello di proteggere il suo patrimonio personale
ogni
qualvolta si verifichi un evento comportante una sua responsabilità
risarcitoria.
Come si è avuto occasione
di verificare nei capitoli precedenti, esaminando tutte le forme
di
responsabilità per le quali il personale sanitario può essere chiamato
a rispondere, è importante che
si formi una cultura assicurativa
appropriata anche da parte non solo degli enti ospedalieri, siano
essi
pubblici o privati, ma anche dei sanitari che quotidianamente prestano la
loro attività
professionale ponendosi a costante rischio di subire una
azione giudiziaria che, quando le cose vanno
bene, può limitarsi ad una
chiamata in giudizio avanti il giudice civile, ma che sempre più
spesso
porta il medico a rispondere del suo comportamento professionale
innanzi al Pretore penale.
Il professionista dovrà quindi,
prima di sottoscrivere una o più polizze d'assicurazione, fare un
attento
esame dei reali rischi che al suo impegno professionale possono associarsi,
e per fare questo
non sarebbe male chiedere ausilio e consiglio ad un
legale di fiducia con particolare esperienza nella
complicata materia
della responsabilità civile professionale.
Eguale attenzione dovrà
poi essere anche prestata al questionario che verrà consegnato unitamente
alla
polizza che, per quanto già detto sopra, grande importanza ha in
relazione all'attendibilità o meno di
quanto dichiarato dall'assicurato.
Risposte vaghe o non perfettamente rispondenti alla realtà
renderanno
assai difficile la stessa liquidazione del danno in caso di
sinistro.
Per il sanitario che intenda sottoscrivere una polizza
personale, e questo appare sicuramente un
atteggiamento saggio, è bene
preventivamene prendere visione di quella sottoscritta dalla
struttura
ospedaliera o sanitaria in cui eventualmente opera ponendo
particolare attenzione al diritto di rivalsa
che l'ente si è riservato.
Se infatti la polizza non esclude il diritto di rivalsa nei confronti
del
personale il medico inizialmente mallevato dalla assicurazione
dell'azienda ospedaliera potrà vedersi
richiedere proprio da quest'ultima
di corrisponderle quanto pagato al paziente danneggiato da un
trattamento
sanitario che ha visto la operatività del sanitario.
Di un tale fatto
dovrà ovviamente fare espressa menzione al momento di nchiedere un apposita
copertura
assicurativa a titolo personale.
http://www.aere.it/pubblicazioni/edo_regge/tesiedo.htm
"La responsabilità civile del medico in campo
assicurativo"
Si ringrazia
l'IntelliSoft per la pubblicazione sul loro server
AERE
SOMMAR
IO
INTRODUZIONE
*
Capitolo 1 LE ORIGINI DELLA RESPONSABILITA' MEDICA
*
1.1 BREVI CENNI STORICI
*
1.2 IN ITALIA
*
1.3 RATIO DEL CONTENZIOSO MEDICO-PAZIENTE
*
Capitolo 2 CONCETTO DI DILIGENZA IN GENERALE
*
Capitolo 3 CONSENSO DEL PAZIENTE IN GENERALE
*
Capitolo 4 SISTEMA ATTUALE
*
4.1 DALLE REGOLE GIURISPRUDENZIALI ALLE REGOLE CODIFICATE: ARTICOLO 2236
CODICE CIVILE.
*
4.2 DILIGENZA PROFESSIONALE E VALUTAZIONE DIFFERENZIATA DELLA COLPA
*
4.3 LA DILIGENZA NELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE DEL MEDICO
*
4.4 ARTICOLO 2236 C.C. E PROBLEMATICA DELLA COLPA GRAVE
*
Capitolo 5 OBBLIGAZIONE DEL MEDICO E ONERE DELLA PROVA
*
5.1 L'INADEMPIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI DI MEZZI E NELLE OBBLIGAZIONI DI
RISULTATO
*
5.2 ONERE DELLA PROVA
*
5.3 CONSENSO ALL’ATTIVITA’ MEDICA NEL RAPPORTO CONTRATTUALE TRA MEDICO E
PAZIENTE
*
Capitolo 6 ATTIVITA’ MEDICA E PRINCIPI NORMATIVI DI RIFERIMENTO
*
6.1 CRISI DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL MEDICO: PARAMETRI DI
RIFERIMENTO
*
6.2 MUTAMENTI IN CAMPO MEDICO – CONSEGUENZE SUL PIANO GIURIDICO
*
6.3 PIANO NORMATIVO
*
Capitolo 7 GIUDIZIO DI RESPONSABILITA’MEDICA
*
7.1 DIRETTIVE D’INDAGINE
*
7.2 COLPA MEDICA E NESSO DI CAUSALITA’
*
7.3 SIGNIFICATO DI DILIGENZA
*
7.4 SUPERAMENTO DEL SISTEMA DEI CORRETTIVI
*
Capitolo 8 RESPONSABILITA’ D’EQUIPE
*
8.1 RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI MEMBRI DELL'EQUIPE SE TUTTI HANNO
CONCORSO A PRODURRE L'EVENTO DANNOSO.
*
Capitolo 9 INTRODUZIONE ALLA RESPONSABILITA’
*
9.1 SANZIONI CHE INCIDONO SULL'ATTIVITA' DEL MEDICO
*
9.2 RESPONSABILITA' CIVILE IN GENERALE: RESPONSABILITA’ CIVILE
CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE.
*
9.3 FONTI NORMATIVE
*
9.4 ONERE DELLA PROVA
*
9.5 DANNI PREVEDIBILI E IMPREVEDIBILI
*
9.6 COSTITUZIONE IN MORA
*
9.7 PRESCRIZIONE
*
Capitolo 10 LA RESPONSABILITA' EXTRA-CONTRATTUALE
*
10.1 CONDOTTA UMANA
*
10.1.1 CASI DI RESPONSABILITA' OGGETTIVA
*
10.1.2 CASO DEL MEDICO DIPENDENTE DI U.S.L.
*
10.2 DANNO INGIUSTO E RISARCIBILE
*
10.2.1 DANNO E DETERMINAZIONE
*
10.3 RAPPORTO CAUSALE TRA CONDOTTA E EVENTO DANNOSO
*
Capitolo 11 LA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE
*
11.1 FONTI DELL'OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE
*
Capitolo 12 IL CONTRATTO ASSICURATIVO NEL CONTESTO DELLA RESPONSABILITA’
CIVILE DEL MEDICO
*
12.1 OGGETTO DEL CONTRATTO DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL PROFESSIONISTA
*
12.2 DELIMITAZIONI
*
12.3 INTERCALARE A POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL MEDICO
*
Capitolo 13 PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’INTERVENTO ASSICURATIVO
*
13.1 INTRODUZIONE AL PROBLEMA
*
13.2 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
*
INTRODUZIONE
L’esperienza lavorativa maturata dal 1992 in campo
assicurativo, mi ha posto di fronte ad una serie di problematiche e di
situazioni che tutt’oggi appaiono, a volte, di difficile inquadramento e
soluzione.
Fra le tante, quella attinente la responsabilità civile del
professionista in generale, e quella del medico in particolare, mi hanno
sempre affascinato per la molteplicità degli interessi e situazioni che si
pongono a confronto.
Si pensi, infatti, alle difficoltà del campo medico, così
vasto ed imprevedibile, di fronte a problematiche attinenti la natura umana;
ma anche alle ansie di un soggetto malato che attende benefici alla sua
salute per opera del medico.
Il problema diventa interessante dal momento in cui, in
mezzo alle due situazioni precedenti, si inserisce la polizza assicurativa.
Che ruolo ha la polizza assicurativa di responsabilità civile professioni
dinanzi a errore medico di carattere diagnostico/terapeutico? La risposta
potrebbe, a prima vista, risultare facile, ma non è così.
La funzione di questa tesi, è proprio quello di capire con
che incisività e a che fine la polizza assicurativa interviene nel contesto
professionale, ed umano, medico/paziente.
Si sono analizzate teorie per le quali
la polizza andrebbe di fatto abolita, perché considerata da taluni come
elemento deresponsabilizzante per il medico a scapito del paziente, in
quanto produrrebbe un effetto inverso rispetto a quello auspicabile nel
rapporto tra i due soggetti in questione.
Nonostante tali teorie, mi sono posto l’obiettivo di
inquadrare esattamente in che cosa consista la responsabilità civile del
medico, analizzando brevemente anche il profilo storico, e soprattutto
elaborando una teoria circa la corretta applicazione della polizza
assicurativa sulla responsabilità civile del medico al fine di evitare
situazioni come sopra già descritte.
A tal fine sono stati utilizzati sia di testi in commercio,
sia dell’esperienza diretta dell’Agente assicurativo presso il quale è
svolta la mia professione, nonché quella importante, dei medici (compresi
periti del Tribunale di Milano) che vivono direttamente questa situazione, e
che proprio a titolo cautelare hanno stipulato polizze assicurative sulla
responsabilità civile del medico.
LE ORIGINI DELLA RESPONSABILITA' MEDICA
Di particolare attualità, risulta essere il principio
dettato dall’articolo 32 della Costituzione (1) circa la cura della salute,
che suggerisce l’adozione di una terminologia più aderente alla odierna
sensibilità giuridica ed alle nuove strutture della medicina.
Si avverte il passaggio dalla responsabilità del medico
alla responsabilità medica, nel senso che si vuol superare una semplicistica
visione dedicata alla responsabilità del professionista medico per arrivare
alla tutela, sancita costituzionalmente, della salute dell’individuo in
relazione ai pericoli connessi con lo svolgimento di attività mediche o
trattamenti sanitari in genere.
La tendenza attuale pare quella di un allargamento e un
superamento della esclusiva responsabilità basata sulla colpa, per far posto
a una forma mista di responsabilità oggettiva e soggettiva; si nota però una
certa distanza da situazioni estreme come vengono adottate in taluni paesi
come, ad esempio, la Svezia che propone una particolare figura assicurativa
per i malati che copre in qualunque caso l’assistito per i danni a lui
derivati da trattamenti medici, quando non è fornita prova di colpa.
Perciò la situazione di oggi vede un paziente non più
succube, ma parte attiva, con diritti su decisioni fondamentali per il
proprio benessere, e l’intervento medico è visto come funzionale alle
primarie esigenze vitali dell’uomo: da tutto ciò si desume come vi sia
stato, e vi sia tuttora, la tendenza ad adattare gli strumenti normativi già
in possesso alle mutate esigenze.
Come poi sarà analizzato, articoli del codice civile quale
il 2236 (2) sono stati sottoposti a profonda revisione venendo inquadrati in
un profilo antitetico rispetto ai sistemi interpretativi tradizionali.
Dal momento in cui antiche teorie vengono poste in
discussione ci si domanda se la ratio della normativa viene colta fino in
fondo dalla critica.
Occorre verificare che cosa si trova al centro dell'analisi
che si svolgerà: e cioè la composizione degli interessi del medico e del
paziente.
Questo problema nasce, peraltro, prima storicamente come
problema effettivo e poi giuridicamente come studio di dottrina.
BREVI CENNI STORICI
Gli interrogativi sulla responsabilità medica assumono
posizione di rilievo verso i primi dell'ottocento. All'epoca, progressi, se
pur evidenti, non avevano ancora permesso il raggiungimento di tecniche
realmente efficienti, al punto che la professione medica non godeva di molto
credito. Questa situazione portava all'espansione di attività parallele
quali guaritori, venditori di panacee o farmaci provvidenziali o /e
miracolosi.
Gli stessi medici non costituivano sicuramente una
categoria omogenea, anzi erano schierati in modo piuttosto determinato in
diverse scuole che propagandavano sistemi terapeutici a volte del tutto
discordanti gli uni con gli altri.
Di fatto, la scintilla rivoluzionaria francese, poteva
dirsi in un certo senso collegata alla evoluzione che proprio nel paese
transalpino comincio' già dal 1805 arrivando pero' solo a compimento nel
lontano 30 novembre 1892 con la prima legge fondamentale sull'esercizio
della medicina.
Affinché tale protesta potesse iniziare, doveva verificarsi
che qualcuno si ribellasse allo strapotere di cui i medici godevano
nell'esercizio della loro professione: ed e' proprio lo scontro sociale in
atto in quel periodo che alimentò la protesta verso la categoria medica,
praticamente considerata intoccabile. La situazione, quindi, cambia con la
promulgazione dei codici civili e penale, e con ciò anche l'infallibilità e
l'intoccabilità della classe medica cominciò a vacillare.
La contemporaneità di queste situazioni, con l'accadere di
fatti eclatanti verso l'opinione pubblica, diede slancio alla svolta: valga
per tutte l'esemplificazione del caso del Dott. He’lie, riconosciuto
responsabile per l'amputazione di entrambe le braccia ad un neonato in
seguito ad errato intervento nel corso del parto.
Questo periodo di rinnovamento si concluse con la sentenza
della Corte di Cassazione francese del 18 giugno 1835 che stabilì il
principio per cui i medici devono ritenersi responsabili dei fatti da loro
compiuti con imprudenza e negligenza (3).
IN ITALIA
Tutto quanto accadde in Francia, ebbe a ripetersi in
Italia, seppur con qualche ritardo. Anche qui le cronache giudiziarie dei
primi dell'ottocento sembrano giustificare un atteggiamento remissivo dei
pazienti verso i medici, anche se le uniche controversie in merito si
trovano in ordine ai compensi per l'opera prestata dal professionista.
Fino al XIX secolo, si ha una regola di pressoché totale
irresponsabilità degli esercenti le arti professionali. Addirittura, la
nostra giurisprudenza non risulta per nulla essere propensa a riconoscere
come punibile il comportamento del medico, pure in casi particolarmente
gravi, sotto il profilo della responsabilità penale. In tal senso si
riferisce una pronuncia della Cassazione di Torino del 1871 per cui "la
disposizione dell'articolo 307 Codice Penale che punisce chiunque,
esercitando pubblicamente un'arte o una professione, legittimamente chiamato
ricusa, senza giusta causa, di prestarsi a dare il suo giudizio o prestare
la sua opera, deve ritenersi applicabile solo nel caso di richiesta
procedente da pubblica autorità nell'interesse della amministrazione della
giustizia, non anche in quello che la richiesta proceda da un privato nel di
lui interesse individuale. Quindi il detto articolo non può essere applicato
al medico, il quale si rifiuti di prestare a richiesta di un privato la sua
opera verso persone inferme"(4).
E' il caso di un medico, il quale, nel 1869, si rifiutò di
prestare assistenza a una donna gravemente malata, deceduta di li a
poco.
Accanto a quanto rilevato con la sentenza della Cassazione
di Torino, si indirizzava nel medesimo senso la Cassazione di Napoli,
stabilendo che "chi nell'esercizio della sua professione arreca danno altrui
per cattivo magistero dell'arte, non e' in colpa e non e' responsabile, a
meno che, non sia provato l'animo deliberato di malfare"(5).
Il primo passo verso il riconoscimento della responsabilità
civile del medico per un fatto professionale lo compie il Tribunale di Roma
che con la sentenza 21 gennaio 1885, anche se la stessa escludeva la
responsabilità per tre periti. Questi avevano formulato un giudizio
basandosi su una serie di fatti costituenti manifestazione di stato psichico
di un presunto malato di mente, il quale dopo tre giorni di internamento era
stato dimesso in quanto riconosciuto perfettamente sano(6).
Nonostante l’esclusione della responsabilità per i periti,
si intravedeva uno spiraglio nel momento in cui veniva affermato che la
inviolabilità del medico, o del perito (per il caso in questione) non va
considerata illimitata avanti al codice.
La stessa corte romana, si pronunciò l'anno seguente sullo
stesso caso e dichiarò che "gli esercenti medicina e psichiatria [...]
rispondono dell'errore scientifico e della imperizia se nell’uno o
nell’altra sia riconosciuto in fatto concorrere la colpa"(7).
A questo punto il principio pare evidente, ma si fa largo
un altro problema: in campo medico il giudice non gode di conoscenze
approfondite, per cui, come ricordato in dottrina, "la difficoltà per i
giudici di decidere sulla esistenza della colpa non deve persuadere a
elevare a principio la irresponsabilità del medico"(8).
Le difficoltà paiono ovvie: è necessario ricorrere a
consulenti tecnici per far fronte ad una così maestosa materia e, comunque,
anche tale ricorso se garantisce una relativa sicurezza sulla realtà dei
dati di fatto, non sempre consente di giungere ad interpretazione univoca su
tali dati.
Ciò è determinato da più fattori, ma è fondamentalmente da
ricercare nella delicata posizione di un medico legale che si trova a far da
ammortizzatore tra il giudice ed il medico chiamato in causa (9).
RATIO DEL CONTENZIOSO MEDICO-PAZIENTE
Affermare la responsabilità del medico significa, in
sostanza, creare un conflitto di interessi convergenti che hanno uno scopo
comune: la salute del paziente.
E’ altresì vero che, se per il paziente la tutela della
propria salute è l’unico obiettivo (l’uomo è disposto a qualunque sacrificio
in cambio di una buona salute) per l’operatore sanitario, comprendendovi
l’intera categoria, questo è uno degli obiettivi da raggiungere.
Se questo dato sfugge, si incappa in una serie di
situazioni che non permettono di comprendere il motivo circa il consolidarsi
del sistema di responsabilità civile con le contraddizioni sue proprie.
Gli interessi delle parti divergono in modo chiaro e netto
sia nel contenuto che nel momento in cui si concretizzano; dall’intervento
del professionista si verifica l’eventuale danno al paziente, mentre per il
professionista il danno non è così immediato, ma si verificherà solo in caso
di esito del giudizio a lui sfavorevole (10). Naturalmente, le contrapposte
parti tendono, a questo punto, a definire la questione nel senso a loro più
favorevole: per il paziente lo scopo è quello di ottenere un risarcimento
per il danno patito alla salute, per il medico lo scopo è quello di non
vedere eccessivamente compromessa la propria figura professionale. L’esito
finale del giudizio dipenderà dalla natura degli interessi in gioco e dalle
difficoltà che il giudice deve affrontare di fronte ai misteri della
medicina. A ciò si aggiunge che la responsabilità civile del medico,
affermatasi inizialmente come responsabilità aquiliana (extra-contrattuale)
venga ben presto ricondotta in ambito contrattuale in relazione al fatto che
il professionista può agire per il pagamento degli onorari.
CONCETTO DI DILIGENZA IN GENERALE
Nel concetto di diligenza si è in grado di individuare due
aree ben distinte: la prima è quella della competenza tecnica, mentre la
seconda è quella della attenzione alla cura del malato, o della attenzione a
porre in essere la competenza tecnica (11).
