CORRIERE MEDICO

Anche per gli interventi chirurgici riusciti il medico è imputabile se non c'è il consenso.
Anche un'operazione condotta "a regola d'arte", può portare il chirurgo a rispondere di lesioni colpose.
Il medico ha infatti l'obbligo di informare i pazienti sui rischi e sui postumi di un intervento.
Se non lo fa, anche le conseguenze inevitabili, come ad esempio la presenza di cicatrici, si trasformano in alterazione anatomica dell'organismo e si concretizza così il reato di lesioni colpose.
L'autorevole parere è della III Sezione civile della Cassazione, che ha respinto il ricorso presentato da un chirurgo, accusato da una paziente che si era sottoposta a un intervento estetico per eliminare 5 chili di grasso da fianchi e glutei, ma si era poi ritrovata con un metro e mezzo di cicatrici lungo il corpo.




http://legge-e-giustizia.it/DOCUMEN/sentenza45.htm

IN CASO DI IMPOSSIBILITA' PER GLI OSPEDALI ITALIANI DI ESEGUIRE TEMPESTIVAMENTE UN INTERVENTO CHIRURGICO URGENTE, IL MALATO HA DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER FARSI OPERARE ALL'ESTERO.
- Il giudice deve disapplicare i provvedimenti amministrativi che comprimano questo diritto, garantito dalla Costituzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 8939 del 26 agosto 1999, Pres. Mileo, Rel. Castiglione)



Quando il medico sbaglia

Anche il medico può sbagliare. La medicina non è una scienza esatta.
Il medico opera quindi in una situazione di incertezza, che può essere più o meno grande ma che, comunque, esiste.
Si distinguono sostanzialmente due tipi di errore nell'attività medica: l'errore d'arte e la negligenza (lieve o grave) che però è difficile da conoscere in modo rigoroso.
Il medico che dimentica delle garze nell'addome del paziente dopo un intervento chirurgico compie sicuramente un errore dovuto a negligenza così come negligente è quel medico che cura i dolori muscolari di un malato di ulcera utilizzando medicamenti controindicati.
Vi è errore d'arte quando il medico esegue un intervento senza rispettare le regole dell'arte, come vengono insegnate nelle facoltà di medicina, richiamate nei corsi di aggiornamento e applicate correntemente dalla maggior parte dei medici.
Per gli specialisti delle varie discipline valgono pure le direttive emesse dalla rispettiva società della Federazione dei medici svizzeri (FMH), che è competente per il rilascio del titolo di medico specialista.
Secondo il diritto svizzero, l'onere della prova incombe al paziente e non al medico.
In altri termini, non tocca al medico dimostrare di non aver sbagliato, ma al paziente, che deve portare la prova dell'errore e la dimostrazione del nesso di causalità tra l'intervento subito e il danno provocato.
Il paziente che ritiene di aver subito un danno da un intervento e vuole chiedere un risarcimento deve dimostrare la fondatezza delle sue pretese e l'unica via è quella di fare eseguire una perizia extragiudiziaria.
La FMH ha istituito un suo servizio di perizie extragiudiziarie solitamente gratuite, alla quale possono far capo i pazienti e i loro famigliari senza bisogno di intermediari (avvocati).
Un'altra possibilità offerta al paziente in Ticino è quella di denunciare il caso alla Commissione di vigilanza sanitaria.
Se il procedimento amministrativo si conclude con una misura disciplinare nei confronti del medico, ciò può servire a rendere plausibile una richiesta di indennizzo.

Per saperne di più:
Tra il dire e il fare: i diritti dei pazienti messi in pratica sito Sezione sanitaria del Dipartimento Opere Sociali http://www.ti.ch/DOS/DSP/SezS/




LA TUTELA GIUDIZIARIA



La richiesta di risarcimento al sanitario è solitamente fatta attraverso una azione giudiziaria che può essere direttamente proposta sia
innanzi la giudice civile o nell'eventuale giudizio penale che vede il medico imputato (da solo o assieme ad altri colleghi) del reato di
lesioni colpose o omicidio colposo.
La compagnia di assicurazione solitamente mette in campo un proprio legale e, quando necessario, i consulenti tecnici che però
tuteleranno essenzialmente gli interessi della compagnia, interessi che ovviamente non divergono da quelli del professionista oggetto del
giudizio.
Il sanitario però è bene che interessi della vertenza anche un avvocato di propria fiducia e pertanto per lo scopo, sarà costretto ad
accollarsi delle spese che sicuramente non saranno di lieve entità.
Per questa ragione sarebbe opportuno che chi intende fornirsi una copertura assicurativa il più possibile idonea a garantirgli un indennizzo
totale in caso di eventi risarcibili, stipuli anche una apposita polizza per la tutela giudiziaria; il suo costo è relativamente modesto
superando difficilmente le due-trecentomilalire.
Con tale polizza la Compagnia di assicurazione si assume l'obbligo di farsi carico di tutte le spese legali anche per eventuali perizie e
consulenze da esperirsi nei vari procedimenti in sede giudiziale ed extragiudiziale che possono coinvolgere il sottoscrittore.
La copertura assicurativa fornisce anche un idoneo servizio di consulenza ed è operativa anche in caso di arbitrati o di vertenza innanzi
agli ordini professionali o a giurì d'onore.
Se poi il giudizio a cui l'assicurato è interessato non si chiudesse con esito favorevole vengo indennizzate anche tutte le spese legali e di
giustizia, sempre nei limiti del massimale contrattualmente previsto, liquidate a favore della controparte.
La copertura inizierà a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui la polizza viene sottoscritta per le ipotesi di azioni promosse in relazione a
responsabilità extracontrattuale (la natura di tale tipo di responsabilità è già stata spiegata nelle precedenti parti del testo) e per i
procedimenti con rilevanza penale.
Per tutte le altre ipotesi la copertura sarà operativa dopo un periodo (che tecnicamente in terminologia assicurativa viene chiamato di
carenza) di 90 giorni.
La copertura sarà poi valida per tutti quelle azioni intervenute nel periodo assicurato o comunque presentate entro un anno dalla
cessazione del contratto ma riferibili a fatti giudizialmente avvenuti nel periodo assoggettato a copertura.
Perché la copertura assicurativa sia concretamente operativa è comunque essenziale che la controversia giudiziale che coinvolge
l'assicurato sia sorta dopo la stipula.
Allo scopo è bene chiarire che in sede penale la data del sinistro è identificabile con quella cui si fa risalire la commissione del reato e non
quella in cui è stata notificata l'informazione di garanzia o qualunque altro atto informativo perché questo può avvenire parecchi mesi
dopo il fatto oggetto di procedimento.
Sotto il profilo civilistico la data è da intendersi come quella in cui si è verificato l'evento qualificato come dannoso (potrebbe per esempio
essere quello in cui è stato effettuato un intervento chirurgico non perfettamente riuscito).
Una tale polizza comprende comunque alcune esclusioni che è bene che il sottoscrittore si faccia chiaramente specificare prima della
sottoscrizione. Generalmente non rientrano in garanzia: il pagamento di multe, oblazioni, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; gli
oneri fiscali relativi all'azione legale quale la eventuale bollatura di documenti, le spese di registrazione delle sentenze o altri atti facenti
parte del giudizio o della transazione.
Categoricamente esclusi sono ovviamente le spese che derivano da fatti dolosi dello stesso assicurato.
Per le controversie di carattere fiscale (quelle innanzi alle commissioni tributarie e quelle relative ai successivi gradi) la copertura viene
concessa solo se espressamente richiesta e previa corresponsione di un sovrapprezzo da concordarsi tra assicurato ed assicuratore.
È bene poi, sempre che i costi non diventino eccessivi e che il professionista operi a livello internazionale, estendere la territorialità della
copertura anche per le azioni legali intraprese innanzi ad autorità giudiziarie ed arbitrali non italiane.
Molto spesso può accadere che il sanitario che già possiede una copertura per la responsabilità civile fruisca già con questa di una, sia pur
limitata, copertura per le spese di carattere giudiziario.
In questo caso la polizza per la tutela giudiziaria interviene ad integrazione della stessa e sarà operativa dopo che l'assicurazione di
responsabilità civile avrà esaurito la sua specifica copertura o qualora l'assicurato voglia utilizzare un legale di sua fiducia, diverso da
quello fornita dall'assicurazione r.c..
Il sanitario che si garantisce con un tale tipo di polizza dovrà informare l'assicurazione (con la denuncia del sinistro) ogni volta in cui deve
difendersi da una accusa o richiesta giudiziale o stragiudiziale che comporti un'azione legale richiedendo alla compagnia che sia la stessa a
fornirgli l'assistenza di professionisti specializzati o segnalando egli stessi il nome dell'avvocato e/o perito personalmente scelto.
Una volta interessata la compagnia di assicurazione l'assicurato non può, pena la perdita parziale o totale della copertura specifica,
assumere iniziative autonome come dar vita ad azioni legali, parallele o incidentali o pervenire ad accordi transattivi in sede stragiudiziale
o in corso di causa senza il preventivo benestare della compagnia di assicurazione. Lo scopo di una tale preventiva autorizzazione è
facilmente individuabile nel fatto che le assicurazioni interessate a questo tipo di copertura vogliono evitare che il cliente giunga a
transigere l'eventuale azione in corso non curandosi delle spese da pagare alla controparte sapendo che in ogni caso di questa si farà
carico il suo assicuratore.
Qualora non vi sia accordo tra assicurato e impresa assicuratrice in merito alla gestione del sinistro intervenendo valutazioni diverse in
merito alla possibilità di affrontare o meno una vertenza, la decisione verrà demandata, in forza ad una espressa clausola presente in
questo tipo di polizza, ad un apposito collegio arbitrale composto da professionisti della materia.




http://www.unich.it/fnace/cap6_3.htm

Le polizze a copertura della responsabilità civile per chi esercita professioni sanitarie

Il medico, come ogni altro professionista che esercita attività in rapporto a soggetti terzi, quando
si rivolge ad un assicuratore per fornirsi di una copertura assicurativa ai fini della responsabilità
civile professionale ha come scopo specifico quello di proteggere il suo patrimonio personale ogni
qualvolta si verifichi un evento comportante una sua responsabilità risarcitoria.


Come si è avuto occasione di verificare nei capitoli precedenti, esaminando tutte le forme di
responsabilità per le quali il personale sanitario può essere chiamato a rispondere, è importante che
si formi una cultura assicurativa appropriata anche da parte non solo degli enti ospedalieri, siano
essi pubblici o privati, ma anche dei sanitari che quotidianamente prestano la loro attività
professionale ponendosi a costante rischio di subire una azione giudiziaria che, quando le cose vanno
bene, può limitarsi ad una chiamata in giudizio avanti il giudice civile, ma che sempre più spesso
porta il medico a rispondere del suo comportamento professionale innanzi al Pretore penale.

Il professionista dovrà quindi, prima di sottoscrivere una o più polizze d'assicurazione, fare un
attento esame dei reali rischi che al suo impegno professionale possono associarsi, e per fare questo
non sarebbe male chiedere ausilio e consiglio ad un legale di fiducia con particolare esperienza nella
complicata materia della responsabilità civile professionale.

Eguale attenzione dovrà poi essere anche prestata al questionario che verrà consegnato unitamente alla
polizza che, per quanto già detto sopra, grande importanza ha in relazione all'attendibilità o meno di
quanto dichiarato dall'assicurato. Risposte vaghe o non perfettamente rispondenti alla realtà
renderanno assai difficile la stessa liquidazione del danno in caso di sinistro.

Per il sanitario che intenda sottoscrivere una polizza personale, e questo appare sicuramente un
atteggiamento saggio, è bene preventivamene prendere visione di quella sottoscritta dalla struttura
ospedaliera o sanitaria in cui eventualmente opera ponendo particolare attenzione al diritto di rivalsa
che l'ente si è riservato. Se infatti la polizza non esclude il diritto di rivalsa nei confronti del
personale il medico inizialmente mallevato dalla assicurazione dell'azienda ospedaliera potrà vedersi
richiedere proprio da quest'ultima di corrisponderle quanto pagato al paziente danneggiato da un
trattamento sanitario che ha visto la operatività del sanitario.

Di un tale fatto dovrà ovviamente fare espressa menzione al momento di nchiedere un apposita copertura
assicurativa a titolo personale.

http://www.aere.it/pubblicazioni/edo_regge/tesiedo.htm


"La responsabilità civile del medico in campo assicurativo"

Si ringrazia l'IntelliSoft per la pubblicazione sul loro server AERE

 

SOMMARIO

INTRODUZIONE *

Capitolo 1 LE ORIGINI DELLA RESPONSABILITA' MEDICA *

1.1 BREVI CENNI STORICI *

1.2 IN ITALIA *

1.3 RATIO DEL CONTENZIOSO MEDICO-PAZIENTE *

Capitolo 2 CONCETTO DI DILIGENZA IN GENERALE *

Capitolo 3 CONSENSO DEL PAZIENTE IN GENERALE *

Capitolo 4 SISTEMA ATTUALE *

4.1 DALLE REGOLE GIURISPRUDENZIALI ALLE REGOLE CODIFICATE: ARTICOLO 2236 CODICE CIVILE. *

4.2 DILIGENZA PROFESSIONALE E VALUTAZIONE DIFFERENZIATA DELLA COLPA *

4.3 LA DILIGENZA NELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE DEL MEDICO *

4.4 ARTICOLO 2236 C.C. E PROBLEMATICA DELLA COLPA GRAVE *

Capitolo 5 OBBLIGAZIONE DEL MEDICO E ONERE DELLA PROVA *

5.1 L'INADEMPIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI DI MEZZI E NELLE OBBLIGAZIONI DI RISULTATO *

5.2 ONERE DELLA PROVA *

5.3 CONSENSO ALL’ATTIVITA’ MEDICA NEL RAPPORTO CONTRATTUALE TRA MEDICO E PAZIENTE *

Capitolo 6 ATTIVITA’ MEDICA E PRINCIPI NORMATIVI DI RIFERIMENTO *

6.1 CRISI DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL MEDICO: PARAMETRI DI RIFERIMENTO *

6.2 MUTAMENTI IN CAMPO MEDICO – CONSEGUENZE SUL PIANO GIURIDICO *

6.3 PIANO NORMATIVO *

Capitolo 7 GIUDIZIO DI RESPONSABILITA’MEDICA *

7.1 DIRETTIVE D’INDAGINE *

7.2 COLPA MEDICA E NESSO DI CAUSALITA’ *

7.3 SIGNIFICATO DI DILIGENZA *

7.4 SUPERAMENTO DEL SISTEMA DEI CORRETTIVI *

Capitolo 8 RESPONSABILITA’ D’EQUIPE *

8.1 RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI MEMBRI DELL'EQUIPE SE TUTTI HANNO CONCORSO A PRODURRE L'EVENTO DANNOSO. *

Capitolo 9 INTRODUZIONE ALLA RESPONSABILITA’ *

9.1 SANZIONI CHE INCIDONO SULL'ATTIVITA' DEL MEDICO *

9.2 RESPONSABILITA' CIVILE IN GENERALE: RESPONSABILITA’ CIVILE CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE. *

9.3 FONTI NORMATIVE *

9.4 ONERE DELLA PROVA *

9.5 DANNI PREVEDIBILI E IMPREVEDIBILI *

9.6 COSTITUZIONE IN MORA *

9.7 PRESCRIZIONE *

Capitolo 10 LA RESPONSABILITA' EXTRA-CONTRATTUALE *

10.1 CONDOTTA UMANA *

10.1.1 CASI DI RESPONSABILITA' OGGETTIVA *

10.1.2 CASO DEL MEDICO DIPENDENTE DI U.S.L. *

10.2 DANNO INGIUSTO E RISARCIBILE *

10.2.1 DANNO E DETERMINAZIONE *

10.3 RAPPORTO CAUSALE TRA CONDOTTA E EVENTO DANNOSO *

Capitolo 11 LA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE *

11.1 FONTI DELL'OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE *

Capitolo 12 IL CONTRATTO ASSICURATIVO NEL CONTESTO DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL MEDICO *

12.1 OGGETTO DEL CONTRATTO DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL PROFESSIONISTA *

12.2 DELIMITAZIONI *

12.3 INTERCALARE A POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL MEDICO *

Capitolo 13 PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’INTERVENTO ASSICURATIVO *

13.1 INTRODUZIONE AL PROBLEMA *

13.2 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE *

 

INTRODUZIONE

L’esperienza lavorativa maturata dal 1992 in campo assicurativo, mi ha posto di fronte ad una serie di problematiche e di situazioni che tutt’oggi appaiono, a volte, di difficile inquadramento e soluzione.