La prima area è costituita dalla competenza che il medico
deve possedere, sia in generale, sia in relazione al suo ramo di
specializzazione; la seconda area è costituita da un aspetto tradizionale
circa il concetto di diligenza, cioè il modo di adempimento
dell’obbligazione.
Oltre a queste, il medico deve agire con diligenza
scrupolosa e superiore alla media, dovendo assumere la figura del regolato e
accorto professionista, così come evidenziato in alcune sentenze della Corte
di Cassazione (12), (13), (14), ponendo in evidenza le qualità umane e
professionali del medico che vanno necessariamente integrate con le regole
generali dell’arte posta in essere dal professionista.
Secondo alcuni (15) le due aree vanno tenute distinte, per
cui la perizia si acquisisce con lo studio e l’esperienza, mentre la
diligenza è innata ed appartiene ai caratteri costituzionali dell’individuo
(16).
La tesi non è condivisa da tutti (v. anche Cass., 12
settembre 1970, n. 1386, in Foro it., Rep. 1970, voce professioni
intellettuali, n. 23-24), per cui il concetto di diligenza va visto in senso
unitario, nonostante il codice penale lo richiami distintamente, ed il
diritto civile pare orientato ad un sistema misto.
Anche la limitazione della responsabilità prevista
dall’articolo 2236 C.C. è da vedere nell’ottica della ulteriore conferma che
il concetto di diligenza contiene il dovere di fare "bene" e di uniformarsi,
nello svolgimento dell’attività esercitata, alle regole dell’arte, cioè alla
perizia.
Solo in questo contesto ha senso , nei casi in cui devono
essere risolti problemi di particolare difficoltà, limitare la
responsabilità al dolo e alla colpa grave, altrimenti si ammetterebbe
proprio nel caso dell’intervento di particolare difficoltà, una cura e una
attenzione minori di quelle richieste ordinariamente. Nell’articolo 2236
C.C. la negligenza assunta a base del giudizio di colpa concerne la
violazione di norme di tecnica professionale per le quali può essere
giustificata una valutazione meno rigorosa del comportamento del
soggetto.
CONSENSO DEL PAZIENTE IN
GENERALE
Di difficile inquadramento si pone l’area degli interessi
tutelati in relazione al consenso al trattamento sanitario nel quadro del
sistema della responsabilità civile del medico.
In primo luogo, la difficoltà sta nello scindere la
problematica civilistica da quella penalistica: in quest’ultima, le istanze
del malato hanno già trovato riconoscimento, per cui il sanitario non può
operare senza il consenso del paziente, o di un suo legittimo
rappresentante, altrimenti incorre nel reato di lesioni o, addirittura, in
quello di omicidio colposo (17). In secondo luogo, mancano normative di
carattere generale in campo sanitario, salvo rare eccezioni. In dottrina
esistono tesi contrastanti circa la necessità o l’utilità del consenso,
mentre per la giurisprudenza il consenso appare necessario.
Quest’ultima affermazione trova consensi anche in relazione
alle regole deontologiche professionali oltreché per l’esistenza di norme
regolamentari vigenti negli ospedali con esplicito riferimento agli atti
operatori (18).
A proposito del consenso, è necessario operare una
distinzione tra prestazioni mediche normali per le quali è sufficiente il
consenso implicito, dalle prestazioni mediche aleatorie (operazioni
chirurgiche gravi) le quali devono formare oggetto di una particolare
convenzione in cui l’elemento aleatorio sia ben considerato e coscientemente
affrontato.
In ogni caso il medico deve avvertire specificamente il
paziente di tutti i pericoli inerenti a una cura o operazione e non può
procedere senza un consenso esplicito se tale operazione o cura possa
importare un rischio di morte.
La dottrina considera imprescindibile requisito il consenso
preventivo del paziente ai fini della liceità del trattamento medico
chirurgico, per cui il medico non può intraprendere alcuna attività
diagnostico/terapeutica senza la presenza di questo requisito, cioè il
valido consenso del paziente.
La ratio di tutto questo pare ovvia, ed è che il paziente pone nelle mani del medico quello che per lui, e
per tutti noi, non ha valore economico: la sua persona, la sua salute. Oltre
a ciò, esistono specifiche indicazioni normative volte alla protezione di
questo bene che trovano la loro fonte più autorevole nell’articolo 32 della
Costituzione, il quale pone un principio fondamentale, per cui
qualsiasi rapporto giuridico si basa non sulla forza o la coazione ma,
esclusivamente sul consenso e sul rispetto della libertà di decisione. In
linea di massima, nessuno può essere obbligato ad effettuare un trattamento
sanitario, se non per disposizione di legge. Da ciò si evince che non esiste
un dovere, per un individuo, di sottoporsi a trattamenti che il sanitario
ritenga necessario nel singolo caso, a meno che non risulti obbligatorio da
un atto legislativo.
Si analizza il consenso nella sua integrità: intanto pare
implicito quando si tratta di prestazioni esenti da rischi, ma diventa
assolutamente esplicito e "informato" dal momento in cui la prestazione
comporta rischi più o meno evidenti.
Ma fino a che punto e con che contenuti può parlarsi di
consenso informato (come definito da diversi autori) o "consapevole," come
definito da chi scrive? E’ interessante notare come l’art.8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo, dispone un limite all’ingerenza
delle pubbliche autorità nella vita privata del soggetto alla sola necessità
di tutela della salute pubblica, con la conseguenza che il trattamento
sanitario non può mai essere oggetto di imposizione legislativa. A ciò, si
aggiunge che il consenso informato/consapevole è richiesto espressamente
dalla legge in determinati casi: a) legge n°458/1967 sul trapianto del rene
tra viventi, per cui il donatore deve essere informato sulle conseguenze
dell’intervento ed il ricevente deve dare il consenso; b) legge n° 592/1967
sulla raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano, per cui al
fine del prelievo necessita il consenso del donante; c) legge n° 194/1978
sull’interruzione volontaria della gravidanza per cui è imposto il dovere di
informazione circa i procedimenti abortivi; d) legge n° 833/1978 per cui gli
accertamenti e i trattamenti sanitari devono essere di norma volontari e
devono presupporre il consenso del paziente. Inoltre, i trattamenti
obbligatori disposti per legge vanno attuati nel rispetto della dignità
della persona, dei diritti politici, civili comprendendovi il diritto alla
scelta del medico e del luogo di cura. E’ evidente che il paziente che si
rivolge al medico non è un soggetto standard ma è assolutamente
variabile a seconda di certi fattori. Per cui sarà il medico che dovrà
informare il paziente, tenendo conto di questi fattori, e spiegando quali
sono i rischi e le terapie che il paziente dovrà affrontare per giungere a
guarigione completa. Ed è proprio qui che nasce il problema del consenso
informato e della necessità, secondo di chi scrive, di andare oltre alla
semplice informazione che il medico attua verso il paziente, verificando di
fatto se quanto dichiarato dal medico risulta essere chiaro e soprattutto
capito dal paziente. Quest’ultimo deve assolutamente rendersi conto
di ciò a cui va incontro, in determinati casi, e non è più sufficiente
parlare di semplice informazione, ma è necessario parlare di
consapevolezza del paziente della diagnosi e della terapia relativa
così effettuata dall’operatore sanitario. Si pensi ad un medico che deve
riferire ad un altro medico circa i rischi, e pensiamo ad un medico che deve
riferire le medesime cose ad una persona che nulla conosce del campo medico:
sono due situazioni completamente diverse tra loro.
Nel caso di rifiuto del paziente perfettamente sano di
mente (e quindi capace di intendere e volere) il medico è tenuto a desistere
da qualunque intervento.
Naturalmente, per soggetti non capaci di intendere e
volere, il consenso andrà espresso da chi detiene di diritto tale potere (ad
esempio i genitori verso i figli minori). Caso a sé, è quello dello stato di
necessità, per cui il consenso si presume al fine di salvare la vita stessa
del paziente.
Da ciò: cosa succede se il medico ha agito senza il
consenso del paziente? In questa ipotesi si deve operare una distinzione: 1)
il caso in cui l’intervento medico è stato attuato in modo professionalmente
ineccepibile (e il paziente nulla potrà eccepire), anche se, comunque, il
paziente può dimostrare eventualmente un certo ed altro pregiudizio di
natura diversa rispetto all’intervento (caso di terapia più lunga rispetto
ad una più breve ma di uguale efficacia); 2) il caso dell’esito infausto ove
il sanitario dovrà essere chiamato a rispondere, in quanto il mancato
consenso produce direttamente responsabilità. Addirittura l’omissione del
consenso "consapevole", in caso di intervento senza buon fine, dal quale
sono derivate lesioni personali o la morte del paziente, può configurare
l’ipotesi di lesione volontaria, omicidio preterintenzionale o omicidio
colposo, con conseguenze in campo civilistico a titolo risarcitorio che si
lascia al lettore immaginare. Infatti, la sentenza n.13 del 18 ottobre 1990
della Corte d’Assise di primo grado di Firenze, ha sancito che "praticando
alla paziente un intervento da questa non autorizzato e non voluto, al di
fuori di qualsiasi situazione di necessità, con conseguenze per lei
estremamente cruente ed invalidanti, tali da sconvolgere l’equilibrio
psico/fisico e le naturali funzioni dell’ammalata, l’imputato pose in essere
consapevolmente e volontariamente la fattispecie criminosa della lesione
volontaria, sussistendo con tutta evidenza gli estremi dell’offesa alla
integrità fisica della persona e dell’elemento intenzionale richiesto, cioè,
il dolo generico".
E poiché da tale delitto voluto ne è conseguita, come
effetto non voluto, la morte della paziente, ed essendo tale evento legato
con nesso causale alla condotta integrativa delle lesioni, ne deriva la
penale responsabilità per il reato di omicidio preterintenzionale
addebitatogli (19).
SISTEMA ATTUALE
DALLE REGOLE GIURISPRUDENZIALI ALLE REGOLE
CODIFICATE: ARTICOLO 2236 CODICE CIVILE.
A questo proposito è evidente la presenza di una esigenza:
garantire la tutela del paziente senza danneggiare o sacrificare
l’iniziativa del medico. Regole giurisprudenziali appaiono, sulla
fattispecie francese, approssimative, ma ancorate a saldi principi, per cui
la valutazione dell’inadempimento secondo perizia tecnica e prudenza
consente un equo contemperamento tra interessi medico/paziente, tale da
fornire una risposta soddisfacente al problema dei danni da attività medica
(20).
Il legislatore del 1942 fa suo tale concetto, e lo riporta
all’articolo 2236 C.C., con lo scopo di stabilire un punto d’equilibrio tra
le due opposte esigenze, quella di non mortificare l’iniziativa del
professionista con il timore di ingiuste ritorsioni da parte del cliente in
caso d’insuccesso, e quella inversa di non indulgere verso decisioni non
ponderate o riprovevoli inerzie del professionista.
Da questa situazione nasce l’indicazione della colpa grave
o del dolo come soglia di responsabilità del professionista in presenza di
problemi tecnici di speciale difficoltà.
.
DILIGENZA PROFESSIONALE E VALUTAZIONE DIFFERENZIATA
DELLA COLPA
La giurisprudenza applica l’articolo 2236 C.C. in senso
restrittivo determinando limitazioni alla responsabilità per colpa grave
riconducendola solo nell’ambito della colpa professionale in senso stretto
con valutazione del criterio di diligenza ordinaria intendendolo come
comportamento nel quale sono ravvisabili disattenzione e/o imprudenza.
Si è così in grado di affermare la responsabilità
dell’operatore in presenza di:
- macroscopica imperizia (21);
- temerarietà sperimentale;
ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e
disinteresse per i beni primari del paziente (22).
Passo successivo è dedicato all’indagine circa la
difficoltà dei problemi tecnici, alla quale si accede attraverso un criterio
di valutazione tendenzialmente restrittivo in termini di straordinarietà o
eccezionalità del caso concreto, sulla base di analisi attinenti alle
attuali conoscenze scientifiche (23), dei mezzi tecnici e circostanze
particolari in cui questo ha dovuto intervenire (24).
Nell’area della perizia si individuano ulteriori profili di
diligenza professionale distinguendo tra:
- scelta del metodo d’intervento, che permette una ampia
discrezionalità del medico con il limite della colpa grave;
- adozione di rimedi postoperatori per evitare complicazioni, che
impone la conoscenza di tutti i rimedi che non siano ignoti alla scienza
e alla pratica della medicina.
LA DILIGENZA NELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE DEL
MEDICO
L'analisi dell'articolo 2236 C.C. porta a considerare che è
dettata una particolare disciplina in tema di responsabilità contrattuale
nel rapporto d'opera professionale, per cui se la prestazione implica la
soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera
non risponde dei danni, se non per dolo o colpa grave.
La norma in questione è stata creata per soddisfare due
esigenze:
1) non mortificare l'iniziativa del professionista;
2) non indulgere verso non ponderate decisioni o
riprovevoli inerzie del professionista.
Ora si analizzano le problematiche emergenti dalla norma in
questione: prima di tutto è necessaria una esatta individuazione della
limitazione di responsabilità cioè trovare il confine tra responsabilità e
non responsabilità. Se si interpreta letteralmente l’articolo 2236 C.C. si
giunge a conseguenze incomprensibili; perché, bisogna accontentarsi di un
grado minore di diligenza, quando necessita affrontare problemi tecnici di
grande difficoltà? In questo caso si dovrebbe ricorrere e richiedere una
diligenza maggiore e di conseguenza una prudenza e attenzione di intensità
proporzionale alla gravità del caso.
Da qui nasce l'esigenza di ridimensionare l'ambito
operativo alla sola colpa per imperizia: ovvero soluzione di problemi
tecnici. Vista nell'ottica della responsabilità, la norma tende ad
individuare quando si è in colpa trascurando di analizzare il perché non si
è risolto problemi che sono ardui da risolvere per ogni professionista in
quelle determinate condizioni: per ciò si può affermare che la colpa per
imperizia sia e ricorra quando la prestazione professionale sia scesa sotto
quel livello professionale che è da pretendersi presso ogni medico che
svolge in quelle condizioni particolari una determinata funzione. Il
contenuto della diligenza è rintracciabile nell'articolo 1176 C.C. 2c (25),
per cui nell'adempiere all'obbligazione, il debitore deve usare la diligenza
del buon padre di famiglia; prevede inoltre al 1c che "nell'adempimento
delle obbligazioni inerenti l'esercizio di una attività professionale, la
diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività
esercitata".
Punto di partenza è senza dubbio l'art.1176 C.C. 2c che non
è per nulla distante dalle posizioni del 1°c del medesimo articolo; semmai è
solo specificazione. Ed è da questa ottica che va inquadrata l'esegesi
dell’art.2236 C.C..
La conseguenza è che:
- la responsabilità del prestatore d'opera nell'esecuzione del
rapporto d'opera professionale non si distingue dal criterio di
determinazione della responsabilità nell'esercizio della medesima
attività medica esercitata ad altro titolo;
- sarebbe illogico prevedere due diversi criteri di valutazione
della medesima prestazione a seconda che il danneggiato agisce
avvalendosi della responsabilità extra contrattuale o di quella
contrattuale o del rapporto in base al quale l'attività del medico
viene esercitata.
ARTICOLO 2236 C.C. E PROBLEMATICA DELLA COLPA
GRAVE
Per una completa esegesi è necessaria una analisi sul campo
di operatività; a questo proposito sono da porsi necessariamente alcuni
interrogativi.
Anzitutto: l'articolo in questione vale solo per la
responsabilità determinata da contratto d'opera professionale o può essere
utilizzato come individuazione della colpa anche per rapporti diversi?
Può usarsi il criterio dell’articolo 2236 C.C. quando il
medico interviene perché tenutovi (altrimenti è omissione di soccorso) o per
stato di necessità o in ogni caso in cui la sua colpa è stata prospettata a
titolo di responsabilità extra contrattuale ai sensi dell'articolo 2043
C.C.(26)?
Se l’ente pubblico o privato si avvale della prestazione
del medico, con rapporto d’opera professionale o lavoro subordinato, deve
rispondere innanzi ai terzi per la condotta del professionista incaricato
nei limiti della colpa grave di cui all'articolo 2236 C.C.?
Per rispondere agli interrogativi si deve partire dal
presupposto che l’articolo 2236 C.C. applica in materia delle prestazioni
professionali intellettuali il principio generale sancito dall’articolo 1176
C.C. 2c.
Così la diligenza del prestatore di lavoro subordinato non
si differenzia da quella generale prevista dall’articolo 1176 C.C.. Per ciò
è del tutto evidente l'incongruenza di un diverso criterio di valutazione
della colpa professionale a seconda che il medico sia intervenuto quale
dipendente o prestatore d'opera professionale. Questa posizione è parallela
al caso in cui il medico agisce o è chiamato a rispondere in base al
criterio di responsabilità extracontrattuale; anche qui la colpa si
specifica in base alla natura della prestazione come previsto dall’articolo
1176 Codice Civile.
Da ciò si desume che la colpa è un concetto unitario ma ha
varie forme per cui:
STRUTTURA
PRIVATA PUBBLICA
OPERA PROFESSIONALE DEL MEDICO
CONDOTTA COLPOSA E DANNOSA DEL
MEDICO
RESPOSABILITA' CONTRATTUALE- DIRETTA E' SEMPRE DIRETTA: I
FUNZIO
NARI DELL' AMMINISTRAZIO
NE SONO ORGANI DELLA P.A.
PRINCIPIO DELLA IMMEDESI
MAZIONE ORGANICA.
RESPONSABILITA' EXTRA-CONTRATTUALE DIRETTA.
Quindi appare evidente come la differenza sia relativa alla
responsabilità extra contrattuale indiretta.
La problematica della colpa grave torna in luce alla
lettura dell'articolo 28 DPR 20/12/1979 n° 761 che richiama gli artt.22 e 23
del DPR 10/01/1957 n° 3.
Pare di evincere che il medico dipendente della U.S.L.
dovrebbe rispondere direttamente verso i terzi dei danni causati solo per
dolo o colpa grave. Però questa interpretazione non è appagante sia, primo,
perché l'articolo 28 della Costituzione non prevede questa ingiustificata
limitazione (per atti compiuti in violazione di diritti, i dipendenti dello
Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo leggi
penali, civili e amministrative), sia, secondo, perché restano salve le
responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
Inoltre, si creerebbe un contrasto con il principio di
uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto il medico che
opera come dipendente in strutture pubbliche, fruirebbe di un metro di
valutazione diverso della responsabilità rispetto ad altri medici che
operano ad esempio in strutture private. La U.S.L. risponde delle
conseguenze dannose non solo per l'operato del medico, ma anche per quanto è
connesso con tale attività (ad esempio deficienza organizzativa, cattivo
funzionamento delle strutture e delle apparecchiature eccetera….).
Ora appare necessario chiarire che l’Ente è responsabile
verso i terzi danneggiati se è tenuto in solido con il medico, dipendente o
convenzionato (articolo 2055 Codice Civile), può rivalersi sul medico e
sicuramente costituisce garanzia patrimoniale maggiore, che ha lo scopo di
soddisfare pienamente la pretesa risarcitoria. Per cui, se l'Ente non è
assicurato, le conseguenze della responsabilità civile ricadranno
sull'autore del danno.
La garanzia patrimoniale si ha anche per i danni così detti
anonimi, cioè quelli per i quali non è possibile individuare la causa
precisa del fatto lesivo, come ad esempio il caso dell'operazione effettuata
da équipe (come verrà più ampiamente descritto al capitolo 8), ed è
impossibile risalire allo specialista cui addebitare la condotta colposa nel
caso ad es. di infezione tetanica.
Si giunge così a delle conclusioni in merito alla corretta
applicazione dell’articolo 2236 Codice Civile per cui: in teoria si può
discutere di colpa lieve e colpa grave, ma in concreto si deve aver riguardo
al fatto che la condotta sia stata diligente oppure no, per cui colposa o
non colposa.
Inoltre, il legislatore richiedendo la colpa grave per quei
casi di particolare difficoltà tecnica, non ha voluto creare un criterio
autonomo, anche perché ogni professione richiede una valutazione specifica
assolutamente distinta; questa distinzione non deve poggiare solo su dati
oggettivi relativi all'indice di difficoltà, ma deve tenere presente anche
il dato soggettivo (caso di salvataggio di persona in precarie condizioni,
non è uguale se si fosse trovato in reparto di ospedale). Per cui la
concezione di diligenza e adempimento nonché quella di non diligenza e
colpa, vanno valutati in modo sicuramente non unitario;
ed una volta raccolti tutti gli elementi di giudizio utili
al caso vanno comparati con gli elementi di difficoltà nell'adempimento. Da
ciò non sussisterà colpa se il professionista avrà impiegato gli
accorgimenti tecnici e conoscenze possibili in concreto in relazione alla
scienza e tecnica professionale.
Vi sarà colpa se il professionista incorrerà in errore
derivante da ignoranza di norme scientifiche elementari non più oggetto di
discussione e divenute principi assiomatici.
OBBLIGAZIONE DEL MEDICO E ONERE DELLA PROVA
L’obbligazione medica è obbligazione di mezzi (27).
Ultimamente, la Corte di Cassazione ha riaffermato la
validità della distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di
risultato nel sistema della responsabilità professionale del medico,
distinguendo ulteriormente tra interventi di facile esecuzione, e interventi
di difficile esecuzione (28).
I primi non richiedono particolare abilità; i secondi il
contrario. Questo principio così come affermato, comporta un tentativo di
mitigare il rigore dell’unico sistema che fin dalle origini ha esercitato un
ruolo determinante a tutela delle ragioni del professionista.
L'INADEMPIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI DI MEZZI E NELLE
OBBLIGAZIONI DI RISULTATO
Riprendendo un concetto espresso poco prima, la colpa non
dipende dalla mancanza di risultato, ma dalla mancanza di diligenza
impiegata.
Si affronta ora il problema relativo alle obbligazioni di
risultato per le quali un soggetto si obbliga a un determinato risultato e
se non l'ottiene si rende inadempiente: nel campo della responsabilità
professionale questo tipo di inadempimento è raro, in quanto questo tipo di
rischio incorre maggiormente con le obbligazioni di mezzi o di
comportamento.
Quindi, per parlare di responsabilità professionale, e di
inadempimento, trattandosi di obbligazione di mezzi, non può collegarsi ad
un risultato eventualmente non ottenuto, ma va valutata alla stregua del
dovere di diligenza in base all'attività esercitata.
Nel settore medico, non è addebitabile al medico di non
aver guarito, ma è addebitabile l'aver agito senza applicazione delle
conoscenze che era legittimo aspettarsi in relazione alla professione
medica.
Risulta a tal proposito necessario valutare il tutto in
base anche a:
- discrezionalità tecnica, intuito, capacità di previsione ecc.
- dose di rischio che il paziente deve
sopportare.
Per ciò l'imperizia professionale ha contenuto variabile;
la valutazione si ha in base a:
- singola fattispecie
- condotta del medico + esame dell'attività espletata
- tipo di incarico professionale
Inoltre, nella responsabilità da inadempimento troviamo una
componente oggettiva ed una soggettiva:
1) OGGETTIVA – quando l'intervento è di particolare
difficoltà e va valutata la diligenza richiesta al medico. A tal proposito
si configurano tre figure:
a) quando la malattia presenta sintomatologia equivoca,
capace di determinare errori di diagnosi e quindi di terapia;
b) quando, anche se la sintomatologia è chiara ed univoca,
esistono gravi incertezze nella sua eziologia con inevitabili ripercussioni
sulla terapia da praticare;
c) quando si manifesta un caso eccezionale: situazione non
ancora studiata e/o sperimentata; o è oggetto di dibattiti scientifici con
sperimentazioni di tecniche diagnostiche e trattamenti terapeutici non
adeguatamente collaudati.
2) SOGGETTIVA – è necessaria una valutazione della
situazione concreta in cui il medico è intervenuto. Per ciò la speciale
difficoltà non va intesa in senso assoluto, ma in concreto, tenendo conto di
tutte le condizioni, oggettive e soggettive, che rendono il caso
obiettivamente di speciale difficoltà, per quel medico in quelle particolari
condizioni in cui è tenuto a intervenire.
E' escluso il collegamento tra il grado di intensità
patologica e difficoltà del caso. Ci sono patologie gravi che, tuttavia, in
base alle conoscenze sono facilmente guaribili.
A questo proposito è importante individuare la condotta di
fronte alla iniziale incertezza diagnostica: fondamentale è verificare la
urgenza terapeutica o meno. Per questo anche una condotta apparentemente
statica del medico è esente da censura, quando è attuata al fine di
attendere l'evoluzione della malattia per acquisire più elementi di
giudizio.
Inoltre, il medico attua a fini diagnostici e terapeutici
una "investigazione" avanti ad una patologia per cui dovrà accertare la
reale natura ed eziologia della patologia, deve sottoporre il paziente a
tutti gli accertamenti opportuni, oppure, se la situazione non permette tali
accertamenti, il professionista si trova nella situazione per la quale
prevale l’esigenza terapeutica in relazione alla gravità dello stato di
salute del paziente che impone un intervento immediato.
Strettamente correlato al campo individuato, circa la
corretta patologia, e quindi della corretta terapia da seguire al fine della
guarigione, è sicuramente il costante aggiornamento che il medico è tenuto
ad esercitare in relazione alla sua attività specifica, ma anche a mio
avviso, generica.
Da ciò si evince che la condotta colposa può risalire anche
alla mancanza dell'aggiornamento, dovere espressamente previsto
dall'articolo 23 del codice deontologico del 1989, e dall'art.16 del codice
deontologico del 1995.
La diligente prestazione del medico postula sia quella che
viene definita esperienza o pratica: sono elementi senz'altro importanti e
fondamentali nella vita professionale dell'arte medica, ma non sono
sicuramente sufficienti se non sono adeguatamente supportati da una cultura
professionale che è in continua evoluzione.
Le conseguenze paiono ovvie: se risultasse che una certa
tecnica, trattamento o un farmaco avrebbero consentito di risolvere una
patologia e tali terapie erano divenute patrimonio ufficiale della cultura
medica in generale, la loro ignoranza e quindi la conseguente condotta
omissiva va qualificata come colposa e configurata come non regolare
adempimento dell'obbligazione a prescindere dalle conseguenze anche
penalmente e disciplinarmente rilevanti.
A concludere, le decisioni del medico non appaiono
sicuramente facili; è riduttivo, infatti, racchiudere il tutto in una
scatola per cui si è dentro o si è fuori.
ONERE DELLA PROVA
Nelle obbligazioni di risultato è il debitore che deve
dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da cause a lui non imputabili.
Nelle obbligazioni di mezzi è il creditore che ha l'onere
della prova per ottenere il risarcimento del danno. Qui, il creditore, deve
dimostrare che il danno è la conseguenza di una condotta colposa determinata
da insufficiente attività medica, difettosa esecuzione delle prestazioni
dovute, da non corrispondenza tra attività prestata e quella tipicamente
dovuta dal sanitario.
Per ciò, il debitore, per provare di essere esente da
responsabilità, deve dimostrare che l'inadempimento è determinato da causa a
lui non imputabile (come da art.1218 C.C.)(29).
E' da notare che la prestazione medica è obbligazione di
mezzi: per cui il mancato raggiungimento di questo non configura
inadempimento, tant'è che la prestazione medica, pur finalizzata verso un
risultato (guarigione) più o meno facilmente ottenibile, ed il mancato
conseguimento di questo non comporta, né può comportare, di per sé
inadempimento.
'obbligazione si può dire soddisfatta, nel momento in cui
il medico, che non si è obbligato alla guarigione, adotta tutte le tecniche
necessarie e adeguate allo scopo di guarire il paziente. Sarà definitivo, in
tal senso, solo se non attuerà quella specifica attività professionale, e
non anche se non raggiungerà la guarigione.
Quindi questa eventuale mancanza produce inadempimento, e
con questo la base e il presupposto della responsabilità. Ed è questo il
primo elemento da provare a carico del creditore; e circa la difettosità o
inadeguatezza della prestazione professionale, il paziente/creditore ha
l'onere di provala quale antecedente causale del danno subito.
A questo proposito, l'oggetto della prova concerne
l'attività professionale sia nella fase diagnostica, prognostica e
terapeutica, per cui la colpa potrebbe aversi in relazione a vari
casi:
- diagnosi errata e conseguente terapia errata;
- diagnosi corretta e conseguente terapia errata;
- diagnosi corretta, terapia corretta ma esecuzione errata;
- terapia inadeguata per prognosi errata.
E’ sufficiente da parte del paziente fornire dati obiettivi
idonei in base ai quali il giudice valuterà, se in base al caso concreto,
sia stato sufficiente una normale preparazione professionale o era richiesto
un impegno tecnico professionale superiore investendo l’articolo 2236 Codice
Civile.
A questo punto ci si addentrerà maggiormente nella
problematica dell'onere della prova, distinguendo, casi in cui il
trattamento non ha portato l'esito sperato con o senza particolari
difficoltà, da trattamenti che comportano eventi dannosi non preventivati
perché non prevedibili se non come mera possibilità.
Valga il caso, assai frequente peraltro, della dimenticanza
di pinze, attrezzi vari, tamponi nel corpo del paziente a seguito di
intervento chirurgico.
Ci si ponga nei panni del giudice: dovrà limitarsi a trarre
le conseguenze in modo rigido e formale a norma di legge ex articolo 2697
C.C.(30) e dell’articolo 2043 C.C., e cioè è il danneggiato/creditore che
deve provare la colpevolezza del medico, e in difetto di ciò il giudice deve
rigettare la domanda?
E’ palesemente evidente come in casi assolutamente
iatrogeni, il giudice possa anche non ancorarsi ad un marcato formalismo
aspettandosi elementi probatori della colpa medica dal soggetto meno idoneo,
quale il danneggiato, anche per motivi non solo di tecnica giuridica in
senso stretto, ma di moralità civile.
E’ auspicabile che eventi di questo genere, come prima
esemplificati, offrano un dato indiziante della colpa del medico per cui
l'onere probatorio risulta condizionato sulla base del criterio presuntivo
offerto al giudice dall’articolo 2729 C.C.(31): in realtà si può avere una
inversione vera e propria dell'onere della prova.
Tale inversione se è configurata in senso generico dal
legislatore assume la forma della presunzione legale; ma la presunzione di
un fatto può derivare, oltre che dalla legge, da una deduzione logica
operata dal giudice. E se è vero da un lato che i principi dettati
dall’articolo 2697 C.C., e dall’altro quello dell’articolo 116 Codice Penale
(valutazione delle prove)(32) appaiono inconciliabili, è anche vero che
esistono sistemi di raccordo. Uno di questi è il dato indiziario come fonte
di prova specifica (articolo 2727 C.C.)(33) utilizzabile dal giudice per il
suo libero convincimento.
A questo punto presunzione equivale a dispensa di prova, e
se è vero che presunzione legale equivale a dispensa dalla prova, le
presunzioni non legali sono lasciate alla discrezionalità del giudice.
E' proprio per questo che va valutata di volta in volta dal
giudice con valutazione del caso concreto cercando di non esasperarsi a tal
punto in cui si è giunti negli Stati Uniti, fino a creare pregiudizio verso
la classe medica.
In conclusione, in presenza di questi eventi dannosi,
l'attore deve solo provare che si è sottoposto a un dato
intervento/trattamento dal quale è derivato un danno, che è del tutto
anomalo rispetto alla consueta aleatorietà che quell'atto medico implicava,
per cui è deducibile e presumibile una condotta colposa del medico che l'ha
effettuato.
CONSENSO ALL’ATTIVITA’
MEDICA NEL RAPPORTO CONTRATTUALE TRA MEDICO E PAZIENTE
Secondo una tradizione consolidata, si ha una distinzione
tra consenso alla cura e consenso al singolo trattamento. La Corte di
Cassazione già negli anni sessanta aveva gettato le basi giuridiche per la
partecipazione del paziente alle decisioni del medico, precisandone,
successivamente, contenuto e modalità dell’informazione in relazione al tipo
di intervento.
I principi fondamentali degli interventi della Corte di
Cassazione sono riconducibili ai seguenti
interventi:
- Cass., 25 luglio 1967, n. 1950, che afferma che è escluso che il
medico nell’esercizio della propria professione possa attentare ai sommi
principi e beni della vita e dell’incolumità fisica, ed è solo la
persona che può disporre di tali diritti nell’ambito della sfera della
propria libertà personale;
- Cass., 6 dicembre 1968, n. 3906, che afferma che il trattamento
chirurgico, anche se diretto al miglioramento fisico del singolo,
postula la necessità del consenso del paziente.
Il silenzio sull’articolo 32 della Costituzione
nell’attuale contesto sociale non si giustifica più soprattutto alla luce di
una effettiva tutela della libertà di autodeterminazione nella prospettiva
del diritto alla salute.
Ciò permette di evitare gli effetti distorsivi che la
regola del consenso subisce quando viene filtrata attraverso la logica del
contratto di cura.
Di quanto affermato è chiara dimostrazione la sufficienza
di un consenso tacito, posto in essere mediante un comportamento che riveli
in maniera precisa ed inequivocabile il proposito di sottrarsi all’atto
operatorio.
Tuttavia, in relazione ai valori piuttosto elevati che sono
in gioco, per primo il diritto alla salute e alla incolumità personale, si
registra in contro tendenza a quanto prima affermato, una necessità al
consenso esplicito (informato/consapevole), con particolare evidenza per gli
interventi tali da porre in pericolo la vita e l’incolumità fisica.
La giurisprudenza risolve il problema relativo al
fondamento giuridico dell’obbligo di " rendere edotto il proprio cliente
della effettiva natura della malattia e dei pericoli che l’atto operatorio
comporta sostenendo che la responsabilità derivante da omessa informazione è
contrattuale (34).
E’ così fornita anche la chiave di lettura delle successive
precisazioni formulate a individuare il contenuto dell’informazione e da
considerarsi quali parametri di valutazione del corretto adempimento del
medico, alla luce della deontologia professionale (35).
Un chiarimento è d’obbligo: la precisa informazione è
quella da considerarsi tale che il paziente è in grado di rendersi conto
"dell’effettiva portata dell’intervento, degli effetti conseguibili, delle
inevitabili difficoltà, delle eventuali complicazioni, dei prevedibili
rischi coinvolgenti probabilità di esito infausto"(36), ed assolutamente
chiarificatrice di quanto da me sostenuto nel quarto capitolo, circa la
necessità di una informazione consapevole del paziente, essendo l’unica
chiave di lettura del problema così come posto e chiarito dalla sentenza
della Corte di Cassazione ora esposta.
La necessità di una regolamentazione di questo tipo è dato
dal fatto che permette una più incisiva tutela risarcitoria del paziente: ma
tutta questa costruzione fa dubitare se sia in grado di garantire il
rispetto della dignità della persona, secondo quanto dettato, e spesso
dimenticato, della Costituzione all’articolo 32 secondo comma.
Non va dimenticato, a questo proposito, che questa
costruzione è dalla parte della classe medica. E’ altrettanto vero, però,
che intendere per vera e inoppugnabile quest’ultima affermazione,
significherebbe concludere nel senso di una proporzionalità diretta tra
quantum dell’informazione e concreto rispetto del paziente. Tuttavia ciò
rappresenta una conclusione perversa perché, in realtà, il sistema parrebbe
coerente permettendo così ad assicurare al paziente danneggiato un
risarcimento quando la strada dell’imperizia dell’operatore si riveli
impraticabile. Per dare la giusta attendibilità a questa conclusione è
interessante analizzare due sentenze eclatanti:
- Cass., 8 agosto 1985, n. 4394, per cui " l’addebito della
responsabilità non è stato basato su una manchevole esecuzione
dell’intervento, ma sulla violazione di un dovere professionale di
preventiva informazione ". E’ il caso di un danno estetico al seno, di
per sé non rilevante, ma grave in quanto attuato su una danzatrice
spogliarellista, che era ricorsa all’intervento per alleviare agli
inestetismi determinati dall’età. La sentenza non ha sancito una
responsabilità a carico del chirurgo in relazione ad una maggior
intensità del dovere di informazione verso gli interventi estetici, ma
è stata attribuita responsabilità perché l’informazione deve
comprendere anche le ragioni che rendono inutile la prestazione che la
controparte si attende. Questa sentenza pone un campanello d’allarme
verso il sistema che così oltrepassa il limite, da favorevole e dalla
parte del medico, a sfavorevole e contro il medico;
- Sent. Trib. Padova del 9 agosto1985 e confermata in appello dalla
Corte d’Appello di Venezia il 23 luglio 1990 (37): per inosservanza
dell’obbligo di informare la paziente (circa i controlli da
effettuarsi dopo un intervento di interruzione della gravidanza), è
stato posto a fondamento per una condanna a risarcire i danni ai
genitori per un figlio non voluto, anche se era stata esclusa ogni
imperizia nell’esecuzione dell’intervento medesimo
(38).