Fra le tante, quella attinente la responsabilità civile del professionista in generale, e quella del medico in particolare, mi hanno sempre affascinato per la molteplicità degli interessi e situazioni che si pongono a confronto.

Si pensi, infatti, alle difficoltà del campo medico, così vasto ed imprevedibile, di fronte a problematiche attinenti la natura umana; ma anche alle ansie di un soggetto malato che attende benefici alla sua salute per opera del medico.

Il problema diventa interessante dal momento in cui, in mezzo alle due situazioni precedenti, si inserisce la polizza assicurativa. Che ruolo ha la polizza assicurativa di responsabilità civile professioni dinanzi a errore medico di carattere diagnostico/terapeutico? La risposta potrebbe, a prima vista, risultare facile, ma non è così.

La funzione di questa tesi, è proprio quello di capire con che incisività e a che fine la polizza assicurativa interviene nel contesto professionale, ed umano, medico/paziente.

Si sono analizzate teorie per le quali la polizza andrebbe di fatto abolita, perché considerata da taluni come elemento deresponsabilizzante per il medico a scapito del paziente, in quanto produrrebbe un effetto inverso rispetto a quello auspicabile nel rapporto tra i due soggetti in questione.

Nonostante tali teorie, mi sono posto l’obiettivo di inquadrare esattamente in che cosa consista la responsabilità civile del medico, analizzando brevemente anche il profilo storico, e soprattutto elaborando una teoria circa la corretta applicazione della polizza assicurativa sulla responsabilità civile del medico al fine di evitare situazioni come sopra già descritte.

A tal fine sono stati utilizzati sia di testi in commercio, sia dell’esperienza diretta dell’Agente assicurativo presso il quale è svolta la mia professione, nonché quella importante, dei medici (compresi periti del Tribunale di Milano) che vivono direttamente questa situazione, e che proprio a titolo cautelare hanno stipulato polizze assicurative sulla responsabilità civile del medico.

LE ORIGINI DELLA RESPONSABILITA' MEDICA

Di particolare attualità, risulta essere il principio dettato dall’articolo 32 della Costituzione (1) circa la cura della salute, che suggerisce l’adozione di una terminologia più aderente alla odierna sensibilità giuridica ed alle nuove strutture della medicina.

Si avverte il passaggio dalla responsabilità del medico alla responsabilità medica, nel senso che si vuol superare una semplicistica visione dedicata alla responsabilità del professionista medico per arrivare alla tutela, sancita costituzionalmente, della salute dell’individuo in relazione ai pericoli connessi con lo svolgimento di attività mediche o trattamenti sanitari in genere.

La tendenza attuale pare quella di un allargamento e un superamento della esclusiva responsabilità basata sulla colpa, per far posto a una forma mista di responsabilità oggettiva e soggettiva; si nota però una certa distanza da situazioni estreme come vengono adottate in taluni paesi come, ad esempio, la Svezia che propone una particolare figura assicurativa per i malati che copre in qualunque caso l’assistito per i danni a lui derivati da trattamenti medici, quando non è fornita prova di colpa.

Perciò la situazione di oggi vede un paziente non più succube, ma parte attiva, con diritti su decisioni fondamentali per il proprio benessere, e l’intervento medico è visto come funzionale alle primarie esigenze vitali dell’uomo: da tutto ciò si desume come vi sia stato, e vi sia tuttora, la tendenza ad adattare gli strumenti normativi già in possesso alle mutate esigenze.

Come poi sarà analizzato, articoli del codice civile quale il 2236 (2) sono stati sottoposti a profonda revisione venendo inquadrati in un profilo antitetico rispetto ai sistemi interpretativi tradizionali.

Dal momento in cui antiche teorie vengono poste in discussione ci si domanda se la ratio della normativa viene colta fino in fondo dalla critica.

Occorre verificare che cosa si trova al centro dell'analisi che si svolgerà: e cioè la composizione degli interessi del medico e del paziente.

Questo problema nasce, peraltro, prima storicamente come problema effettivo e poi giuridicamente come studio di dottrina.

 

BREVI CENNI STORICI

Gli interrogativi sulla responsabilità medica assumono posizione di rilievo verso i primi dell'ottocento. All'epoca, progressi, se pur evidenti, non avevano ancora permesso il raggiungimento di tecniche realmente efficienti, al punto che la professione medica non godeva di molto credito. Questa situazione portava all'espansione di attività parallele quali guaritori, venditori di panacee o farmaci provvidenziali o /e miracolosi.

Gli stessi medici non costituivano sicuramente una categoria omogenea, anzi erano schierati in modo piuttosto determinato in diverse scuole che propagandavano sistemi terapeutici a volte del tutto discordanti gli uni con gli altri.

Di fatto, la scintilla rivoluzionaria francese, poteva dirsi in un certo senso collegata alla evoluzione che proprio nel paese transalpino comincio' già dal 1805 arrivando pero' solo a compimento nel lontano 30 novembre 1892 con la prima legge fondamentale sull'esercizio della medicina.

Affinché tale protesta potesse iniziare, doveva verificarsi che qualcuno si ribellasse allo strapotere di cui i medici godevano nell'esercizio della loro professione: ed e' proprio lo scontro sociale in atto in quel periodo che alimentò la protesta verso la categoria medica, praticamente considerata intoccabile. La situazione, quindi, cambia con la promulgazione dei codici civili e penale, e con ciò anche l'infallibilità e l'intoccabilità della classe medica cominciò a vacillare.

La contemporaneità di queste situazioni, con l'accadere di fatti eclatanti verso l'opinione pubblica, diede slancio alla svolta: valga per tutte l'esemplificazione del caso del Dott. He’lie, riconosciuto responsabile per l'amputazione di entrambe le braccia ad un neonato in seguito ad errato intervento nel corso del parto.

Questo periodo di rinnovamento si concluse con la sentenza della Corte di Cassazione francese del 18 giugno 1835 che stabilì il principio per cui i medici devono ritenersi responsabili dei fatti da loro compiuti con imprudenza e negligenza (3).

 

IN ITALIA

Tutto quanto accadde in Francia, ebbe a ripetersi in Italia, seppur con qualche ritardo. Anche qui le cronache giudiziarie dei primi dell'ottocento sembrano giustificare un atteggiamento remissivo dei pazienti verso i medici, anche se le uniche controversie in merito si trovano in ordine ai compensi per l'opera prestata dal professionista.

Fino al XIX secolo, si ha una regola di pressoché totale irresponsabilità degli esercenti le arti professionali. Addirittura, la nostra giurisprudenza non risulta per nulla essere propensa a riconoscere come punibile il comportamento del medico, pure in casi particolarmente gravi, sotto il profilo della responsabilità penale. In tal senso si riferisce una pronuncia della Cassazione di Torino del 1871 per cui "la disposizione dell'articolo 307 Codice Penale che punisce chiunque, esercitando pubblicamente un'arte o una professione, legittimamente chiamato ricusa, senza giusta causa, di prestarsi a dare il suo giudizio o prestare la sua opera, deve ritenersi applicabile solo nel caso di richiesta procedente da pubblica autorità nell'interesse della amministrazione della giustizia, non anche in quello che la richiesta proceda da un privato nel di lui interesse individuale. Quindi il detto articolo non può essere applicato al medico, il quale si rifiuti di prestare a richiesta di un privato la sua opera verso persone inferme"(4).

E' il caso di un medico, il quale, nel 1869, si rifiutò di prestare assistenza a una donna gravemente malata, deceduta di li a poco.

Accanto a quanto rilevato con la sentenza della Cassazione di Torino, si indirizzava nel medesimo senso la Cassazione di Napoli, stabilendo che "chi nell'esercizio della sua professione arreca danno altrui per cattivo magistero dell'arte, non e' in colpa e non e' responsabile, a meno che, non sia provato l'animo deliberato di malfare"(5).

Il primo passo verso il riconoscimento della responsabilità civile del medico per un fatto professionale lo compie il Tribunale di Roma che con la sentenza 21 gennaio 1885, anche se la stessa escludeva la responsabilità per tre periti. Questi avevano formulato un giudizio basandosi su una serie di fatti costituenti manifestazione di stato psichico di un presunto malato di mente, il quale dopo tre giorni di internamento era stato dimesso in quanto riconosciuto perfettamente sano(6).

Nonostante l’esclusione della responsabilità per i periti, si intravedeva uno spiraglio nel momento in cui veniva affermato che la inviolabilità del medico, o del perito (per il caso in questione) non va considerata illimitata avanti al codice.

La stessa corte romana, si pronunciò l'anno seguente sullo stesso caso e dichiarò che "gli esercenti medicina e psichiatria [...] rispondono dell'errore scientifico e della imperizia se nell’uno o nell’altra sia riconosciuto in fatto concorrere la colpa"(7).

A questo punto il principio pare evidente, ma si fa largo un altro problema: in campo medico il giudice non gode di conoscenze approfondite, per cui, come ricordato in dottrina, "la difficoltà per i giudici di decidere sulla esistenza della colpa non deve persuadere a elevare a principio la irresponsabilità del medico"(8).

Le difficoltà paiono ovvie: è necessario ricorrere a consulenti tecnici per far fronte ad una così maestosa materia e, comunque, anche tale ricorso se garantisce una relativa sicurezza sulla realtà dei dati di fatto, non sempre consente di giungere ad interpretazione univoca su tali dati.

Ciò è determinato da più fattori, ma è fondamentalmente da ricercare nella delicata posizione di un medico legale che si trova a far da ammortizzatore tra il giudice ed il medico chiamato in causa (9).

RATIO DEL CONTENZIOSO MEDICO-PAZIENTE

Affermare la responsabilità del medico significa, in sostanza, creare un conflitto di interessi convergenti che hanno uno scopo comune: la salute del paziente.

E’ altresì vero che, se per il paziente la tutela della propria salute è l’unico obiettivo (l’uomo è disposto a qualunque sacrificio in cambio di una buona salute) per l’operatore sanitario, comprendendovi l’intera categoria, questo è uno degli obiettivi da raggiungere.

Se questo dato sfugge, si incappa in una serie di situazioni che non permettono di comprendere il motivo circa il consolidarsi del sistema di responsabilità civile con le contraddizioni sue proprie.

Gli interessi delle parti divergono in modo chiaro e netto sia nel contenuto che nel momento in cui si concretizzano; dall’intervento del professionista si verifica l’eventuale danno al paziente, mentre per il professionista il danno non è così immediato, ma si verificherà solo in caso di esito del giudizio a lui sfavorevole (10). Naturalmente, le contrapposte parti tendono, a questo punto, a definire la questione nel senso a loro più favorevole: per il paziente lo scopo è quello di ottenere un risarcimento per il danno patito alla salute, per il medico lo scopo è quello di non vedere eccessivamente compromessa la propria figura professionale. L’esito finale del giudizio dipenderà dalla natura degli interessi in gioco e dalle difficoltà che il giudice deve affrontare di fronte ai misteri della medicina. A ciò si aggiunge che la responsabilità civile del medico, affermatasi inizialmente come responsabilità aquiliana (extra-contrattuale) venga ben presto ricondotta in ambito contrattuale in relazione al fatto che il professionista può agire per il pagamento degli onorari.

 

CONCETTO DI DILIGENZA IN GENERALE

Nel concetto di diligenza si è in grado di individuare due aree ben distinte: la prima è quella della competenza tecnica, mentre la seconda è quella della attenzione alla cura del malato, o della attenzione a porre in essere la competenza tecnica (11).

La prima area è costituita dalla competenza che il medico deve possedere, sia in generale, sia in relazione al suo ramo di specializzazione; la seconda area è costituita da un aspetto tradizionale circa il concetto di diligenza, cioè il modo di adempimento dell’obbligazione.

Oltre a queste, il medico deve agire con diligenza scrupolosa e superiore alla media, dovendo assumere la figura del regolato e accorto professionista, così come evidenziato in alcune sentenze della Corte di Cassazione (12), (13), (14), ponendo in evidenza le qualità umane e professionali del medico che vanno necessariamente integrate con le regole generali dell’arte posta in essere dal professionista.

Secondo alcuni (15) le due aree vanno tenute distinte, per cui la perizia si acquisisce con lo studio e l’esperienza, mentre la diligenza è innata ed appartiene ai caratteri costituzionali dell’individuo (16).

La tesi non è condivisa da tutti (v. anche Cass., 12 settembre 1970, n. 1386, in Foro it., Rep. 1970, voce professioni intellettuali, n. 23-24), per cui il concetto di diligenza va visto in senso unitario, nonostante il codice penale lo richiami distintamente, ed il diritto civile pare orientato ad un sistema misto.

Anche la limitazione della responsabilità prevista dall’articolo 2236 C.C. è da vedere nell’ottica della ulteriore conferma che il concetto di diligenza contiene il dovere di fare "bene" e di uniformarsi, nello svolgimento dell’attività esercitata, alle regole dell’arte, cioè alla perizia.

Solo in questo contesto ha senso , nei casi in cui devono essere risolti problemi di particolare difficoltà, limitare la responsabilità al dolo e alla colpa grave, altrimenti si ammetterebbe proprio nel caso dell’intervento di particolare difficoltà, una cura e una attenzione minori di quelle richieste ordinariamente. Nell’articolo 2236 C.C. la negligenza assunta a base del giudizio di colpa concerne la violazione di norme di tecnica professionale per le quali può essere giustificata una valutazione meno rigorosa del comportamento del soggetto.

 

CONSENSO DEL PAZIENTE IN GENERALE

Di difficile inquadramento si pone l’area degli interessi tutelati in relazione al consenso al trattamento sanitario nel quadro del sistema della responsabilità civile del medico.

In primo luogo, la difficoltà sta nello scindere la problematica civilistica da quella penalistica: in quest’ultima, le istanze del malato hanno già trovato riconoscimento, per cui il sanitario non può operare senza il consenso del paziente, o di un suo legittimo rappresentante, altrimenti incorre nel reato di lesioni o, addirittura, in quello di omicidio colposo (17). In secondo luogo, mancano normative di carattere generale in campo sanitario, salvo rare eccezioni. In dottrina esistono tesi contrastanti circa la necessità o l’utilità del consenso, mentre per la giurisprudenza il consenso appare necessario.

Quest’ultima affermazione trova consensi anche in relazione alle regole deontologiche professionali oltreché per l’esistenza di norme regolamentari vigenti negli ospedali con esplicito riferimento agli atti operatori (18).