ATTIVITA’ MEDICA E PRINCIPI NORMATIVI DI
RIFERIMENTO
CRISI DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL MEDICO:
PARAMETRI DI RIFERIMENTO
E’ evidente che la crisi del sistema della responsabilità
civile del medico appare come una crisi di coerenza con i parametri di
riferimento: da un lato, con le nuove acquisizioni in campo
medico/scientifico che entrano necessariamente nel contesto in cui il
giudizio (giudice) è chiamato ad operare; dall’altro, con la nuova tendenza
che i principi costituzionali vanno acquisendo come conseguenza di una
maggior consapevolezza nei singoli dei valori della salute, dell’integrità
fisica e della dignità umana.
Sotto il primo profilo, è facile per il giurista constatare
che i rischi di danno da attività medica crescono proporzionalmente alla
messa a punto di sistemi d’intervento sempre più complessi. Ciò comporta,
sicuramente, la possibilità di effettuare interventi sempre più difficoltosi
di fronte anche a patologie di una certa gravità, ma comporta anche il
rischio di errore maggiore.
Il progresso scientifico coinvolge non solo ciò che
riguarda il sistema diagnostico in generale e di interventi diretti sulle
persone, ma anche quanto riguarda i medicinali e tutta la sperimentazione
farmacologica che sta a monte del prodotto finale.
A questo punto, è evidente il coinvolgimento di sempre più
soggetti, tanto da ribaltare, sul piano operativo, il rapporto tra medicina
generale e medicina specialistica prospettandolo in termini da eccezione a
regola. Non si parte quasi più dal generico per giungere allo specialistico,
ma si cerca fin da subito una diagnosi specialistica sulle basi delle
lagnanze del paziente. Questa situazione è determinata, ad avviso di chi
scrive, da due esigenze e situazioni:
- tendenza dei medici di specializzarsi in modo sempre più
approfondito in una materia, o branca della medesima;
- necessità di questa specializzazione, in quanto il campo medico è di
entità tale che la conoscenza esclusiva di carattere generale della
materia appare del tutto inadeguata.
Le conseguenze di quanto detto possono essere positive o
negative a seconda dei casi: nel caso, ad esempio, di ripetizione di esami
diagnostici non specifici su pazienti provenienti da reparti di diversa
specializzazione, per cui ripetizioni indiscriminate possono avere effetti
devastanti sulla salute del paziente. La situazione cambia, ma in senso
peggiorativo, se pensiamo agli interventi effettuati su soggetti sani.
E’ necessario un chiarimento per differenziare il soggetto
"paziente/sano" dal "paziente/malato"; è abbastanza semplice capire come,
oggi, si ha la tendenza o la necessità che un numero sempre maggiore di
persone sane si sottopongono a trattamento sanitario.
Si pensi, ad esempio, alle vaccinazioni o a esami
diagnostici spesso pericolosi perché complessi (39), oppure agli sportivi
che per incrementare la potenzialità del proprio organismo fanno uso di
sostanze che possono produrre effetti dannosi.
Altri casi si trovano in relazione ad interventi a cui
persone perfettamente sane chiedono di sottoporsi: un esempio lampante è
l’intervento effettuato a fini estetici , per interrompere una gravidanza o
per sterilizzare un soggetto. La giurisprudenza, in relazione a tali
fattispecie ha faticato a creare schemi al fine di rintracciare la
responsabilità professionale del medico, anche se, di fatto, lo schema
utilizzato alla fine è stato quello del c.d. consenso
"informato/consapevole".
A volte, inoltre, è la stessa medicina che richiede
l’intervento di soggetti sani con il fine di curarne altri malati: caso del
donatore del sangue, di rene, di cellule staminali, midollari eccetera.
Caso molto particolare, che si trova a metà strada tra
intervento su paziente/sano e paziente/malato, è quello sulla gestante al
fine di identificare eventuali anomalie nel concepito o addirittura per
curare nello stesso patologie già in corso. Qui dobbiamo porre nella giusta
ottica, quelle che possono essere le conseguenze a livello psicologico di un
uso indiscriminato dell’ecografia sulla madre; oppure, si pensi al caso
della diagnosi sul nascituro attraverso l’amniocentesi.
Da tutto questo ci si rende perfettamente conto
dell’evoluzione da scienza del malato a quella del sano con le conseguenze
ovvie sul profilo della responsabilità medica nonché della importanza che, a
questo proposito, viene in rilevanza per quanto attiene il consenso del
paziente al trattamento.
MUTAMENTI IN CAMPO MEDICO – CONSEGUENZE SUL PIANO
GIURIDICO
Per quanto attiene ai mutamenti intervenuti nel campo
medico, questi non restano senz’altro al di fuori della analisi giuridica
allo scopo identificativo di responsabilità soprattutto avuto riguardo al
problema della metodologia della ricerca e degli interventi medici. Questo è
un legame indissolubile con una eventuale responsabilità: pensiamo agli
interventi che venivano effettuati nel XVII secolo.
E’ evidente che la semplicità della cultura medica
dell’epoca fa sì che chi praticava tale professione lo faceva pressoché
certo di non fallire.
Ma oggi questo discorso non può più valere perché le
tecniche mediche hanno subito e continuano a ritmo sempre più elevato a
subire innovazioni e modifiche per cui un medico deve, necessariamente,
continuare ad essere aggiornato, e la eventuale responsabilità sarà valutata
in base anche al grado di preparazione del professionista. A ciò va aggiunto
che l’organismo umano può reagire in modi diversissimi a seconda della
patologia, e nonostante il fatto che la medicina abbia raggiunto gradi di
affidabilità notevoli, non si può sicuramente affrontare un paziente in modo
disinvolto in relazione a eccessiva sicurezza nei confronti di mezzi
diagnostici e terapeutici.
Da questa ultima situazione si desume come la decisione
tecnica circa il metodo diagnostico e terapeutico è a discrezione del
medico; ma la decisione più corretta sulla base della singola fattispecie
non deve considerarsi quella più tradizionale o quella più attuale secondo
tesi dottrinali, ma necessita una comparazione tra tutti i sistemi
conosciuti e astrattamente applicabili al fine di limitare al massimo rischi
a carico del paziente a aumentare al massimo la possibilità di esito
positivo dell’intervento.
PIANO NORMATIVO
Il segnale che si può trarre è che di fatto si conclude il
cammino intrapreso fin dal 1946 dall’assemblea costituente con la redazione
dell’articolo 32 della Costituzione, per affermare il diritto alla salute.
Ora si ha riscontro non solo a livello nazionale, ma anche a livello
regionale.
Inoltre, con la legge 833/1978 il diritto alla salute
riceve sul piano della legislazione ordinaria la sua definizione in ordine
ai contenuti (articolo 1 "i principi") e alle finalità (articolo 2
"obiettivi") che lo Stato si impegna a perseguire non solo nell’interesse
della collettività, ma per una più completa realizzazione dell’individuo nel
rispetto della dignità della persona umana.
Da queste premesse, il tipo di tutela da assicurare a chi
abbia subito un pregiudizio da attività medica, si prospetta in modo diverso
rispetto a quanto fin qui detto circa la responsabilità civile, al punto che
tale tutela non può limitarsi entro i confini segnati da una funzione
risarcitoria, ma risulta necessario ampliarli verso una funzione preventiva
di ulteriori danni.
A questo proposito, è interessante notare il ruolo svolto
dalla legge quadro n° 833/1978, circa la prevenzione delle malattie in "ogni
ambiente di lavoro e di vita".
Naturalmente, la funzione della normativa non può essere
lasciata nelle "mani" dell’operatore sanitario in modo lassista; è
necessario, affinché raggiunga l’obiettivo prefissato, effettuare un
controllo penetrante sull’attività di fatto svolta.
Da tutto questo si evince che la soluzione al problema non
sta certo nell’equiparare prevenzione a sanzione, anche perché si
produrrebbe una situazione in cui si verrebbe a giudicare l’attività medica
con eccessiva severità, con ripercussioni notevoli verso l’iniziativa
medica.
Quindi, di fatto, il medico rischierebbe di trovarsi in una
condizione tale per cui, la sua decisione può o farlo divenire un "grande
professionista" oppure, per assurdo, un medico di capacità mediocri se non
addirittura scarse.
A questo va aggiunto il profilo psicologico: per il medico
dover decidere di fronte ad un paziente con il rischio di eventuali
ripercussioni non solo sul piano professionale, ma anche personale, crea o
può creare imbarazzo.
Per limitare questa situazione, corre in soccorso la
polizza professioni, che ha una duplice funzione:
- garantire al medico la tranquillità necessaria per effettuare
interventi in piena fiducia, e con l’equilibrio necessario per
prendere decisioni importanti a fini diagnostici e terapeutici verso
il paziente;
- garantire al cittadino/paziente che si sottopone al trattamento
sanitario una tutela preventiva, ed eventualmente risarcitoria della
propria salute (40).
GIUDIZIO DI RESPONSABILITA’MEDICA
DIRETTIVE D’INDAGINE
E’ necessario, per operare in modo corretto e permettere al
giudizio di responsabilità medica di operare come strumento di tutela,
collocare l’intera materia focalizzandosi su determinati punti. Ovvero
cominciare a vedere se operano in area contrattuale o extracontrattuale,
come spiegato nei capitoli successivi, agire ponendo al centro della
diatriba il diritto alla salute ed alla sua tutela mantenendolo entro i
confini di istituti giuridici intesi a regolare le ragioni delle parti nella
prospettiva economica dello scambio.
Confini, peraltro spesso superati, nell’intento di dare
maggiori garanzie economiche al paziente danneggiato. E’ interessante
notare, come se il presupposto dell’indagine è anche la distinzione di area
contrattuale ed extracontrattuale, è altrettanto vero che si sta ravvisando,
ultimamente, la c.d. crisi della distinzione (41).
Medesima problematica si ha per quanto attiene l’evoluzione
giurisprudenziale in relazione al consenso al singolo atto (con funzione di
tutela della dignità del paziente) e del consenso alla prestazione di cure
(con funzione di equa ripartizione dei costi dell’attività medica), mentre
poi le sentenze, di fatto, non ne danno una coerente applicazione.
Da tutto questo si deduce che l’istituto della
responsabilità civile medica si presenta come un insieme di regole
giurisprudenziali create con lo scopo di migliorare e specificare il senso
delle norme legali. Per ciò, per semplificare l’analisi relativa alla
responsabilità civile del medico, occorrerà prospettare il problema secondo
il significato proprio dei concetti di diligenza e correttezza professionale
(come già considerati nei capitoli precedenti), e secondo una analisi
relativa alla tutela per i danni subiti dalla persona correlati a
trattamenti sanitari.
Per quanto attiene al concetto di diligenza, superata la
distinzione tra imprudenza e imperizia e la classica limitazione all’impegno
del medico ad una "buona cura", determinato dal fatto che prudenza e perizia
fanno parte di uno stesso ceppo, e solo astrattamente, possono essere
distinte.
Il diverso atteggiamento seguito dalla giurisprudenza più
antica, tentando di temperare l’unico criterio di valutazione della colpa
professionale, ha costituito la premessa per una frammentazione dei
parametri di giudizio dell’operatore sanitario secondo la logica dei
correttivi. Ne è nato un sistema rigido, schematico, nel quale il giudice
effettua particolare lavoro: individua la fattispecie in uno schema e la
inserisce nel sistema, per cui se una fattispecie risulta non adattabile
allo schema preordinato è necessario apporre correzioni introducendone altre
nuove.
La necessità di creare un sistema elastico è basata su un
criterio di valutazione della condotta dell’operatore a sua volta elastico,
cioè un sistema univoco individuabile attraverso dei parametri, come ad
esempio, complessità intervento, rischio danni per il paziente.
Va aggiunto anche che, allo stato attuale della scienza
medica, non può essere giustificato il mancato esito sperato della cura;
l’esperienza attuale ha dimostrato che l’incidenza di fattori negativi (ad
esempio le reazioni dell’organismo) non controllabili tende ad abbassarsi
sensibilmente, tanto da indurre a pensare che, tutto sommato, il medico
potrebbe anche essere giudicato se non ottiene il risultato, oltre che per i
metodi utilizzati.
E a questa conclusione è giunta anche la Suprema Corte di
Cassazione nel sancire un’inversione dell’onere della prova nel caso di
interventi di facile esecuzione, anche a seguito della tendenza a valutare
l’attività professionale svolta sulla base dei risultati conseguiti, come
rinvenibile nella proposta di direttiva del Consiglio della CEE (42).
Da ciò si deduce, di fatto, che la diligenza in campo
medico, dovrà essere valutata e definita tenendo conto delle potenzialità
offerte dalle moderne tecnologie e dai rischi connessi, rappresentando,
senza dubbio, la procedura in sintonia con la moderna esigenza giuridica e
medica.
COLPA MEDICA E NESSO DI CAUSALITA’
Le problematiche relative all’individuazione e alla
determinazione della colpa, si mostrano connesse a quelle relative al nesso
di causalità tra attività medica e danno subito dal paziente: un nodo di
particolare difficoltà che ha allargato il divario tra verità medico/legali
e verità assoluta.
E’ evidente che se anche si fosse in grado di stabilire con
soddisfacente precisione il grado di corrispondenza del comportamento tenuto
e quello che si sarebbe dovuto effettivamente tenere, rimarrebbe però da
stabilire il grado di efficienza causale nella produzione del danno.
La conseguenza di questo è il dover modificare i dati
individuanti il modello di riferimento secondo le indicazioni risultanti da
quella fase dell’indagine.
La giurisprudenza non rimane certo estranea davanti a tali
difficoltà; prima prende atto della differenza che intercorre tra i criteri
giuridici e motivazioni medico/legali, ed ammette poi nella sentenza della
Suprema Corte di Cassazione "la possibilità teorica di un margine
inevitabile di relatività nell’individuazione del nesso di causalità che
attiene ad un evento lesivo collegato all’esercizio di terapie mediche o di
interventi chirurgici"; poi si riconosce, però, che la medicina/legale, non
potendo fornire un quadro di certezza assoluta nella derivazione di un certo
evento da un determinato antecedente, la ricorrenza del suddetto rapporto di
causalità non può esclusa in base al mero rilievo di margini di relatività,
a fronte di un serio criterio di probabilità scientifica (43).
Infine, pare incontestabile il fatto che il grado di
certezza del giudizio sulla negligenza è in funzione del grado di
indeterminazione con cui è possibile stabilire l’incidenza causale del
comportamento nella produzione del danno.
SIGNIFICATO DI DILIGENZA
Per cogliere il significato della diligenza, risulta
necessario verificare cosa si intenda il "curare bene" che incombe
sull’operatore: egli deve operarsi in modo tale da garantire al paziente due
risultati, ossia, il minor rischio consentito dalle circostanze, e le
maggiori probabilità di riuscita.
Posto il fatto che queste situazioni ben difficilmente si
realizzano, sarà comunque necessaria una comparazione da effettuarsi tra
probabilità di esito positivo e quella negative, al fine di verificare "se
il gioco vale la candela".
Per questi motivi il concetto di diligenza tende ad
assimilarsi a quello di idoneità dell’operatore ad assicurare al paziente il
grado tendenzialmente più alto di esito favorevole, che statisticamente è da
attendersi.
Al fine di una corretta valutazione della diligenza in
campo medico, appare congruo considerare che nella dinamica dell’atto
medico, vi sono più fasi che contemplano più decisioni in ordine al cosa e
come fare. Sarà inoltre necessario che il professionista valuti anche tutti
i fattori contingenti e non, che permettono un’attendibile proiezione degli
sviluppi positivi e negativi per il paziente, in relazione alle scelte
operate.
Naturalmente, ciò che si intende per sviluppo positivo o
negativo, va inteso in senso lato; sviluppo positivo è certamente un
risultato utile, determinato da attività medica e non corretta o che
comunque conduce a un risultato positivo (e verrà anche valutata in modo
diverso a seconda che l’intervento è attuato su un soggetto malato e non
malato). Sviluppo negativo è da equipararsi a risultati dannosi per il
paziente che possono, a loro volta, essere determinati da attività medica o
da altre cause (pensiamo, ad esempio, a un cattivo funzionamento di una
macchina non ravvisabile o non prevedibile).
La valutazione va effettuata, quindi, considerando se
l’operatore è intervenuto assicurando al paziente il c.d. livello minimo di
rischio di danno e/o il più alto livello di probabilità di esito positivo:
ciò avverrà con analisi delle perizie tecniche agli atti e non comparazione
tra le stesse e il livello della letteratura medico/scientifica
conosciuta.
Accade, infatti, che operatori sanitari abbiano eccessiva
sicurezza circa i metodi di intervento sul corpo umano. Sarà anche vero che
esistono metodi sperimentati e che possono vantare un indice di successo
molto elevato, ma è altrettanto vero che il corpo umano può anche reagire ad
un intervento sanitario in modo assolutamente non previsto.
Perciò, il medico, nell’impartire la propria diagnosi e
relativa eventuale terapia, dovrà valutare tutti gli effetti possibili e non
dovrà mai perdere di vista l’uomo in quanto tale.
Sarà inoltre necessario, effettuare l’eventuale
comparazione con altri fattori che non portino ad esito infausto nei
confronti del paziente, ma che, ad esempio possano creare problematiche
sotto il profilo psico/fisico del soggetto. Si pensi al caso di un atleta
che si deve sottoporre ad amputazione di un arto: sarà necessario effettuare
una chiara scelta in ordine ai possibili riflessi che l’intervento del
medico, seppur positivo, potrà avere sulla salute mentale o comunque fisica
del soggetto paziente.
SUPERAMENTO DEL SISTEMA DEI CORRETTIVI
Secondo opinioni di noti Autori, per superare il sistema
dei correttivi, un passo in avanti può essere compiuto riconoscendo nel
sistema della responsabilità medica criteri di imputazione del danno diversi
dalla colpa, cioè quelli previsti agli articoli 2050 e 2051 del Codice
Civile.
Questa impostazione, tuttavia, viene considerata in modo
incerto in dottrina e negativo in giurisprudenza; nonostante ciò, il
problema pare non insuperabile.
La possibilità offerta dall’articolo 2051 Codice Civile si
indirizza ai danni cagionati da attrezzature, accollando alle strutture
sanitarie il relativo risarcimento avanzato.
Più complesso il problema per quanto attiene l’applicazione
dell’articolo 2050 Codice Civile, il quale tende a riferire all’operatore
sanitario una disposizione che ha invece nell’imprenditore il suo naturale
destinatario: inoltre, si deve superare il concetto di pericolosità
dell’attività medica.
Le perplessità iniziali possono essere facilmente superate
in quanto, l’intenzione del legislatore non era quella di circoscrivere
l’ambito di applicazione all’attività d’impresa; l’ambito di pericolosità
dell’attività medica si palesa nel momento in cui consideriamo il carattere
invasivo dell’attività stessa sugli equilibri dell’organismo umano.
Il concetto di attività pericolosa, va valutato alla luce
del fatto per cui il livello di rischio per il paziente risulti superiore
alla probabilità di esito favorevole che ragionevolmente possono assegnarsi
al tipo di trattamento, perciò risulterà necessario stabilire si il rischio
di danno supera la soglia della tollerabilità alla stregua di criteri di
valutazione affidabili dal punto di vista scientifico.
L’applicazione in via alternativa delle due norme in
ragione della prevedibilità del danno permette di operare in un sistema
elastico in cui la colpa viene in
considerazione:
- come criterio di imputazione (articolo 2043 Codice Civile);
- come criterio di valutazione della condotta dell’agente in sede di
prova che l’agente deve fornire per liberarsi dalla responsabilità
(articolo 2050 Codice Civile).
A conclusione di tutto ciò, si può dedurre che in sede di
giudizio di responsabilità s’impone una duplice valutazione: una
preliminare, sul tipo di trattamento effettuato e/o sulle tecniche adottate
per determinarne la pericolosità; l’altra, sul trattamento, come attuata in
conseguenza delle scelte dell’operatore.
Se si applica l’articolo 2050 Codice Civile, l’onere
probatorio liberatorio (dimostrando comportamento diligente) spetterà
all’operatore stesso: dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure
necessarie al fine di evitare o, quantomeno, limitare un eventuale esito
sfavorevole del suo intervento.
Per le attività non comprese nella specie della
pericolosità, spetterà al danneggiato fornire la prova della colpa in
termini percentuali che permettono di stabilire quante probabilità di
successo e di rischi, siano state determinate dall’attività posta in essere,
e quante da fattori non riconducibili a scelte dell’operatore, così come
decise ed attuate.
RESPONSABILITA’ D’EQUIPE
Al fine di completezza dell’indagine sin qui svolta, è
necessario ipotizzare il caso in cui il danno subito dal paziente è da
ascriversi all’operato di più persone, le quali possono appartenere a
categorie professionali diverse o a categorie omogenee (esempio équipe
medica); infatti, nella maggior parte dei casi, i danni derivanti da cure
mediche sono prodotti all'interno degli ospedali, pubblici o privati, da
parte di medici che lavorano in équipe con la collaborazione di altri medici
e di personale ausiliario.
Per il caso in cui gli operatori appartengano a categorie
professionali diverse, la difficoltà nella determinazione delle singole
responsabilità si ha in relazione ai singoli compiti ed alla diversa
preparazione tecnica e competenza nel settore (44).
Più arduo il compito del giudice per il caso in cui gli
operatori appartengano a categorie omogenee, essendo particolarmente
interconnesse le singole attività svolte: tutto ciò si aggrava quando
interventi di questo genere richiedono un’alta qualificazione
professionale.
La responsabilità medica va valutata in una duplice
direzione; si deve verificare, in primo luogo, se l'intervento, come
eseguito dall'équipe, abbia creato per il paziente le migliori condizioni
per il raggiungimento di un risultato positivo: in caso negativo, quali
componenti dell'équipe abbiano determinato le condizioni meno favorevoli in
tal senso.
Notevole, anche se non esclusiva, importanza in questa fase
del giudizio rivestono eventuali protocolli di comportamento elaborati in
sede scientifica, e previsioni normative in ordine ai compiti specifici dei
singoli operatori (45).
Ove possibile rintracciare la responsabilità singola,
l’operatore stesso sarà tenuto all’eventuale danno; ma se è possibile
rinvenire un nesso di derivazione causale tra danno e attività del gruppo,
nonché l’esistenza della colpa da imputarsi all’équipe nel suo complesso,
sarà applicabile l’obbligazione solidale al risarcimento.
Dopo di che, il giudice dovrà stabilire il quantum
della responsabilità da addebitare a ciascun operatore sulla base di una
valutazione ponderata dell’incidenza delle rispettive attività sulle
probabilità di esito favorevole, in concreto assicurate al paziente.
RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI MEMBRI DELL'EQUIPE SE
TUTTI HANNO CONCORSO A PRODURRE L'EVENTO DANNOSO.
Nell'ordinamento italiano il problema della responsabilità
d'équipe viene risolto risalendo al civilmente responsabile.
Tale è il professionista che risponde contrattualmente del
fatto degli ausiliari o l'ospedale che è committente dei medici che fanno
parte dell'équipe (46).
In ogni caso, alla responsabilità dell'ospedale o del capo
d'équipe si aggiunge la responsabilità dell'autore del fatto dannoso.
Sono possibili tre casi: l'équipe è costituita da
professionisti dipendenti della clinica; l'équipe, formata da dipendenti
della clinica, è messa a disposizione del chirurgo che opera usando gli
impianti e le attrezzature della clinica: l'équipe è formata da
professionisti autonomi con diverse specializzazioni.
Nel primo caso la parte responsabile è la clinica; nel
secondo, per i danni prodotti sotto la direzione e la sorveglianza del
chirurgo, si reputa responsabile solo il chirurgo.
Talvolta si ammette la responsabilità solidale del capo
équipe e della clinica, ex articolo 2049 Codice Civile (47).
Perché venga in causa la responsabilità prevista
dall'articolo 2049 Codice Civile, è necessario che il paziente dia la prova
del danno, del nesso di causalità e della colpa del medico o dei medici che
hanno posto in essere il trattamento. Quando ciò non avviene i tribunali
respingono la domanda di risarcimento a meno che il danno non sia derivato
dall'uso di macchine per cui vale la responsabilità oggettiva prevista
all'articolo 2051 Codice Civile.
Alla difficoltà dell'onere della prova della colpa, nel
caso di prestazione eseguita da una équipe, si aggiunge la difficoltà di
imputare la responsabilità.
Infatti, il paziente, durante un intervento chirurgico è
sempre addormentato e non è testimone di quanto gli accade. Gli unici
testimoni sono i colleghi, i collaboratori e i dipendenti del chirurgo che
difficilmente saranno disponibili a fornire le prove della colpa.
Stando così le cose una soluzione equa per il paziente
danneggiato potrebbe essere quella indicata da un autore francese per i
danni prodotti da un soggetto indeterminato di un gruppo determinato di
persone.
Con riferimento ad un incidente di caccia, il Ripert,
commentando una sentenza che aveva respinto la domanda del ricorrente perché
non era stato indicato l'autore del fatto dannoso, propone di invertire
l'onere della prova (48). Così, i convenuti, per liberarsi, dovrebbero
dimostrare che il proprio fucile non ha causato il danno, avendo avuto solo
un ruolo passivo. Se non è fornita tale prova, i cacciatori sono condannati
in solido al risarcimento del danno.
L'inversione dell'onere della prova, applicata all'équipe
medica, consente di tutelare meglio la vittima dell'incidente, facendo
pesare su tutti i membri del gruppo il risarcimento del danno.
Un altro vantaggio sta nel fatto che vengono scoraggiate le
manovre dirette a confondere le prove al fine di liberare dalla
responsabilità tutti i coautori del danno. Infine, poiché allo stato attuale
del diritto la condanna dell'assicuratore al pagamento dell'indennità è
collegata al riconoscimento della responsabilità dell'assicurato, è
importante l'inversione dell'onere della prova poiché ciò autorizza la
condanna solidale delle rispettive compagnie assicurative indipendentemente
dalla dimostrazione della colpa dell'assicurato.
Una soluzione che prevede la responsabilità solidale dei
probabili coautori del fatto e l'inversione dell'onere della prova non è del
tutto estranea al nostro ordinamento sia a livello giurisprudenziale sia a
livello legislativo.
Nelle ipotesi in cui non è possibile individuare
fisicamente l'autore del fatto dannoso sono possibili due strade. Si può
risalire in senso verticale al responsabile civile ovvero affermare, in
senso orizzontale, la responsabilità solidale dei soggetti che possono aver
causato il danno o che sono obbligati al risarcimento. Così, nel caso di
danni cagionati da qualcuno degli animali appartenenti a proprietari diversi
e che formano una mandria, rispondono solidalmente I rispettivi proprietari
a meno che qualcuno di loro non riesca a fornire la prova che i propri
animali sono estranei al fatto lesivo.
INTRODUZIONE ALLA RESPONSABILITA’
La responsabilità presuppone l'illecito, cioè un
comportamento che una norma considera vietato e a cui segue una
sanzione.
Lo scopo sanzionatorio assolve a una duplice funzione: da
un lato è punitiva e dall’altra è preventiva.
A questo proposito appare improprio parlare di
responsabilità per fatto lecito; in questi casi si parla di indennità o
indennizzo anziché di risarcimento.
Esemplificando quest'ultima fattispecie si cita l’articolo
1 L. 25 febbraio 1992, n. 210, che ha per oggetto le vaccinazioni
obbligatorie sancendo il diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, a
chi subisce lesioni da tali pratiche preventive.
Al fine della responsabilità dobbiamo necessariamente
parlare di illecito. Questo è composto da:
condotta umana, sia essa azione od omissione, che dà luogo
a violazione di un comando o divieto.
L’illecito che può essere penale, civile o amministrativo
ed al quale conseguono diverse sanzioni.
Per quanto attiene alla responsabilità civile , deriva da
violazione di regole poste a tutele di interessi prevalentemente di natura
privatistica: perciò, di regola, è il privato che si ritiene danneggiato
dalla altrui condotta , che ha il potere di agire in giudizio per ottenere
la riparazione in forma specifica o attraverso il risarcimento dei
danni.
Inoltre, sono previste azioni per ottenere solo un
accertamento giudiziale rispondente a un interesse privato con funzione
preventiva dell'illecito civile paventato.
Inoltre tutti gli iscritti agli Albi Professionali dei
Medici e dei Chirurghi e Odontoiatri sono sottoposti a responsabilità
disciplinare del relativo Ordine, con lo scopo di reprimere eventuali abusi,
scorrettezze e mancanze commesse nell'esercizio dell'attività medica.
SANZIONI CHE INCIDONO SULL'ATTIVITA' DEL
MEDICO
Risulta necessario un chiarimento circa l'irrogazione di
sanzioni che affliggono l'attività medica.
Innanzitutto le sanzioni possono essere irrogate da:
1) Consiglio dell'Ordine verso i propri iscritti all'Albo
per violazioni di carattere professionale;
2) Datore di lavoro verso i dipendenti per violazioni
attinenti al lavoro subordinato.
La conseguenza di quanto detto pare ovvia: il medico che è
dipendente di una U.S.L. in teoria è sottoposto ad un duplice potere
disciplinare, da un lato dell'Ente Pubblico dal quale dipende, e dall'altro,
dall'Ordine al cui albo è iscritto.
Questa situazione palesa un rischio di interferenza tra i
due poteri preposti al controllo: per la questione della competenza il
problema pareva risolto dall'articolo 10 del D.L.C.P.S. del 13 settembre
1946, n. 233, per cui i dipendenti pubblici iscritti agli albi o collegi
professionali sono soggetti alla disciplina ad essi relativa limitatamente
all'esercizio della libera professione con la conseguenza che sarebbero
sottoposti al potere disciplinare riservato all'Ente Pubblico, dal quale
dipendono, per quanto attiene l'attività subordinata.
Inoltre, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del
23 luglio 1993, n. 8239, relativa alla professione di Architetto, ma
equiparabile per contenuto a quella di Medico, ha stabilito la competenza
del Consiglio dell'Ordine a irrogare sanzioni disciplinari sia per illeciti
commessi nell'esercizio della professione, sia per l'adempimento degli
obblighi connessi al rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione o al
rapporto di lavoro subordinato di natura privata.
Perciò, il potere dell'Ordine viene esercitato nei
confronti di tutti gli iscritti siano pubblici dipendenti che non, per
violazione di norme deontologiche.
Vista la molteplicità degli organi competenti ad accertare
e valutare un medesimo fatto, possono sorgere, come ho già fatto notare,
interferenze.
Può, quindi, accadere che la medesima condotta sia
censurabile congiuntamente avanti a sede civile, penale oppure
congiuntamente avanti al datore di lavoro e al Consiglio dell'Ordine. Ognuno
di questi ha un suo ambito di competenza, compie valutazioni proprie ed
agisce in piena autonomia.
RESPONSABILITA' CIVILE IN GENERALE: RESPONSABILITA’
CIVILE CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE.
Presupposto della responsabilità civile è l'esistenza di un
danno risarcibile. Il giudizio di responsabilità civile ha lo scopo di
trasferire il costo di un danno, dal soggetto che lo ha ingiustamente subito
al soggetto che ne viene dichiarato responsabile.
Tale giudizio viene effettuato a seguito dell'accertamento
di un collegamento causale tra una data condotta umana e l'evento dannoso e,
di solito, di determinati requisiti soggettivi che devono qualificare la
condotta umana, causa del danno.
La responsabilità civile si divide in contrattuale ed
extracontrattuale; nella prima vengono comprese tutte le forme di
responsabilità scaturenti da qualsiasi rapporto obbligatorio già
precostituito.
Tale responsabilità può, quindi, derivare da un contratto
come dalla legge oppure da un atto unilaterale. La seconda non presuppone
alcun rapporto preesistente ma deriva da un atto illecito, posto in essere
in violazione del principio del "neminem laedere".
In entrambi i casi la garanzia risarcitoria è
FONTI NORMATIVE
Le norme basilari in tema di responsabilità, sono, in
materia contrattuale, l'articolo 1218 Codice Civile, secondo cui il debitore
deve eseguire esattamente la prestazione dovuta e, in difetto, è tenuto al
risarcimento del danno conseguente, e in quella extracontrattuale,
l'articolo 2043 Codice Civile, in base al quale colui che cagiona ad altri
un danno ingiusto è tenuto al relativo risarcimento. Il dato comune alla
responsabilità civile è la preminente funzione ripristinatoria o
risarcitoria rispetto a quella sanzionatoria, caratteristica della
responsabilità penale.
L'obbligazione di una determinata prestazione da parte del
medico può derivare da un contratto d'opera intellettuale, oppure, da un
contratto di lavoro subordinato, di natura pubblica o privata, oppure, può
ancora avere origine non contrattuale, come nel caso di una situazione
d'urgenza ove la prestazione dell'attività prescinde da una preesistente
obbligazione nei confronti del beneficiario; talora l'incarico può essere
conferito dalla pubblica amministrazione e non dal soggetto interessato, in
vista del perseguimento di un pubblico interesse; altre volte, infine, il
rapporto obbligatorio è in favore di un terzo beneficiario, come nel caso
dei familiari che affidano la cura del proprio congiunto, incapace di
intendere e volere, ad un medico di loro fiducia.
Bisogna inoltre considerare che in ogni caso il contenuto
dell'obbligazione, contrattuale o non, che insorge nel medico al momento in
cui si accinge ad intervenire professionalmente nell'interesse del paziente,
è costituito, oltre che da una attività "diligente" rivolta verso un
risultato utile per la sua integrità psico/fisica sulla base delle regole
dell'arte sanitaria anche da una seria di doveri per così dire complementari
all'obbligazione principale, rivolti alla correttezza, alla segretezza ed al
rispetto della persona umana sotto ogni profilo, avuto riguardo alle
particolari condizioni personali in cui il destinatario dell'attività
professionale si trova.
La violazione di queste obbligazioni accessorie dà luogo,
in ogni caso, alla responsabilità extracontrattuale e ciò anche nel caso che
l'obbligazione principale, di origine contrattuale, sia stata diligentemente
adempiuta.
Chi ha subito un danno a causa di una condotta illecita del
medico-chirurgo può quindi agire per il risarcimento del danno, di origine
sia contrattuale che extracontrattuale; la scelte di quale delle due azioni
esercitare, quando concorrono entrambi i presupposti, è rimessa alla sua
valutazione discrezionale.
In questa materia, anche se vi è un preesistente rapporto
giuridico con il medico per cui sia configurabile, in caso di inadempimento,
una prospettazione in termini di responsabilità contrattuale, sarà di regola
compresente anche la responsabilità extracontrattuale in quanto I diritti
che di frequente possono venir pregiudicati da questo genere di attività
sono quelli primari ed assoluti dell'individuo (vita ed integrità
psico/fisica) al rispetto dei quali, chiunque è tenuto, anche in assenza di
una specifica obbligazione appositamente assunta.
Si cumulano, in questa ultima ipotesi, la violazione
dell'obbligazione giuridica convenzionalmente assunta dal medico curante e
quella dell'obbligazione generale che si ispira al principio del "neminem
laedere" ed è fonte di responsabilità extracontrattuale per tutti e nei
confronti di tutti, indistintamente.
ONERE DELLA PROVA
Il giudice forma il suo convincimento solo sulla base di
quanto dimostrato dalle parti; a questo bisogna aggiungere che nella
motivazione della sentenza deve esporre le ragioni a sostegno della sua
decisione.
L'onere della prova, pertanto, grava a norma dell'articolo
2697 Codice Civile sull'attore in quanto l’articolo recita che "chi vuol far
valere in giudizio un diritto deve provarne i fatti che ne costituiscono il
fondamento". La conseguenza è che i fatti addotti a base delle rispettive
tesi devono essere provati da chi intende avvalersene per sostenere le
proprie ragioni.
La prova non viene fornita i fatti dedotti non possono
essere considerati dal giudice e sono come inesistenti ai fini del
giudizio.
Questo criterio è senz'altro di carattere generale ed è
necessario specificarlo per il caso di responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale: da ciò deduciamo che in materia extracontrattuale
l'attore dichiara di essere danneggiato e agisce in giudizio per ottenere
risarcimento del danno, deve perciò provare il fatto illecito ovvero
l'esistenza dell'evento dannoso, della colpevolezza e del nesso causale.
In materia contrattuale per l'attore è sufficiente provare
il preesistente rapporto giuridico da cui deriva il suo diritto di credito.
E' il convenuto che deve dimostrare che l'inadempimento della obbligazione è
dovuta a causa a lui non imputabile se vuole essere esente da
responsabilità.
In questa forma di responsabilità vi è una inversione
dell'onere della prova e tale deroga al principio generale si spiega con la
natura del rapporto preesistente e con il naturale affidamento che il
creditore fa sull'adempimento del debitore.
DANNI PREVEDIBILI E IMPREVEDIBILI
Scopo di entrambe le azioni di responsabilità è il
risarcimento del danno, ma viene diversamente disciplinato il loro
ammontare.
Per la responsabilità contrattuale (articolo 1225 Codice
Civile) l'ammontare è limitato ai soli danni prevedibili nel tempo in cui è
sorta l'obbligazione se l'inadempimento non dipende da dolo.
Per la responsabilità extracontrattuale (articolo 2056
Codice Civile) l'ammontare non è limitato perché a questo proposito non è
richiamato l'articolo 1225 Codice Civile.