A proposito del consenso, è necessario operare una distinzione tra prestazioni mediche normali per le quali è sufficiente il consenso implicito, dalle prestazioni mediche aleatorie (operazioni chirurgiche gravi) le quali devono formare oggetto di una particolare convenzione in cui l’elemento aleatorio sia ben considerato e coscientemente affrontato.

In ogni caso il medico deve avvertire specificamente il paziente di tutti i pericoli inerenti a una cura o operazione e non può procedere senza un consenso esplicito se tale operazione o cura possa importare un rischio di morte.

La dottrina considera imprescindibile requisito il consenso preventivo del paziente ai fini della liceità del trattamento medico chirurgico, per cui il medico non può intraprendere alcuna attività diagnostico/terapeutica senza la presenza di questo requisito, cioè il valido consenso del paziente.

La ratio di tutto questo pare ovvia, ed è che il paziente pone nelle mani del medico quello che per lui, e per tutti noi, non ha valore economico: la sua persona, la sua salute. Oltre a ciò, esistono specifiche indicazioni normative volte alla protezione di questo bene che trovano la loro fonte più autorevole nell’articolo 32 della Costituzione, il quale pone un principio fondamentale, per cui qualsiasi rapporto giuridico si basa non sulla forza o la coazione ma, esclusivamente sul consenso e sul rispetto della libertà di decisione. In linea di massima, nessuno può essere obbligato ad effettuare un trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. Da ciò si evince che non esiste un dovere, per un individuo, di sottoporsi a trattamenti che il sanitario ritenga necessario nel singolo caso, a meno che non risulti obbligatorio da un atto legislativo.

Si analizza il consenso nella sua integrità: intanto pare implicito quando si tratta di prestazioni esenti da rischi, ma diventa assolutamente esplicito e "informato" dal momento in cui la prestazione comporta rischi più o meno evidenti.

Ma fino a che punto e con che contenuti può parlarsi di consenso informato (come definito da diversi autori) o "consapevole," come definito da chi scrive? E’ interessante notare come l’art.8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo, dispone un limite all’ingerenza delle pubbliche autorità nella vita privata del soggetto alla sola necessità di tutela della salute pubblica, con la conseguenza che il trattamento sanitario non può mai essere oggetto di imposizione legislativa. A ciò, si aggiunge che il consenso informato/consapevole è richiesto espressamente dalla legge in determinati casi: a) legge n°458/1967 sul trapianto del rene tra viventi, per cui il donatore deve essere informato sulle conseguenze dell’intervento ed il ricevente deve dare il consenso; b) legge n° 592/1967 sulla raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano, per cui al fine del prelievo necessita il consenso del donante; c) legge n° 194/1978 sull’interruzione volontaria della gravidanza per cui è imposto il dovere di informazione circa i procedimenti abortivi; d) legge n° 833/1978 per cui gli accertamenti e i trattamenti sanitari devono essere di norma volontari e devono presupporre il consenso del paziente. Inoltre, i trattamenti obbligatori disposti per legge vanno attuati nel rispetto della dignità della persona, dei diritti politici, civili comprendendovi il diritto alla scelta del medico e del luogo di cura. E’ evidente che il paziente che si rivolge al medico non è un soggetto standard ma è assolutamente variabile a seconda di certi fattori. Per cui sarà il medico che dovrà informare il paziente, tenendo conto di questi fattori, e spiegando quali sono i rischi e le terapie che il paziente dovrà affrontare per giungere a guarigione completa. Ed è proprio qui che nasce il problema del consenso informato e della necessità, secondo di chi scrive, di andare oltre alla semplice informazione che il medico attua verso il paziente, verificando di fatto se quanto dichiarato dal medico risulta essere chiaro e soprattutto capito dal paziente. Quest’ultimo deve assolutamente rendersi conto di ciò a cui va incontro, in determinati casi, e non è più sufficiente parlare di semplice informazione, ma è necessario parlare di consapevolezza del paziente della diagnosi e della terapia relativa così effettuata dall’operatore sanitario. Si pensi ad un medico che deve riferire ad un altro medico circa i rischi, e pensiamo ad un medico che deve riferire le medesime cose ad una persona che nulla conosce del campo medico: sono due situazioni completamente diverse tra loro.

Nel caso di rifiuto del paziente perfettamente sano di mente (e quindi capace di intendere e volere) il medico è tenuto a desistere da qualunque intervento.

Naturalmente, per soggetti non capaci di intendere e volere, il consenso andrà espresso da chi detiene di diritto tale potere (ad esempio i genitori verso i figli minori). Caso a sé, è quello dello stato di necessità, per cui il consenso si presume al fine di salvare la vita stessa del paziente.

Da ciò: cosa succede se il medico ha agito senza il consenso del paziente? In questa ipotesi si deve operare una distinzione: 1) il caso in cui l’intervento medico è stato attuato in modo professionalmente ineccepibile (e il paziente nulla potrà eccepire), anche se, comunque, il paziente può dimostrare eventualmente un certo ed altro pregiudizio di natura diversa rispetto all’intervento (caso di terapia più lunga rispetto ad una più breve ma di uguale efficacia); 2) il caso dell’esito infausto ove il sanitario dovrà essere chiamato a rispondere, in quanto il mancato consenso produce direttamente responsabilità. Addirittura l’omissione del consenso "consapevole", in caso di intervento senza buon fine, dal quale sono derivate lesioni personali o la morte del paziente, può configurare l’ipotesi di lesione volontaria, omicidio preterintenzionale o omicidio colposo, con conseguenze in campo civilistico a titolo risarcitorio che si lascia al lettore immaginare. Infatti, la sentenza n.13 del 18 ottobre 1990 della Corte d’Assise di primo grado di Firenze, ha sancito che "praticando alla paziente un intervento da questa non autorizzato e non voluto, al di fuori di qualsiasi situazione di necessità, con conseguenze per lei estremamente cruente ed invalidanti, tali da sconvolgere l’equilibrio psico/fisico e le naturali funzioni dell’ammalata, l’imputato pose in essere consapevolmente e volontariamente la fattispecie criminosa della lesione volontaria, sussistendo con tutta evidenza gli estremi dell’offesa alla integrità fisica della persona e dell’elemento intenzionale richiesto, cioè, il dolo generico".

E poiché da tale delitto voluto ne è conseguita, come effetto non voluto, la morte della paziente, ed essendo tale evento legato con nesso causale alla condotta integrativa delle lesioni, ne deriva la penale responsabilità per il reato di omicidio preterintenzionale addebitatogli (19).

 

SISTEMA ATTUALE 

DALLE REGOLE GIURISPRUDENZIALI ALLE REGOLE CODIFICATE: ARTICOLO 2236 CODICE CIVILE.

A questo proposito è evidente la presenza di una esigenza: garantire la tutela del paziente senza danneggiare o sacrificare l’iniziativa del medico. Regole giurisprudenziali appaiono, sulla fattispecie francese, approssimative, ma ancorate a saldi principi, per cui la valutazione dell’inadempimento secondo perizia tecnica e prudenza consente un equo contemperamento tra interessi medico/paziente, tale da fornire una risposta soddisfacente al problema dei danni da attività medica (20).

Il legislatore del 1942 fa suo tale concetto, e lo riporta all’articolo 2236 C.C., con lo scopo di stabilire un punto d’equilibrio tra le due opposte esigenze, quella di non mortificare l’iniziativa del professionista con il timore di ingiuste ritorsioni da parte del cliente in caso d’insuccesso, e quella inversa di non indulgere verso decisioni non ponderate o riprovevoli inerzie del professionista.

Da questa situazione nasce l’indicazione della colpa grave o del dolo come soglia di responsabilità del professionista in presenza di problemi tecnici di speciale difficoltà.

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DILIGENZA PROFESSIONALE E VALUTAZIONE DIFFERENZIATA DELLA COLPA

La giurisprudenza applica l’articolo 2236 C.C. in senso restrittivo determinando limitazioni alla responsabilità per colpa grave riconducendola solo nell’ambito della colpa professionale in senso stretto con valutazione del criterio di diligenza ordinaria intendendolo come comportamento nel quale sono ravvisabili disattenzione e/o imprudenza.

Si è così in grado di affermare la responsabilità dell’operatore in presenza di:

    • macroscopica imperizia (21);
    • temerarietà sperimentale;

ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari del paziente (22).

Passo successivo è dedicato all’indagine circa la difficoltà dei problemi tecnici, alla quale si accede attraverso un criterio di valutazione tendenzialmente restrittivo in termini di straordinarietà o eccezionalità del caso concreto, sulla base di analisi attinenti alle attuali conoscenze scientifiche (23), dei mezzi tecnici e circostanze particolari in cui questo ha dovuto intervenire (24).

Nell’area della perizia si individuano ulteriori profili di diligenza professionale distinguendo tra:

    • scelta del metodo d’intervento, che permette una ampia discrezionalità del medico con il limite della colpa grave;
    • adozione di rimedi postoperatori per evitare complicazioni, che impone la conoscenza di tutti i rimedi che non siano ignoti alla scienza e alla pratica della medicina.

 

LA DILIGENZA NELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE DEL MEDICO

L'analisi dell'articolo 2236 C.C. porta a considerare che è dettata una particolare disciplina in tema di responsabilità contrattuale nel rapporto d'opera professionale, per cui se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non per dolo o colpa grave.

La norma in questione è stata creata per soddisfare due esigenze:

1) non mortificare l'iniziativa del professionista;

2) non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista.

Ora si analizzano le problematiche emergenti dalla norma in questione: prima di tutto è necessaria una esatta individuazione della limitazione di responsabilità cioè trovare il confine tra responsabilità e non responsabilità. Se si interpreta letteralmente l’articolo 2236 C.C. si giunge a conseguenze incomprensibili; perché, bisogna accontentarsi di un grado minore di diligenza, quando necessita affrontare problemi tecnici di grande difficoltà? In questo caso si dovrebbe ricorrere e richiedere una diligenza maggiore e di conseguenza una prudenza e attenzione di intensità proporzionale alla gravità del caso.

Da qui nasce l'esigenza di ridimensionare l'ambito operativo alla sola colpa per imperizia: ovvero soluzione di problemi tecnici. Vista nell'ottica della responsabilità, la norma tende ad individuare quando si è in colpa trascurando di analizzare il perché non si è risolto problemi che sono ardui da risolvere per ogni professionista in quelle determinate condizioni: per ciò si può affermare che la colpa per imperizia sia e ricorra quando la prestazione professionale sia scesa sotto quel livello professionale che è da pretendersi presso ogni medico che svolge in quelle condizioni particolari una determinata funzione. Il contenuto della diligenza è rintracciabile nell'articolo 1176 C.C. 2c (25), per cui nell'adempiere all'obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia; prevede inoltre al 1c che "nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata".

Punto di partenza è senza dubbio l'art.1176 C.C. 2c che non è per nulla distante dalle posizioni del 1°c del medesimo articolo; semmai è solo specificazione. Ed è da questa ottica che va inquadrata l'esegesi dell’art.2236 C.C..

La conseguenza è che:

      1. la responsabilità del prestatore d'opera nell'esecuzione del rapporto d'opera professionale non si distingue dal criterio di determinazione della responsabilità nell'esercizio della medesima attività medica esercitata ad altro titolo;
      2. sarebbe illogico prevedere due diversi criteri di valutazione della medesima prestazione a seconda che il danneggiato agisce avvalendosi della responsabilità extra contrattuale o di quella contrattuale o del rapporto in base al quale l'attività del medico viene esercitata.

 

ARTICOLO 2236 C.C. E PROBLEMATICA DELLA COLPA GRAVE

Per una completa esegesi è necessaria una analisi sul campo di operatività; a questo proposito sono da porsi necessariamente alcuni interrogativi.

Anzitutto: l'articolo in questione vale solo per la responsabilità determinata da contratto d'opera professionale o può essere utilizzato come individuazione della colpa anche per rapporti diversi?

Può usarsi il criterio dell’articolo 2236 C.C. quando il medico interviene perché tenutovi (altrimenti è omissione di soccorso) o per stato di necessità o in ogni caso in cui la sua colpa è stata prospettata a titolo di responsabilità extra contrattuale ai sensi dell'articolo 2043 C.C.(26)?

Se l’ente pubblico o privato si avvale della prestazione del medico, con rapporto d’opera professionale o lavoro subordinato, deve rispondere innanzi ai terzi per la condotta del professionista incaricato nei limiti della colpa grave di cui all'articolo 2236 C.C.?

Per rispondere agli interrogativi si deve partire dal presupposto che l’articolo 2236 C.C. applica in materia delle prestazioni professionali intellettuali il principio generale sancito dall’articolo 1176 C.C. 2c.

Così la diligenza del prestatore di lavoro subordinato non si differenzia da quella generale prevista dall’articolo 1176 C.C.. Per ciò è del tutto evidente l'incongruenza di un diverso criterio di valutazione della colpa professionale a seconda che il medico sia intervenuto quale dipendente o prestatore d'opera professionale. Questa posizione è parallela al caso in cui il medico agisce o è chiamato a rispondere in base al criterio di responsabilità extracontrattuale; anche qui la colpa si specifica in base alla natura della prestazione come previsto dall’articolo 1176 Codice Civile.

Da ciò si desume che la colpa è un concetto unitario ma ha varie forme per cui:

 

STRUTTURA

PRIVATA PUBBLICA

 

OPERA PROFESSIONALE DEL MEDICO

 

CONDOTTA COLPOSA E DANNOSA DEL

MEDICO

 

RESPOSABILITA' CONTRATTUALE- DIRETTA E' SEMPRE DIRETTA: I FUNZIO

NARI DELL' AMMINISTRAZIO

NE SONO ORGANI DELLA P.A.

PRINCIPIO DELLA IMMEDESI

MAZIONE ORGANICA.

RESPONSABILITA' EXTRA-CONTRATTUALE DIRETTA.

 

Quindi appare evidente come la differenza sia relativa alla responsabilità extra contrattuale indiretta.

La problematica della colpa grave torna in luce alla lettura dell'articolo 28 DPR 20/12/1979 n° 761 che richiama gli artt.22 e 23 del DPR 10/01/1957 n° 3.

Pare di evincere che il medico dipendente della U.S.L. dovrebbe rispondere direttamente verso i terzi dei danni causati solo per dolo o colpa grave. Però questa interpretazione non è appagante sia, primo, perché l'articolo 28 della Costituzione non prevede questa ingiustificata limitazione (per atti compiuti in violazione di diritti, i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo leggi penali, civili e amministrative), sia, secondo, perché restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

Inoltre, si creerebbe un contrasto con il principio di uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto il medico che opera come dipendente in strutture pubbliche, fruirebbe di un metro di valutazione diverso della responsabilità rispetto ad altri medici che operano ad esempio in strutture private. La U.S.L. risponde delle conseguenze dannose non solo per l'operato del medico, ma anche per quanto è connesso con tale attività (ad esempio deficienza organizzativa, cattivo funzionamento delle strutture e delle apparecchiature eccetera….).

Ora appare necessario chiarire che l’Ente è responsabile verso i terzi danneggiati se è tenuto in solido con il medico, dipendente o convenzionato (articolo 2055 Codice Civile), può rivalersi sul medico e sicuramente costituisce garanzia patrimoniale maggiore, che ha lo scopo di soddisfare pienamente la pretesa risarcitoria. Per cui, se l'Ente non è assicurato, le conseguenze della responsabilità civile ricadranno sull'autore del danno.

La garanzia patrimoniale si ha anche per i danni così detti anonimi, cioè quelli per i quali non è possibile individuare la causa precisa del fatto lesivo, come ad esempio il caso dell'operazione effettuata da équipe (come verrà più ampiamente descritto al capitolo 8), ed è impossibile risalire allo specialista cui addebitare la condotta colposa nel caso ad es. di infezione tetanica.

Si giunge così a delle conclusioni in merito alla corretta applicazione dell’articolo 2236 Codice Civile per cui: in teoria si può discutere di colpa lieve e colpa grave, ma in concreto si deve aver riguardo al fatto che la condotta sia stata diligente oppure no, per cui colposa o non colposa.

Inoltre, il legislatore richiedendo la colpa grave per quei casi di particolare difficoltà tecnica, non ha voluto creare un criterio autonomo, anche perché ogni professione richiede una valutazione specifica assolutamente distinta; questa distinzione non deve poggiare solo su dati oggettivi relativi all'indice di difficoltà, ma deve tenere presente anche il dato soggettivo (caso di salvataggio di persona in precarie condizioni, non è uguale se si fosse trovato in reparto di ospedale). Per cui la concezione di diligenza e adempimento nonché quella di non diligenza e colpa, vanno valutati in modo sicuramente non unitario;

ed una volta raccolti tutti gli elementi di giudizio utili al caso vanno comparati con gli elementi di difficoltà nell'adempimento. Da ciò non sussisterà colpa se il professionista avrà impiegato gli accorgimenti tecnici e conoscenze possibili in concreto in relazione alla scienza e tecnica professionale.

Vi sarà colpa se il professionista incorrerà in errore derivante da ignoranza di norme scientifiche elementari non più oggetto di discussione e divenute principi assiomatici.

 

OBBLIGAZIONE DEL MEDICO E ONERE DELLA PROVA

L’obbligazione medica è obbligazione di mezzi (27).

Ultimamente, la Corte di Cassazione ha riaffermato la validità della distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato nel sistema della responsabilità professionale del medico, distinguendo ulteriormente tra interventi di facile esecuzione, e interventi di difficile esecuzione (28).

I primi non richiedono particolare abilità; i secondi il contrario. Questo principio così come affermato, comporta un tentativo di mitigare il rigore dell’unico sistema che fin dalle origini ha esercitato un ruolo determinante a tutela delle ragioni del professionista.

 

L'INADEMPIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI DI MEZZI E NELLE OBBLIGAZIONI DI RISULTATO

Riprendendo un concetto espresso poco prima, la colpa non dipende dalla mancanza di risultato, ma dalla mancanza di diligenza impiegata.

Si affronta ora il problema relativo alle obbligazioni di risultato per le quali un soggetto si obbliga a un determinato risultato e se non l'ottiene si rende inadempiente: nel campo della responsabilità professionale questo tipo di inadempimento è raro, in quanto questo tipo di rischio incorre maggiormente con le obbligazioni di mezzi o di comportamento.

Quindi, per parlare di responsabilità professionale, e di inadempimento, trattandosi di obbligazione di mezzi, non può collegarsi ad un risultato eventualmente non ottenuto, ma va valutata alla stregua del dovere di diligenza in base all'attività esercitata.

Nel settore medico, non è addebitabile al medico di non aver guarito, ma è addebitabile l'aver agito senza applicazione delle conoscenze che era legittimo aspettarsi in relazione alla professione medica.

Risulta a tal proposito necessario valutare il tutto in base anche a:

    • discrezionalità tecnica, intuito, capacità di previsione ecc.
    • dose di rischio che il paziente deve sopportare.

Per ciò l'imperizia professionale ha contenuto variabile; la valutazione si ha in base a:

    • singola fattispecie
    • condotta del medico + esame dell'attività espletata
    • tipo di incarico professionale

Inoltre, nella responsabilità da inadempimento troviamo una componente oggettiva ed una soggettiva:

1) OGGETTIVA – quando l'intervento è di particolare difficoltà e va valutata la diligenza richiesta al medico. A tal proposito si configurano tre figure:

a) quando la malattia presenta sintomatologia equivoca, capace di determinare errori di diagnosi e quindi di terapia;

b) quando, anche se la sintomatologia è chiara ed univoca, esistono gravi incertezze nella sua eziologia con inevitabili ripercussioni sulla terapia da praticare;

c) quando si manifesta un caso eccezionale: situazione non ancora studiata e/o sperimentata; o è oggetto di dibattiti scientifici con sperimentazioni di tecniche diagnostiche e trattamenti terapeutici non adeguatamente collaudati.

2) SOGGETTIVA – è necessaria una valutazione della situazione concreta in cui il medico è intervenuto. Per ciò la speciale difficoltà non va intesa in senso assoluto, ma in concreto, tenendo conto di tutte le condizioni, oggettive e soggettive, che rendono il caso obiettivamente di speciale difficoltà, per quel medico in quelle particolari condizioni in cui è tenuto a intervenire.

E' escluso il collegamento tra il grado di intensità patologica e difficoltà del caso. Ci sono patologie gravi che, tuttavia, in base alle conoscenze sono facilmente guaribili.

A questo proposito è importante individuare la condotta di fronte alla iniziale incertezza diagnostica: fondamentale è verificare la urgenza terapeutica o meno. Per questo anche una condotta apparentemente statica del medico è esente da censura, quando è attuata al fine di attendere l'evoluzione della malattia per acquisire più elementi di giudizio.

Inoltre, il medico attua a fini diagnostici e terapeutici una "investigazione" avanti ad una patologia per cui dovrà accertare la reale natura ed eziologia della patologia, deve sottoporre il paziente a tutti gli accertamenti opportuni, oppure, se la situazione non permette tali accertamenti, il professionista si trova nella situazione per la quale prevale l’esigenza terapeutica in relazione alla gravità dello stato di salute del paziente che impone un intervento immediato.

Strettamente correlato al campo individuato, circa la corretta patologia, e quindi della corretta terapia da seguire al fine della guarigione, è sicuramente il costante aggiornamento che il medico è tenuto ad esercitare in relazione alla sua attività specifica, ma anche a mio avviso, generica.

Da ciò si evince che la condotta colposa può risalire anche alla mancanza dell'aggiornamento, dovere espressamente previsto dall'articolo 23 del codice deontologico del 1989, e dall'art.16 del codice deontologico del 1995.

La diligente prestazione del medico postula sia quella che viene definita esperienza o pratica: sono elementi senz'altro importanti e fondamentali nella vita professionale dell'arte medica, ma non sono sicuramente sufficienti se non sono adeguatamente supportati da una cultura professionale che è in continua evoluzione.

Le conseguenze paiono ovvie: se risultasse che una certa tecnica, trattamento o un farmaco avrebbero consentito di risolvere una patologia e tali terapie erano divenute patrimonio ufficiale della cultura medica in generale, la loro ignoranza e quindi la conseguente condotta omissiva va qualificata come colposa e configurata come non regolare adempimento dell'obbligazione a prescindere dalle conseguenze anche penalmente e disciplinarmente rilevanti.

A concludere, le decisioni del medico non appaiono sicuramente facili; è riduttivo, infatti, racchiudere il tutto in una scatola per cui si è dentro o si è fuori.

 

ONERE DELLA PROVA

Nelle obbligazioni di risultato è il debitore che deve dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da cause a lui non imputabili.

Nelle obbligazioni di mezzi è il creditore che ha l'onere della prova per ottenere il risarcimento del danno. Qui, il creditore, deve dimostrare che il danno è la conseguenza di una condotta colposa determinata da insufficiente attività medica, difettosa esecuzione delle prestazioni dovute, da non corrispondenza tra attività prestata e quella tipicamente dovuta dal sanitario.

Per ciò, il debitore, per provare di essere esente da responsabilità, deve dimostrare che l'inadempimento è determinato da causa a lui non imputabile (come da art.1218 C.C.)(29).

E' da notare che la prestazione medica è obbligazione di mezzi: per cui il mancato raggiungimento di questo non configura inadempimento, tant'è che la prestazione medica, pur finalizzata verso un risultato (guarigione) più o meno facilmente ottenibile, ed il mancato conseguimento di questo non comporta, né può comportare, di per sé inadempimento.

'obbligazione si può dire soddisfatta, nel momento in cui il medico, che non si è obbligato alla guarigione, adotta tutte le tecniche necessarie e adeguate allo scopo di guarire il paziente. Sarà definitivo, in tal senso, solo se non attuerà quella specifica attività professionale, e non anche se non raggiungerà la guarigione.

Quindi questa eventuale mancanza produce inadempimento, e con questo la base e il presupposto della responsabilità. Ed è questo il primo elemento da provare a carico del creditore; e circa la difettosità o inadeguatezza della prestazione professionale, il paziente/creditore ha l'onere di provala quale antecedente causale del danno subito.

A questo proposito, l'oggetto della prova concerne l'attività professionale sia nella fase diagnostica, prognostica e terapeutica, per cui la colpa potrebbe aversi in relazione a vari casi:

      1. diagnosi errata e conseguente terapia errata;
      2. diagnosi corretta e conseguente terapia errata;
      3. diagnosi corretta, terapia corretta ma esecuzione errata;
      4. terapia inadeguata per prognosi errata.

E’ sufficiente da parte del paziente fornire dati obiettivi idonei in base ai quali il giudice valuterà, se in base al caso concreto, sia stato sufficiente una normale preparazione professionale o era richiesto un impegno tecnico professionale superiore investendo l’articolo 2236 Codice Civile.

A questo punto ci si addentrerà maggiormente nella problematica dell'onere della prova, distinguendo, casi in cui il trattamento non ha portato l'esito sperato con o senza particolari difficoltà, da trattamenti che comportano eventi dannosi non preventivati perché non prevedibili se non come mera possibilità.

Valga il caso, assai frequente peraltro, della dimenticanza di pinze, attrezzi vari, tamponi nel corpo del paziente a seguito di intervento chirurgico.

Ci si ponga nei panni del giudice: dovrà limitarsi a trarre le conseguenze in modo rigido e formale a norma di legge ex articolo 2697 C.C.(30) e dell’articolo 2043 C.C., e cioè è il danneggiato/creditore che deve provare la colpevolezza del medico, e in difetto di ciò il giudice deve rigettare la domanda?

E’ palesemente evidente come in casi assolutamente iatrogeni, il giudice possa anche non ancorarsi ad un marcato formalismo aspettandosi elementi probatori della colpa medica dal soggetto meno idoneo, quale il danneggiato, anche per motivi non solo di tecnica giuridica in senso stretto, ma di moralità civile.

E’ auspicabile che eventi di questo genere, come prima esemplificati, offrano un dato indiziante della colpa del medico per cui l'onere probatorio risulta condizionato sulla base del criterio presuntivo offerto al giudice dall’articolo 2729 C.C.(31): in realtà si può avere una inversione vera e propria dell'onere della prova.

Tale inversione se è configurata in senso generico dal legislatore assume la forma della presunzione legale; ma la presunzione di un fatto può derivare, oltre che dalla legge, da una deduzione logica operata dal giudice. E se è vero da un lato che i principi dettati dall’articolo 2697 C.C., e dall’altro quello dell’articolo 116 Codice Penale (valutazione delle prove)(32) appaiono inconciliabili, è anche vero che esistono sistemi di raccordo. Uno di questi è il dato indiziario come fonte di prova specifica (articolo 2727 C.C.)(33) utilizzabile dal giudice per il suo libero convincimento.

A questo punto presunzione equivale a dispensa di prova, e se è vero che presunzione legale equivale a dispensa dalla prova, le presunzioni non legali sono lasciate alla discrezionalità del giudice.

E' proprio per questo che va valutata di volta in volta dal giudice con valutazione del caso concreto cercando di non esasperarsi a tal punto in cui si è giunti negli Stati Uniti, fino a creare pregiudizio verso la classe medica.

In conclusione, in presenza di questi eventi dannosi, l'attore deve solo provare che si è sottoposto a un dato intervento/trattamento dal quale è derivato un danno, che è del tutto anomalo rispetto alla consueta aleatorietà che quell'atto medico implicava, per cui è deducibile e presumibile una condotta colposa del medico che l'ha effettuato.

 

CONSENSO ALL’ATTIVITA’ MEDICA NEL RAPPORTO CONTRATTUALE TRA MEDICO E PAZIENTE

Secondo una tradizione consolidata, si ha una distinzione tra consenso alla cura e consenso al singolo trattamento. La Corte di Cassazione già negli anni sessanta aveva gettato le basi giuridiche per la partecipazione del paziente alle decisioni del medico, precisandone, successivamente, contenuto e modalità dell’informazione in relazione al tipo di intervento.

I principi fondamentali degli interventi della Corte di Cassazione sono riconducibili ai seguenti interventi:

    • Cass., 25 luglio 1967, n. 1950, che afferma che è escluso che il medico nell’esercizio della propria professione possa attentare ai sommi principi e beni della vita e dell’incolumità fisica, ed è solo la persona che può disporre di tali diritti nell’ambito della sfera della propria libertà personale;
    • Cass., 6 dicembre 1968, n. 3906, che afferma che il trattamento chirurgico, anche se diretto al miglioramento fisico del singolo, postula la necessità del consenso del paziente.

Il silenzio sull’articolo 32 della Costituzione nell’attuale contesto sociale non si giustifica più soprattutto alla luce di una effettiva tutela della libertà di autodeterminazione nella prospettiva del diritto alla salute.

Ciò permette di evitare gli effetti distorsivi che la regola del consenso subisce quando viene filtrata attraverso la logica del contratto di cura.

Di quanto affermato è chiara dimostrazione la sufficienza di un consenso tacito, posto in essere mediante un comportamento che riveli in maniera precisa ed inequivocabile il proposito di sottrarsi all’atto operatorio.

Tuttavia, in relazione ai valori piuttosto elevati che sono in gioco, per primo il diritto alla salute e alla incolumità personale, si registra in contro tendenza a quanto prima affermato, una necessità al consenso esplicito (informato/consapevole), con particolare evidenza per gli interventi tali da porre in pericolo la vita e l’incolumità fisica.

La giurisprudenza risolve il problema relativo al fondamento giuridico dell’obbligo di " rendere edotto il proprio cliente della effettiva natura della malattia e dei pericoli che l’atto operatorio comporta sostenendo che la responsabilità derivante da omessa informazione è contrattuale (34).

E’ così fornita anche la chiave di lettura delle successive precisazioni formulate a individuare il contenuto dell’informazione e da considerarsi quali parametri di valutazione del corretto adempimento del medico, alla luce della deontologia professionale (35).

Un chiarimento è d’obbligo: la precisa informazione è quella da considerarsi tale che il paziente è in grado di rendersi conto "dell’effettiva portata dell’intervento, degli effetti conseguibili, delle inevitabili difficoltà, delle eventuali complicazioni, dei prevedibili rischi coinvolgenti probabilità di esito infausto"(36), ed assolutamente chiarificatrice di quanto da me sostenuto nel quarto capitolo, circa la necessità di una informazione consapevole del paziente, essendo l’unica chiave di lettura del problema così come posto e chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione ora esposta.

La necessità di una regolamentazione di questo tipo è dato dal fatto che permette una più incisiva tutela risarcitoria del paziente: ma tutta questa costruzione fa dubitare se sia in grado di garantire il rispetto della dignità della persona, secondo quanto dettato, e spesso dimenticato, della Costituzione all’articolo 32 secondo comma.