Pertanto, se l'inadempimento non è dovuto ad una condotta
dolosa ma solo colposa del debitore, questi è tenuto al risarcimento
soltanto dei danni prevedibili mentre il responsabile dell'atto illecito è
tenuto al risarcimento di tutti i danni, prevedibili e non, sia in presenza
di condotta dolosa che colposa.
COSTITUZIONE IN MORA
Qualora il debitore non adempia alla sua obbligazione, il
creditore deve sollecitarlo espressamente; solo da allora il debitore è
costituito in mora.
Dalla data di notifica di intimazione per iscritto, se il
debitore inadempiente rimane tale è soggetto a richieste di risarcimento
danni.
A questo proposito necessita un chiarimento, per cui si
hanno due forme di responsabilità diverse: il risarcimento dei danni per
illecito extracontrattuale si ha eccezione alla regola che impone la
preventiva costituzione in mora sulla base dell'articolo 1219 Codice
Civile.
Le conseguenze dannose, quindi, si produrranno in momenti
diversi: nella responsabilità contrattuale si produrranno dalla notifica
dell'intimazione, mentre nella responsabilità extracontrattuale si
produrranno dall'evento dannoso.
PRESCRIZIONE
I diritti disponibili sono soggetti alla prescrizione, cioè
si estinguono se il titolare non li esercita per un periodo di tempo
determinato dalla legge secondo i casi.
Questo vale ovviamente anche per il diritto al risarcimento
dei danni per responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale.
La prescrizione è vista come una sanzione per chi potendo
esercitare un diritto non lo fa; ciò trova la sua giustificazione nella
incertezza che genera nei rapporti sociali la discrepanza tra la situazione
di diritto e la situazione di fatto, tollerata dal titolare del diritto.
Pertanto le prescrizione decorre, come recita l'articolo
2935 Codice Civile "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".
Il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni sorge solo dal momento in
cui l'evento dannoso viene ad esistenza e soprattutto si palesa come
tale.
Nel caso in particolare della malattia essa deve
manifestarsi compiutamente e non solo attraverso segni premonitori non
adeguatamente univoci ed affidabili.
Solo quando i sintomi sono chiari e quindi il fatto
costitutivo della responsabilità si rende manifesto come illecito,
l'interessato può chiedere il risarcimento dei danni e solo da allora,
quindi, comincia a decorrere la prescrizione.
L'azione esercitata per ottenere il risarcimento del danno
contrattuale è soggetta alla prescrizione ordinaria di dieci anni stabilita
dall'articolo 2946 Codice Civile (salvo specifiche deroghe; si veda ad
esempio, l'articolo 2956 n. 2 Codice Civile : prescrizione di tre anni, in
tema di diritto per il compenso dell'opera prestata dal professionista).
Quella esercitata per ottenere il risarcimento del danno
extracontrattuale è sottoposta ad un termine più breve dall'articolo 2947
Codice Civile, di regola quinquennale.
La differente disciplina si giustifica con l'interesse
dell'ordinamento giuridico a che vengano regolate le situazioni conflittuali
non favorevoli alla pacifica e ordinata convivenza civile in tempi tanto più
brevi quanto più forte è sentita l'esigenza che vengano comunque
definite.
LA RESPONSABILITA' EXTRA-CONTRATTUALE
Si parla di responsabilità extracontrattuale quando esiste
una condotta umana illecita con danno a prescindere da un preesistente
rapporto giuridico tra danneggiato e danneggiante.
Necessita in tal senso di una violazione di un obbligo
generale: perciò il diritto leso è un diritto assoluto e intacca così i beni
fondamentali dell'uomo.
E' da rilevare come, eccezionalmente, insorge
responsabilità civile a carico di un soggetto che non sia autore
dell'illecito.
La norma generale in tema di responsabilità è dettata
dall'articolo 2043 Codice Civile per cui "qualunque fatto doloso o colposo
che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il
fatto a risarcire il danno".
I punti cardine su cui la norma in questione poggia sono
fondamentalmente:
- CONDOTTA UMANA
- DANNO INGIUSTO E RISARCIBILE
- RAPPORTO CAUSALE TRA CONDOTTA E EVENTO DANNOSO.
Analizziamoli uno ad uno.
CONDOTTA UMANA
La condotta colpevole va riferita a un soggetto che sia
fornito di adeguata capacità di intendere e volere. Per questa si intende
quel minimo di attitudine psichica, sia sotto il profilo intellettivo che
volitivo, che consente di ritenere che il fatto dannoso è la conseguenza di
una libera scelta dell'autore.
Il giudice civile deve valutarla in modo concreto: se
accertata l'incapacità di intendere e volere, il fatto compiuto
dall'incapace verrà addebitato a colui che era addetto alla sorveglianza
dell'autore del medesimo fatto.
Lo scopo di tale addebito è determinato dal riequilibrio
degli interessi privatistici pregiudicati.
Una volta individuato il soggetto che, riconosciuto capace
di intendere e volere, ha posto in essere la condotta colpevole, siamo in
grado di imputare tale fatto dannoso al soggetto medesimo. Il fatto dannoso,
può essere determinato sia da condotta dolosa che da condotta colposa.
A tal proposito, un passo ulteriore per condurre alla
concezione di colpevolezza è proprio, e non è un gioco di parole,
l'individuazione del concetto di colpa, basandosi sull'onere della
prova.
Ordinariamente, tale onere è a capo di chi agisce in
giudizio per ottenere un risarcimento del danno, ovvero dell'attore. Però, è
altrettanto vero che per la colpevolezza ci sono casi di inversione
dell'onere della prova:
- caso del danno cagionato da incapace – articolo 2047 Codice Civile;
- caso della responsabilità di genitori, tutori, precettori e maestri
d'arte – articolo 2048 Codice Civile;
- caso della responsabilità per attività pericolose – articolo 2050
Codice Civile;
- caso del danno cagionato da cose in custodia – articolo 2051 Codice
Civile;
- caso del danno cagionato da animali – articolo 2052 Codice Civile;
- caso di rovina di edifici – articolo 2053 Codice Civile;
- caso dei danni da circolazione di autoveicoli – articolo 2054 Codice
Civile.
Oltre ai casi citati, ci si può riferire al caso del
TRILERGAN, per le conseguenze che si sono prodotte sui pazienti i quali
hanno contratto l'epatite di tipo "b".
La stretta correlazione del caso TRILERGAN con quanto
descritto all'articolo 2050 Codice Civile appare evidente: a questo
proposito è interessante notare come una recente direttiva comunitaria è
stata da noi recepita per quanto attiene la responsabilità per danni
cagionati da prodotti difettosi.
La legge in questione è il D.P.R. 24/05/88, n. 224, quale
norma di attuazione della direttiva CEE n°374/85, con cui si afferma che
certi prodotti (tra i quali quelli farmaceutici), sono frutto della
collaborazione tra più soggetti che a diversi livelli cooperano nella
ricerca, produzione e commercializzazione. Per ciò risulta evidente la
necessità di facilitare il danneggiato consentendogli di poter agire verso
questi soggetti in modo solidale (articolo 2055 Codice Civile).
Così facendo è elusa la possibilità che il responsabile
possa non essere individuato; inoltre chi ha risarcito il danno anche per
gli altri potrà agire verso questi con azione di regresso.
E' assolutamente lampante come la normativa in questione
abbia l'obiettivo di evitare al danneggiato una attività probatoria che
potrebbe essergli assai ardua.
Si pensi ora ad un altro esempio per chiarire meglio
l'argomento: il caso della responsabilità del docente per la condotta
dannosa tenuta da un suo allievo nella facoltà di medicina.
In questo contesto si parla di colpa presunta o diretta,
con lo scopo di tutelare il danneggiato verso potenziali scappatoie del
responsabile, e della eccessiva onerosità probatoria circa la colpevolezza
che verrebbe caricata al danneggiato medesimo: per cui sarà il danneggiante
che dovrà fornire una giustificazione al suo comportamento colposo.
CASI DI RESPONSABILITA' OGGETTIVA
Vi sono casi in cui esiste una presunzione assoluta di
responsabilità come ad es. i danni dei dipendenti o commessi nell'esercizio
delle incombenze a cui sono adibiti i quali vanno risarciti dal datore di
lavoro o dal committente come da articolo 2049 Codice Civile.
La ratio ispiratrice della norma è da ricercare nella
tutela del danneggiato con il limite, ovvio, del collegamento causale tra
incombenze affidate e danno cagionato nonché giudizio di colpevolezza.
Inoltre è da notare che il danneggiato si rivolge generalmente al soggetto
economicamente più forte, cioè il datore di lavoro, il quale poi potrà agire
verso il preposto.
A questo proposito per l'estensione di responsabilità al
datore di lavoro è sufficiente un rapporto di dipendenza caratterizzato da
un potere di vigilanza e direzione: correlato a ciò si configura anche
quella prevista dall'articolo 2232 Codice Civile per quanto attiene il
professionista che si avvale di collaboratori per prestazione d'opera
intellettuale. Questa normativa non si applica per il caso dello studio
associato di professionisti in caso di condotta colposa di uno degli
associati.
CASO DEL MEDICO DIPENDENTE DI U.S.L.
Se vi è condotta illecita del medico ospedaliero risponderà
la U.S.L. da cui il medico dipende , ma non a seguito di quanto affermato
dall’articolo 2049 Codice Civile, ma per le regole generali di cui
all’articolo 2043 Codice Civile. Appare, quindi, che il fatto è posto in
essere dall'ente stesso, in quanto questo agisce attraverso i suoi
organi.
In questi casi la responsabilità dell'ente pubblico
concorre con quella dei suoi dipendenti che hanno arrecato il danno; questo
concetto è collegato all'art.28 della Costituzione per il quale la
responsabilità si estende allo Stato ed agli Enti Pubblici.
Poniamo ora un quesito: può la U.S.L. essere chiamata a
rispondere ai sensi dell’articolo 2047 Codice Civile per le conseguenze
dannose derivate dal comportamento del malato di mente affidato al
dipartimento di salute mentale? Per la risposta è necessaria una valutazione
alla luce della nuova normativa per cui la U.S.L. non può scusarsi con
carenze finanziarie, di mezzi e di personale ma deve dimostrare che con i
mezzi a disposizione si è organizzata in modo diligente e se l'evento
dannoso si è verificato , la stessa non può essere responsabile se gli
interventi necessari erano così straordinari da esorbitare dalle sue
competenze e dalle sue reali
possibilità.
DANNO INGIUSTO E RISARCIBILE
Il danno per la responsabilità civile è
requisito indispensabile al fine della risarcibilità, a differenza della
responsabilità penale, dove per la sussistenza del reato è sufficiente che
l'evento sia anche solo pericoloso. Per chiarire: se un medico effettua una
diagnosi errata, e dispone pertanto una terapia impropria, ma per effetti
del tutto naturali il paziente, nonostante i palesi errori, guarisce, il
medico non risulta civilmente responsabile in quanto, nonostante evidente
imperizia, non vi è stato evento dannoso.
E' altrettanto vero, però, che esiste il caso
dell'ortopedico che non riesce nell'intervento ad allungare un arto, senza
aumentare la zoppia, in quanto l'intervento inutile equivale a danno.
Il danno, inoltre, deve essere ingiusto; deve cioè ledere
un interesse protetto da una norma. A ciò va aggiunta la tendenza di oggi,
per quanto attiene la responsabilità extracontrattuale, ad ampliare la
responsabilità per il danno non solo conseguente a lesione dei diritti
assoluti, ma anche per i diritti di credito e ai c.d. interessi diffusi (ad
es. danno ambientale).
Però, non ogni condotta lesiva di un interesse tutelato
configura un danno ingiusto: si pensi ai casi previsti dagli articoli 2044
Codice Civile per la legittima difesa, e quello dell'articolo 2045 Codice
Civile che prevede lo stato di necessità. In questi casi è esclusa la
responsabilità per l'evento dannoso.
La definizione civilistica e penalistica (art.52 Codice
Penale) per legittima difesa coincidono; non altrettanto per quanto attiene
lo stato di necessità (art.54 Codice Penale).
Elemento differenziale è il diritto ad una indennità la cui
misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice: l'ipotesi all'esame non
rientra nella categoria dell'illecito extracontrattuale, non esiste danno da
risarcire, da ciò si parla di indennità.
La medesima ratio si riscontra nell'articolo 2047
Codice Civile, dove il danneggiato dalla condotta dell'incapace di intendere
e volere (manca illiceità del fatto perché, manca la colpevolezza) se non
ottiene il risarcimento del danno da chi è tenuto alla sorveglianza dovrà
accontentarsi di una equa indennità.
Per quanto attiene la sfera della responsabilità del
medico, si riscontrano difficoltà in quanto, anche esclusa l'antigiuridicità
del fatto, permane una forma di riparazione che non risulta inquadrata come
risarcimento del danno, ma come indennità, liquidata in via equitativa dal
giudice.
L'argomento appare assai delicato perché sono frequenti i
casi in cui il medico si trova costretto dalla necessità di salvare altri da
un pericolo attuale di un grave danno alla persona. Ed il medico, in questi
casi, ha l'obbligo di intervenire, altrimenti commette omissione di
soccorso. Perciò, si trova in una situazione per la quale deve operare una
scelta: o omettere il soccorso con evidenti conseguenze anche penali, oppure
intervenire, con il rischio che se la situazione è già gravemente
compromessa e ne consegue un evento dannoso, può incorrere in questo rischio
civilistico (indennità) anche se non vi è responsabilità.
Appare dunque evidente che è necessario limitare le
conseguenze di una scelta difficile, chiarendo che l'indennità non è dovuta
se l'azione risultata dannosa era diretta a giovamento per il soggetto in
pericolo e questo abbia ricevuto dall'intervento del medico un danno non
dissimile da quello che gli sarebbe derivato senza tale intervento. Questa
costruzione, tuttavia, non è appagante: si tratta sempre e comunque di un
intervento che il medico attua come professionista, giuridicamente dovuto e
perciò il medico sarà responsabile nei limiti tipici per i quali risponde
civilmente.
Da ciò si evince che il legislatore, nel disciplinare lo
stato di necessità, non ha considerato il trattamento sanitario.
Vi sono, inoltre, altre cause di giustificazione,
codificate e non, operanti in campo penalistico, che escludono
l'antigiuridicità, come ad es. il consenso: se manca la condotta del medico
è illecita sia sotto il profilo penale che civile, fatto salvo lo stato di
necessità.
DANNO E DETERMINAZIONE
Il danno si divide in patrimoniale e non
patrimoniale;
- patrimoniale (articolo 2043 Codice Civile) per il quale è
risarcibile qualsiasi danno che cagioni un pregiudizio di natura
patrimoniale, ed è determinato dal giudice secondo i criteri
dell'articolo 2056 Codice Civile;
- non patrimoniale (articolo 2059 Codice Civile), detto anche
danno morale, di cui parlerò dopo.
Per quanto attiene il danno patrimoniale, si distingue a
sua volta, in:
- danno emergente determinato dalla perdita di valori economici
già esistenti nel patrimonio del danneggiato e,
- lucro cessante determinato dalla mancata acquisizione dei
medesimi valori secondo ragionevole previsione. Sono risarcibili
anche danni futuri, purché fondati su una causa
efficiente.
Nel calcolo del danno per perdita o per
invalidità permanente di taluno, è necessario tener conto delle sovvenzioni
durevoli e costanti di cui avrebbe beneficiato, se l'evento dannoso non si
fosse verificato.
I parametri che devono essere utilizzati per determinare i
guadagni futuri della vittima sono:
- età;
- condizioni economico/sociali raggiungibili con il suo lavoro: si
fa riferimento ai tabellari della contrattazione collettiva se
dipendente: se lavoratore autonomo in base al reddito percepito al
momento dell'evento dannoso. Se si tratta di minore, sulla base dei
contributi patrimoniali che il giovane avrebbe
apportato.
A questo proposito è interessante notare come vengono
determinati i danni causati dalla circolazione di autoveicoli, facendo
riferimento all'articolo 4 D.L. 23/12/1976 convertito con L. n. 39 del
26/02/1977, con cui si focalizza l'attenzione circa la determinazione del
reddito in caso di danno alle persone, ma viene utilizzato come parametro
anche per danni di altra natura.
Per la determinazione dell'invalidità
permanente, risulta necessario accertare l'effettiva incidenza
dell'invalidità stessa sull'attività in concreto esercitata; per
l'invalidità temporanea, va accertato se il reddito è stato o meno
percepito.
Se non è possibile determinare con precisione il danno,
risulta necessario l'intervento dell'articolo 1226 Codice Civile che prevede
la valutazione equitativa del danno. Il danneggiato può chiedere anche il
risarcimento del danno in forma specifica purché non sia eccessivamente
oneroso per il danneggiante.
Nel danno patrimoniale rientra anche il
danno biologico, così come riconosciuto dalla sentenza n.184 del 1986 della
Suprema Corte di Cassazione, per cui è una nuova figura di danno introdotto
per esigenza di non circoscrivere i danni di rilevanza patrimoniale solo a
quelli incidenti direttamente sul reddito, se viene pregiudicato anche il
diritto alla integrità psicofisica. Questo tipo di danno prevede valutazione
diversa rispetto ai criteri del reddito. Esempi di questo danno possono
essere: danno estetico, danno alla vita di relazione
ecc..
RAPPORTO CAUSALE TRA CONDOTTA E EVENTO
DANNOSO
Il danno deve essere conseguenza immediata e diretta della
condotta umana (articolo 1223 Codice Civile): ciò vale sia per la
responsabilità contrattuale sia extracontrattuale. Il rapporto di causalità
è ancorato ai principi dettati dal Codice Penale con gli articoli 40 e 41.
Per ciò sono ritenuti conseguenza della condotta illecita quei danni che non
si sarebbero verificati senza quella specifica condotta umana, che
rappresenta quindi conditio sine qua non, e se non siano concorsi
fattori eccezionali.
In applicazione del criterio di collegamento causale,
l'espressione codicistica "conseguenza immediata e diretta", non va
interpretata in senso strettamente letterale; con la considerazione che
vanno comprese tutte quelle conseguenze che, pur non direttamente collegate
con una condotta illecita, sono inequivocabilmente causate da essa, perché
senza questa non si sarebbero verificate.
Il criterio della immediatezza deve essere inteso con una
certa elasticità in modo da comprendere nel risarcimento, i danni
mediati.
L'applicazione di quanto detto sinora comporta che dovrà
rispondere delle conseguenze pregiudizievoli arrecate a un paziente per
iniezione endovenosa praticatagli da un infermiere, anche il medico che vi
ha consentito con una condotta omissiva e consapevole. E' anche in stretta
correlazione con questo principio quanto contenuto dall'articolo 2055 Codice
Civile (responsabilità solidale), che viene considerata una forma di
garanzia per la tutela del creditore.