Non va dimenticato, a questo proposito, che questa costruzione è dalla parte della classe medica. E’ altrettanto vero, però, che intendere per vera e inoppugnabile quest’ultima affermazione, significherebbe concludere nel senso di una proporzionalità diretta tra quantum dell’informazione e concreto rispetto del paziente. Tuttavia ciò rappresenta una conclusione perversa perché, in realtà, il sistema parrebbe coerente permettendo così ad assicurare al paziente danneggiato un risarcimento quando la strada dell’imperizia dell’operatore si riveli impraticabile. Per dare la giusta attendibilità a questa conclusione è interessante analizzare due sentenze eclatanti:

      1. Cass., 8 agosto 1985, n. 4394, per cui " l’addebito della responsabilità non è stato basato su una manchevole esecuzione dell’intervento, ma sulla violazione di un dovere professionale di preventiva informazione ". E’ il caso di un danno estetico al seno, di per sé non rilevante, ma grave in quanto attuato su una danzatrice spogliarellista, che era ricorsa all’intervento per alleviare agli inestetismi determinati dall’età. La sentenza non ha sancito una responsabilità a carico del chirurgo in relazione ad una maggior intensità del dovere di informazione verso gli interventi estetici, ma è stata attribuita responsabilità perché l’informazione deve comprendere anche le ragioni che rendono inutile la prestazione che la controparte si attende. Questa sentenza pone un campanello d’allarme verso il sistema che così oltrepassa il limite, da favorevole e dalla parte del medico, a sfavorevole e contro il medico;
      2. Sent. Trib. Padova del 9 agosto1985 e confermata in appello dalla Corte d’Appello di Venezia il 23 luglio 1990 (37): per inosservanza dell’obbligo di informare la paziente (circa i controlli da effettuarsi dopo un intervento di interruzione della gravidanza), è stato posto a fondamento per una condanna a risarcire i danni ai genitori per un figlio non voluto, anche se era stata esclusa ogni imperizia nell’esecuzione dell’intervento medesimo (38).

 

ATTIVITA’ MEDICA E PRINCIPI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

 

CRISI DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL MEDICO: PARAMETRI DI RIFERIMENTO

E’ evidente che la crisi del sistema della responsabilità civile del medico appare come una crisi di coerenza con i parametri di riferimento: da un lato, con le nuove acquisizioni in campo medico/scientifico che entrano necessariamente nel contesto in cui il giudizio (giudice) è chiamato ad operare; dall’altro, con la nuova tendenza che i principi costituzionali vanno acquisendo come conseguenza di una maggior consapevolezza nei singoli dei valori della salute, dell’integrità fisica e della dignità umana.

Sotto il primo profilo, è facile per il giurista constatare che i rischi di danno da attività medica crescono proporzionalmente alla messa a punto di sistemi d’intervento sempre più complessi. Ciò comporta, sicuramente, la possibilità di effettuare interventi sempre più difficoltosi di fronte anche a patologie di una certa gravità, ma comporta anche il rischio di errore maggiore.

Il progresso scientifico coinvolge non solo ciò che riguarda il sistema diagnostico in generale e di interventi diretti sulle persone, ma anche quanto riguarda i medicinali e tutta la sperimentazione farmacologica che sta a monte del prodotto finale.

A questo punto, è evidente il coinvolgimento di sempre più soggetti, tanto da ribaltare, sul piano operativo, il rapporto tra medicina generale e medicina specialistica prospettandolo in termini da eccezione a regola. Non si parte quasi più dal generico per giungere allo specialistico, ma si cerca fin da subito una diagnosi specialistica sulle basi delle lagnanze del paziente. Questa situazione è determinata, ad avviso di chi scrive, da due esigenze e situazioni:

    • tendenza dei medici di specializzarsi in modo sempre più approfondito in una materia, o branca della medesima;
    • necessità di questa specializzazione, in quanto il campo medico è di entità tale che la conoscenza esclusiva di carattere generale della materia appare del tutto inadeguata.

Le conseguenze di quanto detto possono essere positive o negative a seconda dei casi: nel caso, ad esempio, di ripetizione di esami diagnostici non specifici su pazienti provenienti da reparti di diversa specializzazione, per cui ripetizioni indiscriminate possono avere effetti devastanti sulla salute del paziente. La situazione cambia, ma in senso peggiorativo, se pensiamo agli interventi effettuati su soggetti sani.

E’ necessario un chiarimento per differenziare il soggetto "paziente/sano" dal "paziente/malato"; è abbastanza semplice capire come, oggi, si ha la tendenza o la necessità che un numero sempre maggiore di persone sane si sottopongono a trattamento sanitario.

Si pensi, ad esempio, alle vaccinazioni o a esami diagnostici spesso pericolosi perché complessi (39), oppure agli sportivi che per incrementare la potenzialità del proprio organismo fanno uso di sostanze che possono produrre effetti dannosi.

Altri casi si trovano in relazione ad interventi a cui persone perfettamente sane chiedono di sottoporsi: un esempio lampante è l’intervento effettuato a fini estetici , per interrompere una gravidanza o per sterilizzare un soggetto. La giurisprudenza, in relazione a tali fattispecie ha faticato a creare schemi al fine di rintracciare la responsabilità professionale del medico, anche se, di fatto, lo schema utilizzato alla fine è stato quello del c.d. consenso "informato/consapevole".

A volte, inoltre, è la stessa medicina che richiede l’intervento di soggetti sani con il fine di curarne altri malati: caso del donatore del sangue, di rene, di cellule staminali, midollari eccetera.

Caso molto particolare, che si trova a metà strada tra intervento su paziente/sano e paziente/malato, è quello sulla gestante al fine di identificare eventuali anomalie nel concepito o addirittura per curare nello stesso patologie già in corso. Qui dobbiamo porre nella giusta ottica, quelle che possono essere le conseguenze a livello psicologico di un uso indiscriminato dell’ecografia sulla madre; oppure, si pensi al caso della diagnosi sul nascituro attraverso l’amniocentesi.

Da tutto questo ci si rende perfettamente conto dell’evoluzione da scienza del malato a quella del sano con le conseguenze ovvie sul profilo della responsabilità medica nonché della importanza che, a questo proposito, viene in rilevanza per quanto attiene il consenso del paziente al trattamento.

 

MUTAMENTI IN CAMPO MEDICO – CONSEGUENZE SUL PIANO GIURIDICO

 

Per quanto attiene ai mutamenti intervenuti nel campo medico, questi non restano senz’altro al di fuori della analisi giuridica allo scopo identificativo di responsabilità soprattutto avuto riguardo al problema della metodologia della ricerca e degli interventi medici. Questo è un legame indissolubile con una eventuale responsabilità: pensiamo agli interventi che venivano effettuati nel XVII secolo.

E’ evidente che la semplicità della cultura medica dell’epoca fa sì che chi praticava tale professione lo faceva pressoché certo di non fallire.

Ma oggi questo discorso non può più valere perché le tecniche mediche hanno subito e continuano a ritmo sempre più elevato a subire innovazioni e modifiche per cui un medico deve, necessariamente, continuare ad essere aggiornato, e la eventuale responsabilità sarà valutata in base anche al grado di preparazione del professionista. A ciò va aggiunto che l’organismo umano può reagire in modi diversissimi a seconda della patologia, e nonostante il fatto che la medicina abbia raggiunto gradi di affidabilità notevoli, non si può sicuramente affrontare un paziente in modo disinvolto in relazione a eccessiva sicurezza nei confronti di mezzi diagnostici e terapeutici.

Da questa ultima situazione si desume come la decisione tecnica circa il metodo diagnostico e terapeutico è a discrezione del medico; ma la decisione più corretta sulla base della singola fattispecie non deve considerarsi quella più tradizionale o quella più attuale secondo tesi dottrinali, ma necessita una comparazione tra tutti i sistemi conosciuti e astrattamente applicabili al fine di limitare al massimo rischi a carico del paziente a aumentare al massimo la possibilità di esito positivo dell’intervento.

 

PIANO NORMATIVO

Il segnale che si può trarre è che di fatto si conclude il cammino intrapreso fin dal 1946 dall’assemblea costituente con la redazione dell’articolo 32 della Costituzione, per affermare il diritto alla salute. Ora si ha riscontro non solo a livello nazionale, ma anche a livello regionale.

Inoltre, con la legge 833/1978 il diritto alla salute riceve sul piano della legislazione ordinaria la sua definizione in ordine ai contenuti (articolo 1 "i principi") e alle finalità (articolo 2 "obiettivi") che lo Stato si impegna a perseguire non solo nell’interesse della collettività, ma per una più completa realizzazione dell’individuo nel rispetto della dignità della persona umana.

Da queste premesse, il tipo di tutela da assicurare a chi abbia subito un pregiudizio da attività medica, si prospetta in modo diverso rispetto a quanto fin qui detto circa la responsabilità civile, al punto che tale tutela non può limitarsi entro i confini segnati da una funzione risarcitoria, ma risulta necessario ampliarli verso una funzione preventiva di ulteriori danni.

A questo proposito, è interessante notare il ruolo svolto dalla legge quadro n° 833/1978, circa la prevenzione delle malattie in "ogni ambiente di lavoro e di vita".

Naturalmente, la funzione della normativa non può essere lasciata nelle "mani" dell’operatore sanitario in modo lassista; è necessario, affinché raggiunga l’obiettivo prefissato, effettuare un controllo penetrante sull’attività di fatto svolta.

Da tutto questo si evince che la soluzione al problema non sta certo nell’equiparare prevenzione a sanzione, anche perché si produrrebbe una situazione in cui si verrebbe a giudicare l’attività medica con eccessiva severità, con ripercussioni notevoli verso l’iniziativa medica.

Quindi, di fatto, il medico rischierebbe di trovarsi in una condizione tale per cui, la sua decisione può o farlo divenire un "grande professionista" oppure, per assurdo, un medico di capacità mediocri se non addirittura scarse.

A questo va aggiunto il profilo psicologico: per il medico dover decidere di fronte ad un paziente con il rischio di eventuali ripercussioni non solo sul piano professionale, ma anche personale, crea o può creare imbarazzo.

Per limitare questa situazione, corre in soccorso la polizza professioni, che ha una duplice funzione:

      1. garantire al medico la tranquillità necessaria per effettuare interventi in piena fiducia, e con l’equilibrio necessario per prendere decisioni importanti a fini diagnostici e terapeutici verso il paziente;
      2. garantire al cittadino/paziente che si sottopone al trattamento sanitario una tutela preventiva, ed eventualmente risarcitoria della propria salute (40).

 

GIUDIZIO DI RESPONSABILITA’MEDICA

 

DIRETTIVE D’INDAGINE

 

E’ necessario, per operare in modo corretto e permettere al giudizio di responsabilità medica di operare come strumento di tutela, collocare l’intera materia focalizzandosi su determinati punti. Ovvero cominciare a vedere se operano in area contrattuale o extracontrattuale, come spiegato nei capitoli successivi, agire ponendo al centro della diatriba il diritto alla salute ed alla sua tutela mantenendolo entro i confini di istituti giuridici intesi a regolare le ragioni delle parti nella prospettiva economica dello scambio.

Confini, peraltro spesso superati, nell’intento di dare maggiori garanzie economiche al paziente danneggiato. E’ interessante notare, come se il presupposto dell’indagine è anche la distinzione di area contrattuale ed extracontrattuale, è altrettanto vero che si sta ravvisando, ultimamente, la c.d. crisi della distinzione (41).

Medesima problematica si ha per quanto attiene l’evoluzione giurisprudenziale in relazione al consenso al singolo atto (con funzione di tutela della dignità del paziente) e del consenso alla prestazione di cure (con funzione di equa ripartizione dei costi dell’attività medica), mentre poi le sentenze, di fatto, non ne danno una coerente applicazione.

Da tutto questo si deduce che l’istituto della responsabilità civile medica si presenta come un insieme di regole giurisprudenziali create con lo scopo di migliorare e specificare il senso delle norme legali. Per ciò, per semplificare l’analisi relativa alla responsabilità civile del medico, occorrerà prospettare il problema secondo il significato proprio dei concetti di diligenza e correttezza professionale (come già considerati nei capitoli precedenti), e secondo una analisi relativa alla tutela per i danni subiti dalla persona correlati a trattamenti sanitari.

Per quanto attiene al concetto di diligenza, superata la distinzione tra imprudenza e imperizia e la classica limitazione all’impegno del medico ad una "buona cura", determinato dal fatto che prudenza e perizia fanno parte di uno stesso ceppo, e solo astrattamente, possono essere distinte.

Il diverso atteggiamento seguito dalla giurisprudenza più antica, tentando di temperare l’unico criterio di valutazione della colpa professionale, ha costituito la premessa per una frammentazione dei parametri di giudizio dell’operatore sanitario secondo la logica dei correttivi. Ne è nato un sistema rigido, schematico, nel quale il giudice effettua particolare lavoro: individua la fattispecie in uno schema e la inserisce nel sistema, per cui se una fattispecie risulta non adattabile allo schema preordinato è necessario apporre correzioni introducendone altre nuove.

La necessità di creare un sistema elastico è basata su un criterio di valutazione della condotta dell’operatore a sua volta elastico, cioè un sistema univoco individuabile attraverso dei parametri, come ad esempio, complessità intervento, rischio danni per il paziente.

Va aggiunto anche che, allo stato attuale della scienza medica, non può essere giustificato il mancato esito sperato della cura; l’esperienza attuale ha dimostrato che l’incidenza di fattori negativi (ad esempio le reazioni dell’organismo) non controllabili tende ad abbassarsi sensibilmente, tanto da indurre a pensare che, tutto sommato, il medico potrebbe anche essere giudicato se non ottiene il risultato, oltre che per i metodi utilizzati.

E a questa conclusione è giunta anche la Suprema Corte di Cassazione nel sancire un’inversione dell’onere della prova nel caso di interventi di facile esecuzione, anche a seguito della tendenza a valutare l’attività professionale svolta sulla base dei risultati conseguiti, come rinvenibile nella proposta di direttiva del Consiglio della CEE (42).

Da ciò si deduce, di fatto, che la diligenza in campo medico, dovrà essere valutata e definita tenendo conto delle potenzialità offerte dalle moderne tecnologie e dai rischi connessi, rappresentando, senza dubbio, la procedura in sintonia con la moderna esigenza giuridica e medica.

 

COLPA MEDICA E NESSO DI CAUSALITA’

Le problematiche relative all’individuazione e alla determinazione della colpa, si mostrano connesse a quelle relative al nesso di causalità tra attività medica e danno subito dal paziente: un nodo di particolare difficoltà che ha allargato il divario tra verità medico/legali e verità assoluta.

E’ evidente che se anche si fosse in grado di stabilire con soddisfacente precisione il grado di corrispondenza del comportamento tenuto e quello che si sarebbe dovuto effettivamente tenere, rimarrebbe però da stabilire il grado di efficienza causale nella produzione del danno.

La conseguenza di questo è il dover modificare i dati individuanti il modello di riferimento secondo le indicazioni risultanti da quella fase dell’indagine.

La giurisprudenza non rimane certo estranea davanti a tali difficoltà; prima prende atto della differenza che intercorre tra i criteri giuridici e motivazioni medico/legali, ed ammette poi nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione "la possibilità teorica di un margine inevitabile di relatività nell’individuazione del nesso di causalità che attiene ad un evento lesivo collegato all’esercizio di terapie mediche o di interventi chirurgici"; poi si riconosce, però, che la medicina/legale, non potendo fornire un quadro di certezza assoluta nella derivazione di un certo evento da un determinato antecedente, la ricorrenza del suddetto rapporto di causalità non può esclusa in base al mero rilievo di margini di relatività, a fronte di un serio criterio di probabilità scientifica (43).

Infine, pare incontestabile il fatto che il grado di certezza del giudizio sulla negligenza è in funzione del grado di indeterminazione con cui è possibile stabilire l’incidenza causale del comportamento nella produzione del danno.

 

SIGNIFICATO DI DILIGENZA

Per cogliere il significato della diligenza, risulta necessario verificare cosa si intenda il "curare bene" che incombe sull’operatore: egli deve operarsi in modo tale da garantire al paziente due risultati, ossia, il minor rischio consentito dalle circostanze, e le maggiori probabilità di riuscita.

Posto il fatto che queste situazioni ben difficilmente si realizzano, sarà comunque necessaria una comparazione da effettuarsi tra probabilità di esito positivo e quella negative, al fine di verificare "se il gioco vale la candela".

Per questi motivi il concetto di diligenza tende ad assimilarsi a quello di idoneità dell’operatore ad assicurare al paziente il grado tendenzialmente più alto di esito favorevole, che statisticamente è da attendersi.

Al fine di una corretta valutazione della diligenza in campo medico, appare congruo considerare che nella dinamica dell’atto medico, vi sono più fasi che contemplano più decisioni in ordine al cosa e come fare. Sarà inoltre necessario che il professionista valuti anche tutti i fattori contingenti e non, che permettono un’attendibile proiezione degli sviluppi positivi e negativi per il paziente, in relazione alle scelte operate.

Naturalmente, ciò che si intende per sviluppo positivo o negativo, va inteso in senso lato; sviluppo positivo è certamente un risultato utile, determinato da attività medica e non corretta o che comunque conduce a un risultato positivo (e verrà anche valutata in modo diverso a seconda che l’intervento è attuato su un soggetto malato e non malato). Sviluppo negativo è da equipararsi a risultati dannosi per il paziente che possono, a loro volta, essere determinati da attività medica o da altre cause (pensiamo, ad esempio, a un cattivo funzionamento di una macchina non ravvisabile o non prevedibile).

La valutazione va effettuata, quindi, considerando se l’operatore è intervenuto assicurando al paziente il c.d. livello minimo di rischio di danno e/o il più alto livello di probabilità di esito positivo: ciò avverrà con analisi delle perizie tecniche agli atti e non comparazione tra le stesse e il livello della letteratura medico/scientifica conosciuta.

Accade, infatti, che operatori sanitari abbiano eccessiva sicurezza circa i metodi di intervento sul corpo umano. Sarà anche vero che esistono metodi sperimentati e che possono vantare un indice di successo molto elevato, ma è altrettanto vero che il corpo umano può anche reagire ad un intervento sanitario in modo assolutamente non previsto.

Perciò, il medico, nell’impartire la propria diagnosi e relativa eventuale terapia, dovrà valutare tutti gli effetti possibili e non dovrà mai perdere di vista l’uomo in quanto tale.

Sarà inoltre necessario, effettuare l’eventuale comparazione con altri fattori che non portino ad esito infausto nei confronti del paziente, ma che, ad esempio possano creare problematiche sotto il profilo psico/fisico del soggetto. Si pensi al caso di un atleta che si deve sottoporre ad amputazione di un arto: sarà necessario effettuare una chiara scelta in ordine ai possibili riflessi che l’intervento del medico, seppur positivo, potrà avere sulla salute mentale o comunque fisica del soggetto paziente.

 

SUPERAMENTO DEL SISTEMA DEI CORRETTIVI

Secondo opinioni di noti Autori, per superare il sistema dei correttivi, un passo in avanti può essere compiuto riconoscendo nel sistema della responsabilità medica criteri di imputazione del danno diversi dalla colpa, cioè quelli previsti agli articoli 2050 e 2051 del Codice Civile.

Questa impostazione, tuttavia, viene considerata in modo incerto in dottrina e negativo in giurisprudenza; nonostante ciò, il problema pare non insuperabile.

La possibilità offerta dall’articolo 2051 Codice Civile si indirizza ai danni cagionati da attrezzature, accollando alle strutture sanitarie il relativo risarcimento avanzato.

Più complesso il problema per quanto attiene l’applicazione dell’articolo 2050 Codice Civile, il quale tende a riferire all’operatore sanitario una disposizione che ha invece nell’imprenditore il suo naturale destinatario: inoltre, si deve superare il concetto di pericolosità dell’attività medica.

Le perplessità iniziali possono essere facilmente superate in quanto, l’intenzione del legislatore non era quella di circoscrivere l’ambito di applicazione all’attività d’impresa; l’ambito di pericolosità dell’attività medica si palesa nel momento in cui consideriamo il carattere invasivo dell’attività stessa sugli equilibri dell’organismo umano.

Il concetto di attività pericolosa, va valutato alla luce del fatto per cui il livello di rischio per il paziente risulti superiore alla probabilità di esito favorevole che ragionevolmente possono assegnarsi al tipo di trattamento, perciò risulterà necessario stabilire si il rischio di danno supera la soglia della tollerabilità alla stregua di criteri di valutazione affidabili dal punto di vista scientifico.

L’applicazione in via alternativa delle due norme in ragione della prevedibilità del danno permette di operare in un sistema elastico in cui la colpa viene in considerazione:

      1. come criterio di imputazione (articolo 2043 Codice Civile);
      2. come criterio di valutazione della condotta dell’agente in sede di prova che l’agente deve fornire per liberarsi dalla responsabilità (articolo 2050 Codice Civile).

A conclusione di tutto ciò, si può dedurre che in sede di giudizio di responsabilità s’impone una duplice valutazione: una preliminare, sul tipo di trattamento effettuato e/o sulle tecniche adottate per determinarne la pericolosità; l’altra, sul trattamento, come attuata in conseguenza delle scelte dell’operatore.

Se si applica l’articolo 2050 Codice Civile, l’onere probatorio liberatorio (dimostrando comportamento diligente) spetterà all’operatore stesso: dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie al fine di evitare o, quantomeno, limitare un eventuale esito sfavorevole del suo intervento.

Per le attività non comprese nella specie della pericolosità, spetterà al danneggiato fornire la prova della colpa in termini percentuali che permettono di stabilire quante probabilità di successo e di rischi, siano state determinate dall’attività posta in essere, e quante da fattori non riconducibili a scelte dell’operatore, così come decise ed attuate.

 

RESPONSABILITA’ D’EQUIPE

Al fine di completezza dell’indagine sin qui svolta, è necessario ipotizzare il caso in cui il danno subito dal paziente è da ascriversi all’operato di più persone, le quali possono appartenere a categorie professionali diverse o a categorie omogenee (esempio équipe medica); infatti, nella maggior parte dei casi, i danni derivanti da cure mediche sono prodotti all'interno degli ospedali, pubblici o privati, da parte di medici che lavorano in équipe con la collaborazione di altri medici e di personale ausiliario.

Per il caso in cui gli operatori appartengano a categorie professionali diverse, la difficoltà nella determinazione delle singole responsabilità si ha in relazione ai singoli compiti ed alla diversa preparazione tecnica e competenza nel settore (44).

Più arduo il compito del giudice per il caso in cui gli operatori appartengano a categorie omogenee, essendo particolarmente interconnesse le singole attività svolte: tutto ciò si aggrava quando interventi di questo genere richiedono un’alta qualificazione professionale.

La responsabilità medica va valutata in una duplice direzione; si deve verificare, in primo luogo, se l'intervento, come eseguito dall'équipe, abbia creato per il paziente le migliori condizioni per il raggiungimento di un risultato positivo: in caso negativo, quali componenti dell'équipe abbiano determinato le condizioni meno favorevoli in tal senso.

Notevole, anche se non esclusiva, importanza in questa fase del giudizio rivestono eventuali protocolli di comportamento elaborati in sede scientifica, e previsioni normative in ordine ai compiti specifici dei singoli operatori (45).

Ove possibile rintracciare la responsabilità singola, l’operatore stesso sarà tenuto all’eventuale danno; ma se è possibile rinvenire un nesso di derivazione causale tra danno e attività del gruppo, nonché l’esistenza della colpa da imputarsi all’équipe nel suo complesso, sarà applicabile l’obbligazione solidale al risarcimento.

Dopo di che, il giudice dovrà stabilire il quantum della responsabilità da addebitare a ciascun operatore sulla base di una valutazione ponderata dell’incidenza delle rispettive attività sulle probabilità di esito favorevole, in concreto assicurate al paziente.

 

RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI MEMBRI DELL'EQUIPE SE TUTTI HANNO CONCORSO A PRODURRE L'EVENTO DANNOSO.

Nell'ordinamento italiano il problema della responsabilità d'équipe viene risolto risalendo al civilmente responsabile.

Tale è il professionista che risponde contrattualmente del fatto degli ausiliari o l'ospedale che è committente dei medici che fanno parte dell'équipe (46).

In ogni caso, alla responsabilità dell'ospedale o del capo d'équipe si aggiunge la responsabilità dell'autore del fatto dannoso.

Sono possibili tre casi: l'équipe è costituita da professionisti dipendenti della clinica; l'équipe, formata da dipendenti della clinica, è messa a disposizione del chirurgo che opera usando gli impianti e le attrezzature della clinica: l'équipe è formata da professionisti autonomi con diverse specializzazioni.

Nel primo caso la parte responsabile è la clinica; nel secondo, per i danni prodotti sotto la direzione e la sorveglianza del chirurgo, si reputa responsabile solo il chirurgo.

Talvolta si ammette la responsabilità solidale del capo équipe e della clinica, ex articolo 2049 Codice Civile (47).

Perché venga in causa la responsabilità prevista dall'articolo 2049 Codice Civile, è necessario che il paziente dia la prova del danno, del nesso di causalità e della colpa del medico o dei medici che hanno posto in essere il trattamento. Quando ciò non avviene i tribunali respingono la domanda di risarcimento a meno che il danno non sia derivato dall'uso di macchine per cui vale la responsabilità oggettiva prevista all'articolo 2051 Codice Civile.

Alla difficoltà dell'onere della prova della colpa, nel caso di prestazione eseguita da una équipe, si aggiunge la difficoltà di imputare la responsabilità.

Infatti, il paziente, durante un intervento chirurgico è sempre addormentato e non è testimone di quanto gli accade. Gli unici testimoni sono i colleghi, i collaboratori e i dipendenti del chirurgo che difficilmente saranno disponibili a fornire le prove della colpa.

Stando così le cose una soluzione equa per il paziente danneggiato potrebbe essere quella indicata da un autore francese per i danni prodotti da un soggetto indeterminato di un gruppo determinato di persone.

Con riferimento ad un incidente di caccia, il Ripert, commentando una sentenza che aveva respinto la domanda del ricorrente perché non era stato indicato l'autore del fatto dannoso, propone di invertire l'onere della prova (48). Così, i convenuti, per liberarsi, dovrebbero dimostrare che il proprio fucile non ha causato il danno, avendo avuto solo un ruolo passivo. Se non è fornita tale prova, i cacciatori sono condannati in solido al risarcimento del danno.

L'inversione dell'onere della prova, applicata all'équipe medica, consente di tutelare meglio la vittima dell'incidente, facendo pesare su tutti i membri del gruppo il risarcimento del danno.

Un altro vantaggio sta nel fatto che vengono scoraggiate le manovre dirette a confondere le prove al fine di liberare dalla responsabilità tutti i coautori del danno. Infine, poiché allo stato attuale del diritto la condanna dell'assicuratore al pagamento dell'indennità è collegata al riconoscimento della responsabilità dell'assicurato, è importante l'inversione dell'onere della prova poiché ciò autorizza la condanna solidale delle rispettive compagnie assicurative indipendentemente dalla dimostrazione della colpa dell'assicurato.

Una soluzione che prevede la responsabilità solidale dei probabili coautori del fatto e l'inversione dell'onere della prova non è del tutto estranea al nostro ordinamento sia a livello giurisprudenziale sia a livello legislativo.

Nelle ipotesi in cui non è possibile individuare fisicamente l'autore del fatto dannoso sono possibili due strade. Si può risalire in senso verticale al responsabile civile ovvero affermare, in senso orizzontale, la responsabilità solidale dei soggetti che possono aver causato il danno o che sono obbligati al risarcimento. Così, nel caso di danni cagionati da qualcuno degli animali appartenenti a proprietari diversi e che formano una mandria, rispondono solidalmente I rispettivi proprietari a meno che qualcuno di loro non riesca a fornire la prova che i propri animali sono estranei al fatto lesivo.

 

INTRODUZIONE ALLA RESPONSABILITA’

La responsabilità presuppone l'illecito, cioè un comportamento che una norma considera vietato e a cui segue una sanzione.

Lo scopo sanzionatorio assolve a una duplice funzione: da un lato è punitiva e dall’altra è preventiva.

A questo proposito appare improprio parlare di responsabilità per fatto lecito; in questi casi si parla di indennità o indennizzo anziché di risarcimento.

Esemplificando quest'ultima fattispecie si cita l’articolo 1 L. 25 febbraio 1992, n. 210, che ha per oggetto le vaccinazioni obbligatorie sancendo il diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, a chi subisce lesioni da tali pratiche preventive.

Al fine della responsabilità dobbiamo necessariamente parlare di illecito. Questo è composto da:

condotta umana, sia essa azione od omissione, che dà luogo a violazione di un comando o divieto.

L’illecito che può essere penale, civile o amministrativo ed al quale conseguono diverse sanzioni.

Per quanto attiene alla responsabilità civile , deriva da violazione di regole poste a tutele di interessi prevalentemente di natura privatistica: perciò, di regola, è il privato che si ritiene danneggiato dalla altrui condotta , che ha il potere di agire in giudizio per ottenere la riparazione in forma specifica o attraverso il risarcimento dei danni.

Inoltre, sono previste azioni per ottenere solo un accertamento giudiziale rispondente a un interesse privato con funzione preventiva dell'illecito civile paventato.

Inoltre tutti gli iscritti agli Albi Professionali dei Medici e dei Chirurghi e Odontoiatri sono sottoposti a responsabilità disciplinare del relativo Ordine, con lo scopo di reprimere eventuali abusi, scorrettezze e mancanze commesse nell'esercizio dell'attività medica.

 

SANZIONI CHE INCIDONO SULL'ATTIVITA' DEL MEDICO

Risulta necessario un chiarimento circa l'irrogazione di sanzioni che affliggono l'attività medica.

Innanzitutto le sanzioni possono essere irrogate da:

1) Consiglio dell'Ordine verso i propri iscritti all'Albo per violazioni di carattere professionale;

2) Datore di lavoro verso i dipendenti per violazioni attinenti al lavoro subordinato.

La conseguenza di quanto detto pare ovvia: il medico che è dipendente di una U.S.L. in teoria è sottoposto ad un duplice potere disciplinare, da un lato dell'Ente Pubblico dal quale dipende, e dall'altro, dall'Ordine al cui albo è iscritto.

Questa situazione palesa un rischio di interferenza tra i due poteri preposti al controllo: per la questione della competenza il problema pareva risolto dall'articolo 10 del D.L.C.P.S. del 13 settembre 1946, n. 233, per cui i dipendenti pubblici iscritti agli albi o collegi professionali sono soggetti alla disciplina ad essi relativa limitatamente all'esercizio della libera professione con la conseguenza che sarebbero sottoposti al potere disciplinare riservato all'Ente Pubblico, dal quale dipendono, per quanto attiene l'attività subordinata.