LA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE
FONTI DELL'OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE
E' necessario, a questo proposito, richiamare concetti già
esaminati relativi alla colpevolezza, al danno e al rapporto causale.
La responsabilità contrattuale del medico chirurgo trova la
sua fonte in un rapporto contrattuale di opera professionale di cui
all'articolo 2229 Codice Civile (esercizio di professioni intellettuali),
oppure di lavoro subordinato, di natura privatistica, se il datore di lavoro
è un imprenditore privato: o di natura pubblicistica, se il datore di lavoro
è ente pubblico; è necessario rilevare, a questo proposito, come attualmente
si stia assistendo ad una generale equiparazione del rapporto di pubblico
impiego al rapporto di lavoro di natura privatistica.
Veniamo ora a dei casi per cui: a) il danneggiato effettua
la richiesta danni al datore di lavoro del medico, sia esso privato che
pubblico, a seguito di responsabilità contrattuale. L'istituzione pubblica o
privata chiamata in causa può rivalersi civilmente con azione di regresso
sulla base dell'articolo 2055 Codice Civile.
Inoltre, l'istituzione può agire anche disciplinarmente
verso il medico: e la responsabilità disciplinare è regolata, per il
rapporto di lavoro privatistico, dagli articoli 2106, 2104 e 2105 Codice
Civile, oltre che dalle regole per i dipendenti privati e dalle regole della
contrattazione collettiva; per i dipendenti pubblici è prevista analoga
potestà disciplinare con aggiornamenti apportati dai nuovi testi, cioè
l'articolo 2 L. 23/10/1992, n. 421 e modificazioni introdotte con l'articolo
27 D.L.G. 23/12/1994, n. 546.
Queste disposizioni vanno integrate con l'articolo 28
D.P.R. 761 del 20/12/1979 che rinvia in materia di responsabilità al D.P.R.
n. 3 del 10/01/1957, con richiamo esplicito agli artt.18,22,23 e 78; b) il
danneggiato effettua la richiesta danni direttamente al medico a seguito di
responsabilità extracontrattuale (principio del neminem laedere). Ma,
se il medico è dipendente, si ha responsabilità extracontrattuale in quanto
il medico è terzo nel rapporto paziente/istituzione; se il medico è libero
professionista, si ha responsabilità contrattuale in quanto il medico è
parte del rapporto con il paziente.
IL CONTRATTO ASSICURATIVO NEL CONTESTO DELLA
RESPONSABILITA’ CIVILE DEL MEDICO
Lo scopo prefisso, a questo punto, è quello di verificare
come interviene, e con che conseguenze, la polizza assicurativa nell'ambito
della responsabilità civile del medico. Per fare ciò si deve necessariamente
prendere in considerazione il contenuto, e le caratteristiche, del contratto
in generale , le sue delimitazioni e cosa è previsto nell’intercalare per la
responsabilità civile medica.
OGGETTO DEL CONTRATTO DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL
PROFESSIONISTA
La polizza in oggetto prevede espressamente "il
risarcimento delle somme che l’assicurato sia tenuto a pagare quale
civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente
cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, per lesioni personali e
per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale che derivi
dall’esercizio dello studio o ufficio assicurato, nonché da attività
complementari ad esso connesse.". L’ambito territoriale a cui la polizza
generalmente si riferisce è quello della Comunità Economica
Europea.
DELIMITAZIONI
Generalmente si ha l’esclusione di determinati fatti dalle
garanzie in polizza: "1) non sono considerati terzi, il coniuge, i genitori
e i figli dell’assicurato nonché qualsiasi altro parete o affine con lui
convivente; 2) se l’assicurato non è una persona fisica, il legale
rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le
persone che si trovino con loro in rapporti di parentela come sopra al punto
1; 3) limitatamente ai danni a cose, tutti coloro che , indipendentemente
dall’esistenza di un qualsiasi rapporto con l’assicurato, subiscano il danno
in occasione della loro partecipazione all’attività assicurata."
"Sono inoltre esclusi dall’assicurazione i danni:
- derivanti dalla responsabilità inerente all’attività professionale o
commerciale (salvo quanto previsto nell’intercalare);
- da furto;
- alle cose che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse
equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a
motore e da impiego di aeromobili;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di
attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni
ed eruzioni vulcaniche;
- conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a
interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua,
alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali
ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di
sfruttamento;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti
energetici dell’atomo, naturali o provocati
artificialmente."
INTERCALARE A POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL
MEDICO
Per determinate professioni appare necessario affiancare
alla polizza generale di responsabilità civile, un’intercalare, al fine di
ben specificare l’attività svolta dal professionista (nel nostro caso la
specializzazione del medico), nonché altre condizioni particolari, quali ad
esempio dove è svolta l’attività, se a tempo pieno o part time.
Circa l’oggetto della intercalare alla polizza
responsabilità civile del medico, si fa un esplicito richiamo a quanto già
detto per l’oggetto della polizza in generale, ma occorre specificare che la
polizza assicurativa interviene a due specifiche
condizioni:
- "che l’assicurato al momento del fatto sia regolarmente abilitato
ed iscritto al relativo albo professionale istituito ai sensi di
legge, e non sospeso per qualunque causa dall’esercizio della
professione;
- per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’articolo
14 della L. 12/6/1984 n°222."
"Risultano inoltre essere compresi nella garanzia
assicurativa i danni:
- dall’impiego di apparecchiature a raggi X per scopi
diagnostici nonché, limitatamente ai medici radiologici, per scopi
terapeutici;
- dall’uso di apparecchi per la diatermia e
l’elettroterapia;
- dall’effettuazione di piccoli interventi chirurgici
ambulatoriali, anche quando la professione indicata non prevede l’esercizio
della chirurgia;
- di natura estetica e fisionomica conseguenti a interventi
di chirurgia non estetica nonché quelli di chirurgia riparatrice di lesioni
funzionali infortunistiche o restauratrice di cicatrici postoperatorie;
- derivante dall’impiego di catetere.
E da ultimo è da notare che la garanzia non
vale:
- per i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti a
interventi di chirurgia estetica;
- per i danni conseguenti all’implantologia;
- per l’attività di primario."
PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’INTERVENTO
ASSICURATIVO
INTRODUZIONE AL PROBLEMA
Il fatto di aver restituito al giudizio di responsabilità
civile una certa coerenza, non significa garantire al paziente danneggiato
una adeguata tutela per i danni cagionati alla persona a seguito a
trattamenti sanitari.
Tale affermazione si giustifica considerando che il
danneggiato accede al risarcimento del danno, solo in caso di esito positivo
dell’onere probatorio che postula un’obbligazione risarcitoria.
Dall’area della tutela della pura responsabilità civile,
restano esclusi i danni "anonimi". A questa situazione si deve aggiungere
che il danneggiato, per far valere il diritto al risarcimento del danno,
deve, necessariamente, intraprendere lunghe vicende giudiziarie, a meno che,
non stipuli accordi transattivi con il danneggiante con rinuncia a parte
della richieste che paiono assolutamente fondate.
Addirittura, la eventuale funzione preventiva, può essere
messa in discussione se si presentano fattori distorsivi, come ad esempio,
interventi normativi in materia di responsabilità civile, ed elemento
importantissimo per l'analisi in corso, lo strumento assicurativo.
Per quanto attiene al primo profilo, balza all’attenzione
come una dettagliata elencazione di comportamenti tecnici che comportano un
danno e conseguente obbligazione a risarcirlo, indurranno l’operatore ad
applicare certe tecniche (previste e regolate) piuttosto che altre (non
previste e non regolate).
Per il secondo profilo, ovvero la stipulazione di polizza
assicurativa (i cui contenuti sono già stati oggetto di approfondimento nel
capitolo 12°), è in grado di alterare l’effetto deterrente tipico dei
modelli di responsabilità, secondo quanto sostenuto da diversi autori,
perché sposta su altri l’onere economico delle conseguenze circa la propria
attività professionale.
Questa caratteristica costituisce un’arma a doppio taglio:
da un lato costituisce un incentivo all’attività e all’iniziativa
professionale dell’operatore medico, ma dall’altro può funzionare da
ammortizzatore della tensione psicologica dell’operatore medesimo, con
conseguenze che possiamo facilmente intuire.
Da quanto detto, è facile verificare, l’inefficienza del
sistema di tutela del paziente per danni subiti in conseguenza di
prestazioni sanitarie fornite da strutture pubbliche, determinate non da un
intervento del legislatore, ma a scelte operate in sede di regolamentazione
dello stato giuridico del personale delle U.S.L..
Come già detto, l’articolo 28 del D.P.R.761/1979, ha esteso
ai dipendenti delle U.S.L. il regime di responsabilità già previsto per gli
impiegati civili dello Stato ed ha reso facoltativa la stipulazione di
polizza assicurativa per la responsabilità delle strutture e dei dipendenti
per danni cagionati a terzi, che la precedente normativa imponeva agli enti
ospedalieri.
Per questa serie di motivi, si dovrebbe ritenere, anche se
la Corte di Cassazione pare di avviso contrario (49), che gli operatori
sanitari pubblici sono direttamente responsabili per danni cagionati a
pazienti solo per dolo o colpa grave; in altri casi risponde la struttura
sanitaria, salvo regresso sui responsabili con un’azione di rivalsa se la
polizza assicurativa non è sufficiente a coprire l’entità risarcitoria
(50).
Questo tipo di disciplina appare inconciliabile con
l’ideale di tutela del paziente per due motivi:
- attribuisce al criterio della graduazione della colpa un ruolo
determinante ai fini dell’individuazione del soggetto tenuto al
risarcimento riproponendo le contraddizioni emerse in sede di
applicazione dell’articolo 2236 C.C.;
- il regime di sostanziale privilegio sancito per gli operatori
sanitari pubblici vanifica ogni effetto di deterrente della
responsabilità civile in generale.
L’alternativa al modello privatistico della responsabilità
civile è costituito da un modello pubblicistico di riparazione, attraverso
un intervento diretto dello Stato concretizzandosi con il concetto di
sicurezza sociale in relazione al diritto alla salute del paziente.
Naturalmente, in questo modello, le conseguenze in presenza
di un errore medico saranno diverse rispetto alle conseguenze relative al
caso privatistico, in quanto vi è una tendenza a soddisfare tutte le
richieste di indennizzo.
Sicuramente questo modello sarebbe in grado di soddisfare
gli orientamenti costituzionali in materia previdenziale, assistenziale e
sociale dei lavoratori; ma è anche da notare come questo sistema,
traducendosi in un totale esonero di responsabilità degli operatori e delle
strutture sanitarie difficilmente non andrebbe incontro a censura di
incostituzionalità per violazione delle norme per cui ognuno è responsabile
delle proprie azioni.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Premesso, a questo punto, che è impossibile realizzare in
modo soddisfacente la tutela del paziente per danni da attività medica
ricorrendo a schemi puri di responsabilità civile, l’unica strada
percorribile parrebbe essere quella della separazione del problema del
risarcimento del danno alle vittime, dal problema della tutela della salute:
questo sistema, definito del doppio binario, lascia irrisolto un terzo
problema, quello del collegamento tra strumenti di riparazione e di
prevenzione, che consentono di graduare l’incidenza della responsabilità
dell’autore del danno.
Sulla base di queste premesse risulta identificabile
l’adozione di un sistema di assicurazione sociale o fondo di garanzia per
danni da attività medica costituito o sovvenzionato da contributi
obbligatori degli operatori sanitari sia privati che pubblici, tutto ciò in
perfetta coerenza al principio costituzionale dettato dall’articolo 32 della
Costituzione; la responsabilità civile potrebbe svolgere un ruolo
fondamentale nella funzione sanzionatoria preventiva se fosse prevista in
modo limitato, a carico di chi ha provocato il danno con comportamenti
configuranti reato.
Perciò il giudizio di responsabilità dovrebbe iniziare dopo
che il fondo avesse provveduto a liquidare l’indennizzo. A ciò va aggiunto
che per considerare effettiva l’incidenza sul patrimonio del danneggiante si
dovrebbe vietare la stipulazione di polizze assicurative.
Questa soluzione, ad avviso dello scrivente, risulta
evidenziare un rovescio della medaglia, in quanto si potrebbe ovviare al
rischio di non influire sul patrimonio del danneggiante creando delle aree
di certo risarcimento a carico integrale del responsabile, ed aree in cui
l’intervento della polizza assicurativa consenta, di fatto, di attuare e
soddisfare la primaria funzione della stessa, cioè mantenere indenne da
sofferenze economiche eccessivamente onerose il medico che ha commesso un
errore.
A questo proposito, si supponga che a fronte di un
intervento chirurgico errato vi sia, dinanzi ad un massimale di copertura
assicurativa di un miliardo di lire, una franchigia a carico del medico del
10% proporzionale al valore del danno cagionato. E’ lampante che maggiore è
il danno cagionato, maggiore sarà l’incidenza negativa sul patrimonio del
danneggiante, e ad avviso dello scrivente, questa situazione potrebbe essere
il giusto compromesso che prima si cercava, non lasciando del tutto indenne
il medico in colpa da un lato, e non penalizzarlo eccessivamente se commette
un errore dall’altro. L'esemplificazione necessita di un approfondimento: il
medico che viene dichiarato giudizialmente responsabile dovrà risarcire il
danno egli stesso per una quota proporzionale al danno medesimo.
Questa soluzione permette di raggiungere un traguardo di
rilievo: nel corso della propria attività professionale il medico sarà
perfettamente conscio che, qualora commetta errori, una parte del sacrificio
economico a favore del danneggiato ricadrà comunque nella sua sfera
patrimoniale e ciò, a logica, avrà la funzione di stimolare il
professionista ad un impegno sempre profondo ed attento nell'adempimento
della propria attività.
Appare possibile una ulteriore soluzione al problema
prospettato: creare un sistema che possa cautelare il danneggiato da errori
medici sulla falsariga di quanto già avviene con il sistema definito
"bonus/malus" per la responsabilità civile derivante da circolazione di
autoveicoli.
Per chiarire: il medico si potrebbe trovare nella medesima
situazione nella quale si trova l'automobilista ogni qualvolta che utilizza
l'automobile. Se nel corso del periodo in esame l'assicurato-automobilista
non causa sinistri, viene premiato con il miglioramento della classe di
merito di appartenenza (anche con incentivi di carattere patrimoniale); ma
se causa sinistri, verrà ugualmente sollevato da responsabilità patrimoniale
verso il danneggiato, ma vedrà aumentare il costo della sua polizza a causa
del sinistro commesso.
Il medesimo discorso potrebbe essere applicato al caso del
medico che debba essere chiamato a risarcire danni da attività
professionale; ogni qualvolta il medico venga dichiarato giudizialmente
colpevole ai sensi di legge, interverrà la polizza assicurativa a sostenere
l'onere patrimoniale nei confronti del danneggiato. Ma la Compagnia
Assicurativa interverrà anche nei confronti del medico ritenuto responsabile
applicando un aumento del costo della polizza , producendo così il duplice
effetto che si è finora ricercato: da un lato, mantenere indenne da
contraccolpi patrimoniali eccessivamente onerosi il medico in errore, e
dall'altro non lasciare lo stesso del tutto indenne del danno cagionato, in
quanto produrrebbe una situazione di deresponsabilizzazione del
professionista.
BIBLIOGRAFIA
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Giuffrè edizione 1993.
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Cass. Napoli, 25 maggio 1871.
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Trib. Milano, 2 ottobre 1974, in Resp. civ. e prev., 1975.
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Cass., 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro it., 1988, vol. I.
Sentenza 36/1997 Corte Conti.
Il
problema della "operatività" del concetto di qualità
Quando si affronta il problema della
qualità, ci si inoltra in terreni in cui hanno
valore solamente la
soggettività, l’opinabile, la mancanza di accordo e l’accettazione delle
differenze.
In considerazione dell’importanza di ciò di cui, in Sanità,
si deve giudicare e
migliorare la qualità (l’assistenza assicurata ai
pazienti, i suoi esiti), è
assolutamente indispensabile che essa sia
oggettivabile, che di essa siano
fornite dimensioni concrete.
E, in
realtà, se si considera da questo punto di vista il lavoro fatto in
tutti
questi anni da coloro che maggiormente si sono impegnati per
promuovere e
realizzare il miglioramento della qualità, si arriva a
concludere che la maggior
quantità e intensità di sforzi è stata
consumata nel tentativo di tradurre il
concetto di qualità in termini
operativi, di rendere il concetto di qualità
concreto e misurabile.
Per chiarire, è opportuno seguire il ragionamento di Donabedian (13),
il
ricercatore che con grande autorevolezza e con straordinari risultati,
è riuscito
a dare un corpo concettuale unitario e autonomo alla
disciplina della Quality
Assurance.
Secondo Donabedian,
l’assistenza sanitaria è di qualità adeguata se gli operatori che la
erogano,
effettuando gli interventi che il progresso delle conoscenze
scientifiche
indica come capaci di produrre gli effetti desiderati e
appropriati, interventi
che devono essere congruenti con i valori morali
della società e devono
essere realizzati in modo tale da generare
soddisfazione in coloro che li
ricevono, sono in grado di massimizzare i
benefici espressi in termini di
salute aggiunta a fronte dei rischi corsi
per produrli.
Questa definizione si propone di fornire una versione
operativa del concetto di
qualità, dal momento che permette di fare
chiarezza su una serie di elementi
relativi al ruolo giocato dai diversi
interpreti del problema (operatori sanitari, in
particolare medici,
pazienti, società, mondo scientifico) e alle loro possibili
interazioni,
da un lato, e, dall’altro, di definire gli attributi misurabili
della
qualità stessa.
Gli interpreti della qualità
Nelle
scienze dell’organizzazione applicate alle imprese di servizio 14,
si
definisce come "momento della verità" (fase cruciale di questa
particolare
forma di produzione che non porta alla usufruizione di un
bene materiale, ma di
una prestazione complessa e articolata) il momento
in cui si instaura il rapporto
tra il cliente e gli operatori.
Si usa
questa espressione per chiarire che
i.tutto ciò che deve essere
giocato in modo adeguato deve esserlo in
quel preciso istante, e
ii.tutto ciò che non andrà nel modo previsto o desiderato non potrà
più
essere recuperato 15.
In Sanità, il momento della verità è
costituito dall’instaurarsi del rapporto tra il
medico e il paziente
(ovviamente, anche gli altri operatori sanitari giocano un
ruolo
fondamentale, ma, in considerazione degli scopi del presente lavoro,
si
continuerà a limitare il discorso al medico stesso).