Inoltre, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 23 luglio 1993, n. 8239, relativa alla professione di Architetto, ma equiparabile per contenuto a quella di Medico, ha stabilito la competenza del Consiglio dell'Ordine a irrogare sanzioni disciplinari sia per illeciti commessi nell'esercizio della professione, sia per l'adempimento degli obblighi connessi al rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione o al rapporto di lavoro subordinato di natura privata.

Perciò, il potere dell'Ordine viene esercitato nei confronti di tutti gli iscritti siano pubblici dipendenti che non, per violazione di norme deontologiche.

Vista la molteplicità degli organi competenti ad accertare e valutare un medesimo fatto, possono sorgere, come ho già fatto notare, interferenze.

Può, quindi, accadere che la medesima condotta sia censurabile congiuntamente avanti a sede civile, penale oppure congiuntamente avanti al datore di lavoro e al Consiglio dell'Ordine. Ognuno di questi ha un suo ambito di competenza, compie valutazioni proprie ed agisce in piena autonomia.

 

RESPONSABILITA' CIVILE IN GENERALE: RESPONSABILITA’ CIVILE CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE.

 

Presupposto della responsabilità civile è l'esistenza di un danno risarcibile. Il giudizio di responsabilità civile ha lo scopo di trasferire il costo di un danno, dal soggetto che lo ha ingiustamente subito al soggetto che ne viene dichiarato responsabile.

Tale giudizio viene effettuato a seguito dell'accertamento di un collegamento causale tra una data condotta umana e l'evento dannoso e, di solito, di determinati requisiti soggettivi che devono qualificare la condotta umana, causa del danno.

La responsabilità civile si divide in contrattuale ed extracontrattuale; nella prima vengono comprese tutte le forme di responsabilità scaturenti da qualsiasi rapporto obbligatorio già precostituito.

Tale responsabilità può, quindi, derivare da un contratto come dalla legge oppure da un atto unilaterale. La seconda non presuppone alcun rapporto preesistente ma deriva da un atto illecito, posto in essere in violazione del principio del "neminem laedere".

In entrambi i casi la garanzia risarcitoria è

 

FONTI NORMATIVE

Le norme basilari in tema di responsabilità, sono, in materia contrattuale, l'articolo 1218 Codice Civile, secondo cui il debitore deve eseguire esattamente la prestazione dovuta e, in difetto, è tenuto al risarcimento del danno conseguente, e in quella extracontrattuale, l'articolo 2043 Codice Civile, in base al quale colui che cagiona ad altri un danno ingiusto è tenuto al relativo risarcimento. Il dato comune alla responsabilità civile è la preminente funzione ripristinatoria o risarcitoria rispetto a quella sanzionatoria, caratteristica della responsabilità penale.

L'obbligazione di una determinata prestazione da parte del medico può derivare da un contratto d'opera intellettuale, oppure, da un contratto di lavoro subordinato, di natura pubblica o privata, oppure, può ancora avere origine non contrattuale, come nel caso di una situazione d'urgenza ove la prestazione dell'attività prescinde da una preesistente obbligazione nei confronti del beneficiario; talora l'incarico può essere conferito dalla pubblica amministrazione e non dal soggetto interessato, in vista del perseguimento di un pubblico interesse; altre volte, infine, il rapporto obbligatorio è in favore di un terzo beneficiario, come nel caso dei familiari che affidano la cura del proprio congiunto, incapace di intendere e volere, ad un medico di loro fiducia.

Bisogna inoltre considerare che in ogni caso il contenuto dell'obbligazione, contrattuale o non, che insorge nel medico al momento in cui si accinge ad intervenire professionalmente nell'interesse del paziente, è costituito, oltre che da una attività "diligente" rivolta verso un risultato utile per la sua integrità psico/fisica sulla base delle regole dell'arte sanitaria anche da una seria di doveri per così dire complementari all'obbligazione principale, rivolti alla correttezza, alla segretezza ed al rispetto della persona umana sotto ogni profilo, avuto riguardo alle particolari condizioni personali in cui il destinatario dell'attività professionale si trova.

La violazione di queste obbligazioni accessorie dà luogo, in ogni caso, alla responsabilità extracontrattuale e ciò anche nel caso che l'obbligazione principale, di origine contrattuale, sia stata diligentemente adempiuta.

Chi ha subito un danno a causa di una condotta illecita del medico-chirurgo può quindi agire per il risarcimento del danno, di origine sia contrattuale che extracontrattuale; la scelte di quale delle due azioni esercitare, quando concorrono entrambi i presupposti, è rimessa alla sua valutazione discrezionale.

In questa materia, anche se vi è un preesistente rapporto giuridico con il medico per cui sia configurabile, in caso di inadempimento, una prospettazione in termini di responsabilità contrattuale, sarà di regola compresente anche la responsabilità extracontrattuale in quanto I diritti che di frequente possono venir pregiudicati da questo genere di attività sono quelli primari ed assoluti dell'individuo (vita ed integrità psico/fisica) al rispetto dei quali, chiunque è tenuto, anche in assenza di una specifica obbligazione appositamente assunta.

Si cumulano, in questa ultima ipotesi, la violazione dell'obbligazione giuridica convenzionalmente assunta dal medico curante e quella dell'obbligazione generale che si ispira al principio del "neminem laedere" ed è fonte di responsabilità extracontrattuale per tutti e nei confronti di tutti, indistintamente.

 

ONERE DELLA PROVA

Il giudice forma il suo convincimento solo sulla base di quanto dimostrato dalle parti; a questo bisogna aggiungere che nella motivazione della sentenza deve esporre le ragioni a sostegno della sua decisione.

L'onere della prova, pertanto, grava a norma dell'articolo 2697 Codice Civile sull'attore in quanto l’articolo recita che "chi vuol far valere in giudizio un diritto deve provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento". La conseguenza è che i fatti addotti a base delle rispettive tesi devono essere provati da chi intende avvalersene per sostenere le proprie ragioni.

La prova non viene fornita i fatti dedotti non possono essere considerati dal giudice e sono come inesistenti ai fini del giudizio.

Questo criterio è senz'altro di carattere generale ed è necessario specificarlo per il caso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: da ciò deduciamo che in materia extracontrattuale l'attore dichiara di essere danneggiato e agisce in giudizio per ottenere risarcimento del danno, deve perciò provare il fatto illecito ovvero l'esistenza dell'evento dannoso, della colpevolezza e del nesso causale.

In materia contrattuale per l'attore è sufficiente provare il preesistente rapporto giuridico da cui deriva il suo diritto di credito. E' il convenuto che deve dimostrare che l'inadempimento della obbligazione è dovuta a causa a lui non imputabile se vuole essere esente da responsabilità.

In questa forma di responsabilità vi è una inversione dell'onere della prova e tale deroga al principio generale si spiega con la natura del rapporto preesistente e con il naturale affidamento che il creditore fa sull'adempimento del debitore.

 

DANNI PREVEDIBILI E IMPREVEDIBILI

Scopo di entrambe le azioni di responsabilità è il risarcimento del danno, ma viene diversamente disciplinato il loro ammontare.

Per la responsabilità contrattuale (articolo 1225 Codice Civile) l'ammontare è limitato ai soli danni prevedibili nel tempo in cui è sorta l'obbligazione se l'inadempimento non dipende da dolo.

Per la responsabilità extracontrattuale (articolo 2056 Codice Civile) l'ammontare non è limitato perché a questo proposito non è richiamato l'articolo 1225 Codice Civile.

Pertanto, se l'inadempimento non è dovuto ad una condotta dolosa ma solo colposa del debitore, questi è tenuto al risarcimento soltanto dei danni prevedibili mentre il responsabile dell'atto illecito è tenuto al risarcimento di tutti i danni, prevedibili e non, sia in presenza di condotta dolosa che colposa.

 

COSTITUZIONE IN MORA

Qualora il debitore non adempia alla sua obbligazione, il creditore deve sollecitarlo espressamente; solo da allora il debitore è costituito in mora.

Dalla data di notifica di intimazione per iscritto, se il debitore inadempiente rimane tale è soggetto a richieste di risarcimento danni.

A questo proposito necessita un chiarimento, per cui si hanno due forme di responsabilità diverse: il risarcimento dei danni per illecito extracontrattuale si ha eccezione alla regola che impone la preventiva costituzione in mora sulla base dell'articolo 1219 Codice Civile.

Le conseguenze dannose, quindi, si produrranno in momenti diversi: nella responsabilità contrattuale si produrranno dalla notifica dell'intimazione, mentre nella responsabilità extracontrattuale si produrranno dall'evento dannoso.

 

PRESCRIZIONE

I diritti disponibili sono soggetti alla prescrizione, cioè si estinguono se il titolare non li esercita per un periodo di tempo determinato dalla legge secondo i casi.

Questo vale ovviamente anche per il diritto al risarcimento dei danni per responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale.

La prescrizione è vista come una sanzione per chi potendo esercitare un diritto non lo fa; ciò trova la sua giustificazione nella incertezza che genera nei rapporti sociali la discrepanza tra la situazione di diritto e la situazione di fatto, tollerata dal titolare del diritto.

Pertanto le prescrizione decorre, come recita l'articolo 2935 Codice Civile "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". Il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni sorge solo dal momento in cui l'evento dannoso viene ad esistenza e soprattutto si palesa come tale.

Nel caso in particolare della malattia essa deve manifestarsi compiutamente e non solo attraverso segni premonitori non adeguatamente univoci ed affidabili.

Solo quando i sintomi sono chiari e quindi il fatto costitutivo della responsabilità si rende manifesto come illecito, l'interessato può chiedere il risarcimento dei danni e solo da allora, quindi, comincia a decorrere la prescrizione.

L'azione esercitata per ottenere il risarcimento del danno contrattuale è soggetta alla prescrizione ordinaria di dieci anni stabilita dall'articolo 2946 Codice Civile (salvo specifiche deroghe; si veda ad esempio, l'articolo 2956 n. 2 Codice Civile : prescrizione di tre anni, in tema di diritto per il compenso dell'opera prestata dal professionista).

Quella esercitata per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale è sottoposta ad un termine più breve dall'articolo 2947 Codice Civile, di regola quinquennale.

La differente disciplina si giustifica con l'interesse dell'ordinamento giuridico a che vengano regolate le situazioni conflittuali non favorevoli alla pacifica e ordinata convivenza civile in tempi tanto più brevi quanto più forte è sentita l'esigenza che vengano comunque definite.

 

LA RESPONSABILITA' EXTRA-CONTRATTUALE

Si parla di responsabilità extracontrattuale quando esiste una condotta umana illecita con danno a prescindere da un preesistente rapporto giuridico tra danneggiato e danneggiante.

Necessita in tal senso di una violazione di un obbligo generale: perciò il diritto leso è un diritto assoluto e intacca così i beni fondamentali dell'uomo.

E' da rilevare come, eccezionalmente, insorge responsabilità civile a carico di un soggetto che non sia autore dell'illecito.

La norma generale in tema di responsabilità è dettata dall'articolo 2043 Codice Civile per cui "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

I punti cardine su cui la norma in questione poggia sono fondamentalmente:

    • CONDOTTA UMANA
    • DANNO INGIUSTO E RISARCIBILE
    • RAPPORTO CAUSALE TRA CONDOTTA E EVENTO DANNOSO.

Analizziamoli uno ad uno.

 

CONDOTTA UMANA

La condotta colpevole va riferita a un soggetto che sia fornito di adeguata capacità di intendere e volere. Per questa si intende quel minimo di attitudine psichica, sia sotto il profilo intellettivo che volitivo, che consente di ritenere che il fatto dannoso è la conseguenza di una libera scelta dell'autore.

Il giudice civile deve valutarla in modo concreto: se accertata l'incapacità di intendere e volere, il fatto compiuto dall'incapace verrà addebitato a colui che era addetto alla sorveglianza dell'autore del medesimo fatto.

Lo scopo di tale addebito è determinato dal riequilibrio degli interessi privatistici pregiudicati.

Una volta individuato il soggetto che, riconosciuto capace di intendere e volere, ha posto in essere la condotta colpevole, siamo in grado di imputare tale fatto dannoso al soggetto medesimo. Il fatto dannoso, può essere determinato sia da condotta dolosa che da condotta colposa.

A tal proposito, un passo ulteriore per condurre alla concezione di colpevolezza è proprio, e non è un gioco di parole, l'individuazione del concetto di colpa, basandosi sull'onere della prova.

Ordinariamente, tale onere è a capo di chi agisce in giudizio per ottenere un risarcimento del danno, ovvero dell'attore. Però, è altrettanto vero che per la colpevolezza ci sono casi di inversione dell'onere della prova:

    • caso del danno cagionato da incapace – articolo 2047 Codice Civile;
    • caso della responsabilità di genitori, tutori, precettori e maestri d'arte – articolo 2048 Codice Civile;
    • caso della responsabilità per attività pericolose – articolo 2050 Codice Civile;
    • caso del danno cagionato da cose in custodia – articolo 2051 Codice Civile;
    • caso del danno cagionato da animali – articolo 2052 Codice Civile;
    • caso di rovina di edifici – articolo 2053 Codice Civile;
    • caso dei danni da circolazione di autoveicoli – articolo 2054 Codice Civile.

Oltre ai casi citati, ci si può riferire al caso del TRILERGAN, per le conseguenze che si sono prodotte sui pazienti i quali hanno contratto l'epatite di tipo "b".

La stretta correlazione del caso TRILERGAN con quanto descritto all'articolo 2050 Codice Civile appare evidente: a questo proposito è interessante notare come una recente direttiva comunitaria è stata da noi recepita per quanto attiene la responsabilità per danni cagionati da prodotti difettosi.

La legge in questione è il D.P.R. 24/05/88, n. 224, quale norma di attuazione della direttiva CEE n°374/85, con cui si afferma che certi prodotti (tra i quali quelli farmaceutici), sono frutto della collaborazione tra più soggetti che a diversi livelli cooperano nella ricerca, produzione e commercializzazione. Per ciò risulta evidente la necessità di facilitare il danneggiato consentendogli di poter agire verso questi soggetti in modo solidale (articolo 2055 Codice Civile).

Così facendo è elusa la possibilità che il responsabile possa non essere individuato; inoltre chi ha risarcito il danno anche per gli altri potrà agire verso questi con azione di regresso.

E' assolutamente lampante come la normativa in questione abbia l'obiettivo di evitare al danneggiato una attività probatoria che potrebbe essergli assai ardua.

Si pensi ora ad un altro esempio per chiarire meglio l'argomento: il caso della responsabilità del docente per la condotta dannosa tenuta da un suo allievo nella facoltà di medicina.

In questo contesto si parla di colpa presunta o diretta, con lo scopo di tutelare il danneggiato verso potenziali scappatoie del responsabile, e della eccessiva onerosità probatoria circa la colpevolezza che verrebbe caricata al danneggiato medesimo: per cui sarà il danneggiante che dovrà fornire una giustificazione al suo comportamento colposo.

 

CASI DI RESPONSABILITA' OGGETTIVA

 

Vi sono casi in cui esiste una presunzione assoluta di responsabilità come ad es. i danni dei dipendenti o commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti i quali vanno risarciti dal datore di lavoro o dal committente come da articolo 2049 Codice Civile.

La ratio ispiratrice della norma è da ricercare nella tutela del danneggiato con il limite, ovvio, del collegamento causale tra incombenze affidate e danno cagionato nonché giudizio di colpevolezza. Inoltre è da notare che il danneggiato si rivolge generalmente al soggetto economicamente più forte, cioè il datore di lavoro, il quale poi potrà agire verso il preposto.