Gli elementi
concreti che caratterizzano tale rapporto e che devono essere
curati
perchè il momento della verità sia superato senza inconvenienti sono:
la capacità tecnica di gestire i problemi di salute e di malattia
presentati
dal paziente,
la capacità di gestire il rapporto
interpersonale che si instaura tra il
medico e il suo paziente,
le
condizioni ambientali in cui si realizza l’atto assistenziale.
Secondo i professionisti sanitari la qualità tecnica dell’assistenza
(1) riconosce
due principali dimensioni:
1.l’appropriatezza dei
servizi forniti,
2.l’abilità con cui atti assistenziali appropriati sono
realizzati.
In pratica, la qualità tecnica dell’assistenza è elevata
se "viene fatta la cosa
giusta in modo giusto al momento giusto".
Fare la cosa giusta presuppone per il medico prendere le giuste
decisioni
assistenziali per ciascun paziente (alta qualità del processo
decisionale),
mentre concretizzare adeguatamente tali decisioni richiede
abilità, conoscenza
e tempestività (alta qualità della performance).
La qualità del rapporto interpersonale tra il medico e il paziente
dipende da vari
fattori correlati come la qualità della comunicazione,
l’abilità del medico di
conservare la fiducia del paziente e l’abilità
del medico di trattare il paziente
con interesse, empatia, onestà, tatto
e sensibilità (14).
Un peso consistente sul risultato dell’assistenza,
in funzione, soprattutto, della
sua qualità, deve essere attribuito al
contesto ambientale in cui l’atto
assistenziale ha luogo.
Da questo
punto di vista, ha senso, in particolare, riferirsi a strumenti
e
strutture fisiche (quantità, caratteristiche) che devono essere
disponibili e alle
modalità con cui essi devono essere resi disponibili e
consumati nel processo
assistenziale.
Poichè, oltre a elementi di
ovvia importanza (condizioni igieniche e
microclimatiche dell’ambiente,
adeguatezza architettonica delle strutture,
adeguatezza di arredi e
strumentario, igienicità della biancheria, gradevolezza
dei pasti,
umanità e confidenzialità dell’organizzazione), si
tratta,
frequentemente, di aspetti aggiuntivi e non obbligatori (ad
esempio, il
televisore in camera o lo speculum utilizzato per la visita
ginecologica
mantenuto a temperatura tale da non provocare fastidiose
sensazioni nel corso
della manovra clinica), gli autori di lingua
anglosassone si esprimono con il
termine di "amenities", sostantivo
decisamente espressivo e intraducibile in
italiano.
E’ significativo
il fatto che anche rispetto alle amenities il giudizio dei medici
circa i
requisiti e i livelli di dotazione è decisivo 16, dal momento che
la
definizione della relazione tra non ostacolato e adeguato sviluppo del
processo
assistenziale e strumenti, materiali e strutture di cui disporre
nel tipo e nella
quantità giusta rientra nel campo delle loro
responsabilità.
Gli attributi della qualità
Nella definizione di
Donabedian sono rintracciabili 7 attributi principali della
qualità
dell’assistenza:
1.Efficacia assoluta
(dimostrata capacità di
produrre, in teoria, gli effetti desiderati)
2.Appropriatezza
(indicazione nei casi specifici)
3.Accettabilità
(coerenza con i
principi morali validi a livello sociale)
4.Soddisfazione degli utenti
(capacità di produrre i risultati secondo modalità ed esiti
effettivamente
accettati dai riceventi)
5.Efficacia relativa
(capacità concreta di produrre benefici in termini di salute)
6.Efficienza
(capacità concreta di produrre benefici con la minor
quantità di rischi
fatti correre ai riceventi)
7.Accessibilità
(disposizione dei servizi idonea a favorirne l’utilizzazione da parte
degli
utenti che ne hanno reale necessità).
Efficacia assoluta,
accettabilità e accessibilità sono da considerare requisiti che
devono
essere posseduti a priori dagli interventi sanitari perchè questi
abbiano
la maggiore probabilità di risultare di qualità adeguata, mentre gli
altri
attributi sono da ritenere capaci di descrivere a posteriori il
reale grado di
qualità conseguito.
Dal momento che nei discorsi fatti
in precedenza si è già discusso delle
relazioni tra alcuni degli
attributi più importanti, ci si limita a rimandare a
trattazioni più
sistematiche (15).
Piuttosto, si ritiene necessario sottolineare che le
caratteristiche tecniche del
medico, le caratteristiche dell’ambiente in
cui si sviluppa il processo
assistenziale, le caratteristiche di
efficacia, accettabilità, accessibilità delle
tecnologie sanitarie, il
livello di soddisfazione degli utenti conseguito,
l’appropriatezza e
l’efficienza dei trattamenti, costituiscono elementi concreti,
adatti sia
a funzionare da oggetti di valutazione/misurazione della qualità, sia
da
punti di applicazione di interventi di miglioramento dell’adeguatezza
delle
prestazioni sanitarie.
Tutti questi elementi sono ricompresi
nella classificazione degli oggetti di
valutazione proposta da Donabedian
(13), che attualmente trova applicazione
universale e che prevede di
misurare la qualità dell’assistenza sulla base di 3
dimensioni correlate:
i.struttura (o input)
(ogni elemento materiale e organizzativo
stabile componente il "teatro"
in cui si verifica il processo di
erogazione delle prestazioni assistenziali,
ovvero ogni risorsa
organizzativa umana, fisica, tecnica, finanziaria,
necessaria per
garantire il funzionamento dei Servizi Sanitari);
ii.processo
(ciò
che gli operatori fanno per i loro assistiti e con quale grado di
perizia
lo fanno, da un lato, e, dall’altro, ciò che i pazienti fanno
per
curarsi, quindi, l’insieme delle attività assistenziali, ovvero
l’insieme
degli eventi che si verificano nel corso dell’interazione che
si sviluppa
tra il paziente e la struttura, ovvero, ancora, il
comportamento di
operatori e pazienti definito in base a specifiche norme
scientifiche,
etiche, sociali);
iii.esito (o outcome)
(non solo
il risultato che si riesce a ottenere a favore di ciascun
assistito,
ovvero, più precisamente, il cambiamento dello stato di salute
che può
essere attribuito al processo assistenziale che deve essere
valutato come
conseguenza dell’attività sanitaria, ma anche il grado di
conoscenza
della propria malattia, il cambiamento di comportamento
favorevole al
miglioramento della salute e, soprattutto, la soddisfazione
provata da
chi riceve assistenza; si considera in genere anche il
cosiddetto output
o risultato intermedio ottenuto per il semplice motivo
di aver realizzato
in modo compiuto il processo assistenziale 17).
Tra le tre
dimensioni esiste una relazione descrivibile nel modo seguente:
Struttura --> Processo --> Esito
Tale relazione presuppone
che tra struttura, processo ed esito vi sia una stretta
relazione,
rappresentabile come una "catena" causa-effetto in cui, tuttavia,
il
nesso causale può essere definito solamente in termini probabilistici
potendo,
cioè, una "buona" struttura sanitaria aumentare la probabilità
che in essa si
sviluppi un "buon" processo di cura e potendo un "buon"
processo di cura
avere una maggiore probabilità di concludersi con un
"buon" risultato, senza
che tutto questo possa mai essere dato per
scontato.
Allo stesso modo, se gli esiti della cura sono buoni, si
dovrebbe essere in
grado di ipotizzare che è elevata la probabilità che
il processo assistenziale che
li ha preceduti sia stato buono, mentre, se
questa relazione non può essere
dimostrata, né presunta, neppure la
qualità può essere valutata.
Di fatto, tale relazione, come già
sottolineato, richiede ancora di essere
dimostrata e a tutto questo
consegue che la valutazione della qualità deve
essere realizzata avendo
disponibile preliminarmente un corpo di conoscenze
prodotte con
metodologie rigorose relativamente alle relazioni tra strutture,
processi
ed esiti.
In ogni caso, la valutazione della struttura permette di
dimostrare carenze e
inadeguatezze dell’assetto organizzativo e delle
risorse umane e materiali
disponibili. Da questo punto di vista, tende a
sondare gli attributi di efficacia
assoluta delle tecnologie utilizzate,
di accettabilità delle stesse, di accessibilità
delle prestazioni, nonchè
le premesse professionali degli operatori (capacità
tecniche, conoscenze
scientifiche, abilità nel gestire i rapporti interpersonali) e
la
configurazione quali-quantitativa delle amenities.
La dimensione del
processo risulta essere quella più comunemente presa in
considerazione.
E, d’altra parte, quando si chiede ai medici di chiarire che cosa
intendano per
qualità dell’assistenza (16), essi tendono a definirne la
natura come processo,
piuttosto che come esito.
Le caratteristiche
degli interventi sanitari effettivamente realizzati vengono
poste a
confronto con caratteristiche ritenute ideali che ci si attenderebbe
di
osservare.
Per questo, la valutazione del processo tende a sondare
principalmente
l’attributo dell’appropriatezza.
I limiti che
condizionano questo tipo di approccio sono rappresentati dal fatto
che la
principale, se non unica fonte di informazioni è la
documentazione
utilizzata a livello operativo per registrare gli elementi
salienti del rapporto che
si sviluppa con l’utente, documentazione che
contiene, nella maggior parte dei
casi, dati largamente incompleti e
inesatti.
La valutazione dell’esito rappresenta, per sua natura,
l’approccio "definitivo",
giacchè mira a ricondurre il giudizio di
qualità alla adeguatezza dei risultati
ultimi degli interventi sanitari.
Il limite di tale approccio di valutazione risiede nel fatto che, oltre
all’assistenza
sanitaria, molti altri fattori (genetici, ambientali,
comportamentali) influiscono
sullo stato di salute, per cui risulta
difficile determinare sempre con precisione
l’effetto dei servizi
sanitari.
Per inciso, discende da questo l’opportunità di ricorrere a
misure di esito
intermedio.
La valutazione basata su un approccio
parziale che non tenga conto
contemporaneamente tanto della struttura,
quanto del processo e dell’esito,
può indurre a ignorare aspetti
importanti per la qualità.
Il problema, a questo punto, è stabilire
perchè e come può essere utilizzato il
risultato della traduzione
operativa della qualità realizzato attraverso
l’individuazione delle
componenti del rapporto assistenziale e degli attributi
della qualità
stessa.
Si tratta di chiarire come può essere affrontato sul piano
metodologico il
problema del miglioramento della qualità.
Modelli
di miglioramento della qualità
Per semplificare, si può sostenere che
esistono 2 modelli principali di
miglioramento della qualità
dell’assistenza sanitaria:
1.modello professionale (Quality
Assurance, QA)
(in base a questo modello, l’intervento diretto a
migliorare la qualità
viene concepito a partire da attività di
valutazione della situazione reale
che permettano di cogliere l’esistenza
di problemi che divengono
oggetto di tale intervento)
2.modello
manageriale (Total Quality Management, TQM)
(questo modello, partendo
dal presupposto che non c’è nulla di fatto
tanto bene, che non possa
essere fatto meglio, tende a ridurre
notevolmente l’importanza della fase
di valutazione e privilegia
l’intervento continuo e globale che vede
coinvolta tutta
l’organizzazione)
Non essendo necessario
scegliere tra i due modelli (il modello professionale è
una derivazione
del metodo scientifico utilizzato dai professionisti sanitari
per
orientare le proprie decisioni), può essere utile tentare di
stabilire in quale
misura e in quali termini essi siano integrabili, dal
momento che, poichè per
entrambi gli approcci l’obiettivo fondamentale è
il miglioramento della qualità,
si può sostenere che, in realtà, tra essi
non devono esistere differenze
sostanziali.
In ogni caso, le diverse
filosofie che stanno alla base dei 2 approcci, i diversi
strumenti che
essi hanno spinto a impiegare per risolvere il problema del
miglioramento
della qualità, il diverso punto di vista da cui essi sono
stati
sviluppati, impongono di definire alcuni criteri destinati a
rendere totale la loro
compatibilità.
Una ipotesi che pare
praticabile parte da 2 presupposti.
1.Il TQM si propone di
migliorare la qualità del prodotto attraverso un
impegno diretto nel
miglioramento della qualità dell’organizzazione
complessiva e solo
indirettamente nel miglioramento dei processi e
degli esiti operativi.
2.La QA si propone di migliorare la qualità del prodotto
dell’assistenza,
sia rispetto al risultato conseguito in termini di
quantità aggiunte di
salute ai clienti serviti, sia rispetto alle
modalità con cui il risultato
stesso viene conseguito. In questo caso,
l’attenzione si concentra
esclusivamente sulla performance operativa,
mentre gli aspetti
organizzativi entrano in gioco e vengono considerati
nella misura in cui
ad essi si riconosce un ruolo diretto nella
modulazione dell’effetto delle
prestazioni sanitarie.
Le
considerazioni di seguito sviluppate si riferiscono al modello
professionale.
In tale modello il punto di partenza è una attività di
valutazione, ovvero di
misurazione del livello corrente di qualità
dell’assistenza erogata.
La valutazione/misurazione è il punto di
sintesi di tutti i discorsi sulla qualità
fin qui fatti.
Solo da una
buona valutazione può scaturire un intervento che abbia buone
probabilità
di conseguire il miglioramento atteso della qualità della struttura,
del
processo o dell’esito valutato.
E’ impossibile condurre qualsiasi
attività di valutazione se non sono definiti
criteri e standard (13).
Poichè è impossibile valutare (dare un giudizio di valore su) una
determinata
caratteristica, se non è disponibile un sistema di
riferimento al quale
paragonarla, i criteri e gli standard vengono
costruiti proprio nell’intento di
realizzare tale sistema di riferimento.
Sebbene non vi sia unanimità sulle questioni terminologiche, è in
genere
accettato dalla maggioranza che i criteri sono quegli elementi di
struttura, di
processo e di esito rispetto ai quali deve essere formulato
il giudizio di
"bontà", ovvero quegli elementi che costituiscono in sé
stessi la "bontà" o
meno dell’assistenza in relazione alla valutazione
della sua qualità.
Esempi sono:
la dotazione di infermieri per
posto letto (struttura),
la frequenza di misurazioni della pressione
arteriosa nel corso della
gravidanza (processo),
la frequenza di casi
di incontinenza urinaria dopo prostatectomia
(esito).
Gli
standard sono definizioni quantitative più specifiche che chiariscono
la
grandezza e la frequenza del criterio.
Per continuare con gli
esempi precedenti, sono standard:
la precisazione di quanti
infermieri dovrebbero esserci per posto letto,
a quale percentuale di
gravide dovrebbe essere misurata la pressione
arteriosa,
con quale
frequenza ci si deve aspettare che compaia una incontinenza
in pazienti
sottoposti a prostatectomia, anche nel caso del chirurgo
migliore.
Pertanto, il criterio definisce qual è la componente, la
caratteristica del Servizio/
dell’attività oggetto di valutazione,
ritenuta associata alla qualità, mentre lo
standard definisce qual è il
livello di accettabilità della caratteristica ritenuto
associato alla
qualità.
Per quanto concerne le modalità di costruzione dei criteri e
degli standard,
l’aspetto più importante è costituito dal fatto che (13)
i criteri e i relativi
standard, che vengono definiti sulla base
dell’opinione di referenti scientifici
autorevoli e prestigiosi circa ciò
che dovrebbe essere fatto o conseguito, o, al
contrario, vengono dedotti
dalla pratica corrente, possono essere espliciti,
ovvero formulati in
anticipo, resi noti e fondati su elementi oggettivi (discutibili
e
confrontabili), oppure possono essere impliciti, cioè legati alla esperienza
e
all’autorevolezza di chi li utilizza e, proprio per questo, tali da non
chiarire a
priori standard o livello di consenso su ciò che depone per
buona o cattiva
qualità.
Esistono 5 diversi metodi (16) che
permettono di valutare la qualità sulla base
di dati di processo o di
esito, separati o associati.
I primi tre, fondati su criteri impliciti,
richiedono che un medico revisioni una
sorgente di dati (in genere, una
cartella clinica dopo che l’assistenza è stata
erogata) e risponda a una
delle seguenti domande:
1.se è stato adeguato il processo
assistenziale realizzato (primo metodo);
2.se un’assistenza diversa
(migliore) avrebbe potuto dare esiti migliori di
quelli ottenuti (secondo
metodo);
3.se, considerati, sia il processo, sia l’esito, la qualità
complessiva
dell’assistenza sia stata accettabile (terzo metodo).
Il quarto metodo valuta l’erogazione dell’assistenza utilizzando
criteri espliciti
di adeguatezza del processo 18.
Il quinto metodo
usa criteri esplicitati a priori per stabilire se i risultati
osservati
del processo assistenziale sono congruenti con l’esito
predefinito a partire da
un modello convalidato sulla base di evidenze
scientifiche e giudizi clinici 19.
Quest’ultimo metodo è importante
perchè costituisce anche la base per la
definizione dei criteri di
appropriatezza dei processi assistenziali.
In altri termini, la
costruzione di criteri espliciti a priori serve
contemporaneamente per la
valutazione del livello di qualità attuale e per la
realizzazione
dell’intervento destinato eventualmente a renderlo adeguato.
Alcune
considerazioni conclusive
Come è successo per altre situazioni, il
rischio è che la soluzione del problema
della qualità sia affidato a
strutture periferiche esterne all’attività assistenziale
del medico.
Gli Uffici Qualità, nati in molte realtà italiane, sono sicuramente
strumenti utili e
importanti per favorire lo sviluppo del processo, in
particolare sul versante
organizzativo, ma non possono essere ritenuti in
grado di sostituire, sul
versante professionale, il medico il cui ruolo è
decisivo.
Questo tendono a dimostrare tutte le considerazioni
sviluppate.
In ogni caso, è opportuno sottolineare che, rispetto
all’impegno sul
miglioramento della propria attività professionale, ciò
che è richiesto ai medici
è, non solo mostrare capacità e conoscenza, ma
esprimere anche quella
naturale attitudine che si acquisisce praticando
il ragionamento clinico che,
come pare di aver dimostrato in alcuni
passaggi, è un supporto indispensabile
nella ricerca dell’essenzialità
degli atti assistenziali, ovvero nel processo di
massimizzazione dei
benefici e della minimizzazione dei rischi che deve
costituire
espressione fondamentale della tensione verso la qualità.
E questo non
pare di secondaria importanza, se è vero che:
"L’ attitudine è una
piccola cosa che fa una grande differenza!"
[Successories Inc., 1996]
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Ubaldo Montaguti
Direttore Sanitario, Azienda USL di Cesena
e-mail: gfrancesco@usa.net