A questo proposito per l'estensione di responsabilità al datore di lavoro è sufficiente un rapporto di dipendenza caratterizzato da un potere di vigilanza e direzione: correlato a ciò si configura anche quella prevista dall'articolo 2232 Codice Civile per quanto attiene il professionista che si avvale di collaboratori per prestazione d'opera intellettuale. Questa normativa non si applica per il caso dello studio associato di professionisti in caso di condotta colposa di uno degli associati.

 

CASO DEL MEDICO DIPENDENTE DI U.S.L.

Se vi è condotta illecita del medico ospedaliero risponderà la U.S.L. da cui il medico dipende , ma non a seguito di quanto affermato dall’articolo 2049 Codice Civile, ma per le regole generali di cui all’articolo 2043 Codice Civile. Appare, quindi, che il fatto è posto in essere dall'ente stesso, in quanto questo agisce attraverso i suoi organi.

In questi casi la responsabilità dell'ente pubblico concorre con quella dei suoi dipendenti che hanno arrecato il danno; questo concetto è collegato all'art.28 della Costituzione per il quale la responsabilità si estende allo Stato ed agli Enti Pubblici.

Poniamo ora un quesito: può la U.S.L. essere chiamata a rispondere ai sensi dell’articolo 2047 Codice Civile per le conseguenze dannose derivate dal comportamento del malato di mente affidato al dipartimento di salute mentale? Per la risposta è necessaria una valutazione alla luce della nuova normativa per cui la U.S.L. non può scusarsi con carenze finanziarie, di mezzi e di personale ma deve dimostrare che con i mezzi a disposizione si è organizzata in modo diligente e se l'evento dannoso si è verificato , la stessa non può essere responsabile se gli interventi necessari erano così straordinari da esorbitare dalle sue competenze e dalle sue reali possibilità.

 

DANNO INGIUSTO E RISARCIBILE

Il danno per la responsabilità civile è requisito indispensabile al fine della risarcibilità, a differenza della responsabilità penale, dove per la sussistenza del reato è sufficiente che l'evento sia anche solo pericoloso. Per chiarire: se un medico effettua una diagnosi errata, e dispone pertanto una terapia impropria, ma per effetti del tutto naturali il paziente, nonostante i palesi errori, guarisce, il medico non risulta civilmente responsabile in quanto, nonostante evidente imperizia, non vi è stato evento dannoso.

E' altrettanto vero, però, che esiste il caso dell'ortopedico che non riesce nell'intervento ad allungare un arto, senza aumentare la zoppia, in quanto l'intervento inutile equivale a danno.

Il danno, inoltre, deve essere ingiusto; deve cioè ledere un interesse protetto da una norma. A ciò va aggiunta la tendenza di oggi, per quanto attiene la responsabilità extracontrattuale, ad ampliare la responsabilità per il danno non solo conseguente a lesione dei diritti assoluti, ma anche per i diritti di credito e ai c.d. interessi diffusi (ad es. danno ambientale).

Però, non ogni condotta lesiva di un interesse tutelato configura un danno ingiusto: si pensi ai casi previsti dagli articoli 2044 Codice Civile per la legittima difesa, e quello dell'articolo 2045 Codice Civile che prevede lo stato di necessità. In questi casi è esclusa la responsabilità per l'evento dannoso.

La definizione civilistica e penalistica (art.52 Codice Penale) per legittima difesa coincidono; non altrettanto per quanto attiene lo stato di necessità (art.54 Codice Penale).

Elemento differenziale è il diritto ad una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice: l'ipotesi all'esame non rientra nella categoria dell'illecito extracontrattuale, non esiste danno da risarcire, da ciò si parla di indennità.

La medesima ratio si riscontra nell'articolo 2047 Codice Civile, dove il danneggiato dalla condotta dell'incapace di intendere e volere (manca illiceità del fatto perché, manca la colpevolezza) se non ottiene il risarcimento del danno da chi è tenuto alla sorveglianza dovrà accontentarsi di una equa indennità.

Per quanto attiene la sfera della responsabilità del medico, si riscontrano difficoltà in quanto, anche esclusa l'antigiuridicità del fatto, permane una forma di riparazione che non risulta inquadrata come risarcimento del danno, ma come indennità, liquidata in via equitativa dal giudice.

L'argomento appare assai delicato perché sono frequenti i casi in cui il medico si trova costretto dalla necessità di salvare altri da un pericolo attuale di un grave danno alla persona. Ed il medico, in questi casi, ha l'obbligo di intervenire, altrimenti commette omissione di soccorso. Perciò, si trova in una situazione per la quale deve operare una scelta: o omettere il soccorso con evidenti conseguenze anche penali, oppure intervenire, con il rischio che se la situazione è già gravemente compromessa e ne consegue un evento dannoso, può incorrere in questo rischio civilistico (indennità) anche se non vi è responsabilità.

Appare dunque evidente che è necessario limitare le conseguenze di una scelta difficile, chiarendo che l'indennità non è dovuta se l'azione risultata dannosa era diretta a giovamento per il soggetto in pericolo e questo abbia ricevuto dall'intervento del medico un danno non dissimile da quello che gli sarebbe derivato senza tale intervento. Questa costruzione, tuttavia, non è appagante: si tratta sempre e comunque di un intervento che il medico attua come professionista, giuridicamente dovuto e perciò il medico sarà responsabile nei limiti tipici per i quali risponde civilmente.

Da ciò si evince che il legislatore, nel disciplinare lo stato di necessità, non ha considerato il trattamento sanitario.

Vi sono, inoltre, altre cause di giustificazione, codificate e non, operanti in campo penalistico, che escludono l'antigiuridicità, come ad es. il consenso: se manca la condotta del medico è illecita sia sotto il profilo penale che civile, fatto salvo lo stato di necessità.

 

DANNO E DETERMINAZIONE

Il danno si divide in patrimoniale e non patrimoniale;

        1. patrimoniale (articolo 2043 Codice Civile) per il quale è risarcibile qualsiasi danno che cagioni un pregiudizio di natura patrimoniale, ed è determinato dal giudice secondo i criteri dell'articolo 2056 Codice Civile;
        2. non patrimoniale (articolo 2059 Codice Civile), detto anche danno morale, di cui parlerò dopo.

Per quanto attiene il danno patrimoniale, si distingue a sua volta, in:

        1. danno emergente determinato dalla perdita di valori economici già esistenti nel patrimonio del danneggiato e,
        2. lucro cessante determinato dalla mancata acquisizione dei medesimi valori secondo ragionevole previsione. Sono risarcibili anche danni futuri, purché fondati su una causa efficiente.

Nel calcolo del danno per perdita o per invalidità permanente di taluno, è necessario tener conto delle sovvenzioni durevoli e costanti di cui avrebbe beneficiato, se l'evento dannoso non si fosse verificato.

I parametri che devono essere utilizzati per determinare i guadagni futuri della vittima sono:

        1. età;
        2. condizioni economico/sociali raggiungibili con il suo lavoro: si fa riferimento ai tabellari della contrattazione collettiva se dipendente: se lavoratore autonomo in base al reddito percepito al momento dell'evento dannoso. Se si tratta di minore, sulla base dei contributi patrimoniali che il giovane avrebbe apportato.

A questo proposito è interessante notare come vengono determinati i danni causati dalla circolazione di autoveicoli, facendo riferimento all'articolo 4 D.L. 23/12/1976 convertito con L. n. 39 del 26/02/1977, con cui si focalizza l'attenzione circa la determinazione del reddito in caso di danno alle persone, ma viene utilizzato come parametro anche per danni di altra natura.

Per la determinazione dell'invalidità permanente, risulta necessario accertare l'effettiva incidenza dell'invalidità stessa sull'attività in concreto esercitata; per l'invalidità temporanea, va accertato se il reddito è stato o meno percepito.

Se non è possibile determinare con precisione il danno, risulta necessario l'intervento dell'articolo 1226 Codice Civile che prevede la valutazione equitativa del danno. Il danneggiato può chiedere anche il risarcimento del danno in forma specifica purché non sia eccessivamente oneroso per il danneggiante.

Nel danno patrimoniale rientra anche il danno biologico, così come riconosciuto dalla sentenza n.184 del 1986 della Suprema Corte di Cassazione, per cui è una nuova figura di danno introdotto per esigenza di non circoscrivere i danni di rilevanza patrimoniale solo a quelli incidenti direttamente sul reddito, se viene pregiudicato anche il diritto alla integrità psicofisica. Questo tipo di danno prevede valutazione diversa rispetto ai criteri del reddito. Esempi di questo danno possono essere: danno estetico, danno alla vita di relazione ecc..

 

RAPPORTO CAUSALE TRA CONDOTTA E EVENTO DANNOSO

Il danno deve essere conseguenza immediata e diretta della condotta umana (articolo 1223 Codice Civile): ciò vale sia per la responsabilità contrattuale sia extracontrattuale. Il rapporto di causalità è ancorato ai principi dettati dal Codice Penale con gli articoli 40 e 41. Per ciò sono ritenuti conseguenza della condotta illecita quei danni che non si sarebbero verificati senza quella specifica condotta umana, che rappresenta quindi conditio sine qua non, e se non siano concorsi fattori eccezionali.

In applicazione del criterio di collegamento causale, l'espressione codicistica "conseguenza immediata e diretta", non va interpretata in senso strettamente letterale; con la considerazione che vanno comprese tutte quelle conseguenze che, pur non direttamente collegate con una condotta illecita, sono inequivocabilmente causate da essa, perché senza questa non si sarebbero verificate.

Il criterio della immediatezza deve essere inteso con una certa elasticità in modo da comprendere nel risarcimento, i danni mediati.

L'applicazione di quanto detto sinora comporta che dovrà rispondere delle conseguenze pregiudizievoli arrecate a un paziente per iniezione endovenosa praticatagli da un infermiere, anche il medico che vi ha consentito con una condotta omissiva e consapevole. E' anche in stretta correlazione con questo principio quanto contenuto dall'articolo 2055 Codice Civile (responsabilità solidale), che viene considerata una forma di garanzia per la tutela del creditore.

 

LA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

 

FONTI DELL'OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE

E' necessario, a questo proposito, richiamare concetti già esaminati relativi alla colpevolezza, al danno e al rapporto causale.

La responsabilità contrattuale del medico chirurgo trova la sua fonte in un rapporto contrattuale di opera professionale di cui all'articolo 2229 Codice Civile (esercizio di professioni intellettuali), oppure di lavoro subordinato, di natura privatistica, se il datore di lavoro è un imprenditore privato: o di natura pubblicistica, se il datore di lavoro è ente pubblico; è necessario rilevare, a questo proposito, come attualmente si stia assistendo ad una generale equiparazione del rapporto di pubblico impiego al rapporto di lavoro di natura privatistica.

Veniamo ora a dei casi per cui: a) il danneggiato effettua la richiesta danni al datore di lavoro del medico, sia esso privato che pubblico, a seguito di responsabilità contrattuale. L'istituzione pubblica o privata chiamata in causa può rivalersi civilmente con azione di regresso sulla base dell'articolo 2055 Codice Civile.

Inoltre, l'istituzione può agire anche disciplinarmente verso il medico: e la responsabilità disciplinare è regolata, per il rapporto di lavoro privatistico, dagli articoli 2106, 2104 e 2105 Codice Civile, oltre che dalle regole per i dipendenti privati e dalle regole della contrattazione collettiva; per i dipendenti pubblici è prevista analoga potestà disciplinare con aggiornamenti apportati dai nuovi testi, cioè l'articolo 2 L. 23/10/1992, n. 421 e modificazioni introdotte con l'articolo 27 D.L.G. 23/12/1994, n. 546.

Queste disposizioni vanno integrate con l'articolo 28 D.P.R. 761 del 20/12/1979 che rinvia in materia di responsabilità al D.P.R. n. 3 del 10/01/1957, con richiamo esplicito agli artt.18,22,23 e 78; b) il danneggiato effettua la richiesta danni direttamente al medico a seguito di responsabilità extracontrattuale (principio del neminem laedere). Ma, se il medico è dipendente, si ha responsabilità extracontrattuale in quanto il medico è terzo nel rapporto paziente/istituzione; se il medico è libero professionista, si ha responsabilità contrattuale in quanto il medico è parte del rapporto con il paziente.

IL CONTRATTO ASSICURATIVO NEL CONTESTO DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL MEDICO

Lo scopo prefisso, a questo punto, è quello di verificare come interviene, e con che conseguenze, la polizza assicurativa nell'ambito della responsabilità civile del medico. Per fare ciò si deve necessariamente prendere in considerazione il contenuto, e le caratteristiche, del contratto in generale , le sue delimitazioni e cosa è previsto nell’intercalare per la responsabilità civile medica.

 

OGGETTO DEL CONTRATTO DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL PROFESSIONISTA

 

La polizza in oggetto prevede espressamente "il risarcimento delle somme che l’assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale che derivi dall’esercizio dello studio o ufficio assicurato, nonché da attività complementari ad esso connesse.". L’ambito territoriale a cui la polizza generalmente si riferisce è quello della Comunità Economica Europea.

 

DELIMITAZIONI

Generalmente si ha l’esclusione di determinati fatti dalle garanzie in polizza: "1) non sono considerati terzi, il coniuge, i genitori e i figli dell’assicurato nonché qualsiasi altro parete o affine con lui convivente; 2) se l’assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro in rapporti di parentela come sopra al punto 1; 3) limitatamente ai danni a cose, tutti coloro che , indipendentemente dall’esistenza di un qualsiasi rapporto con l’assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione all’attività assicurata."

"Sono inoltre esclusi dall’assicurazione i danni:

    • derivanti dalla responsabilità inerente all’attività professionale o commerciale (salvo quanto previsto nell’intercalare);
    • da furto;
    • alle cose che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo;
    • da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
    • derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
    • da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
    • conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
    • verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente."

 

INTERCALARE A POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL MEDICO

 

Per determinate professioni appare necessario affiancare alla polizza generale di responsabilità civile, un’intercalare, al fine di ben specificare l’attività svolta dal professionista (nel nostro caso la specializzazione del medico), nonché altre condizioni particolari, quali ad esempio dove è svolta l’attività, se a tempo pieno o part time.

Circa l’oggetto della intercalare alla polizza responsabilità civile del medico, si fa un esplicito richiamo a quanto già detto per l’oggetto della polizza in generale, ma occorre specificare che la polizza assicurativa interviene a due specifiche condizioni:

      1. "che l’assicurato al momento del fatto sia regolarmente abilitato ed iscritto al relativo albo professionale istituito ai sensi di legge, e non sospeso per qualunque causa dall’esercizio della professione;
      2. per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’articolo 14 della L. 12/6/1984 n°222."

"Risultano inoltre essere compresi nella garanzia assicurativa i danni:

- dall’impiego di apparecchiature a raggi X per scopi diagnostici nonché, limitatamente ai medici radiologici, per scopi terapeutici;

- dall’uso di apparecchi per la diatermia e l’elettroterapia;

- dall’effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali, anche quando la professione indicata non prevede l’esercizio della chirurgia;

- di natura estetica e fisionomica conseguenti a interventi di chirurgia non estetica nonché quelli di chirurgia riparatrice di lesioni funzionali infortunistiche o restauratrice di cicatrici postoperatorie;

- derivante dall’impiego di catetere.

E da ultimo è da notare che la garanzia non vale:

    • per i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti a interventi di chirurgia estetica;
    • per i danni conseguenti all’implantologia;
    • per l’attività di primario."

PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’INTERVENTO ASSICURATIVO

 

INTRODUZIONE AL PROBLEMA

Il fatto di aver restituito al giudizio di responsabilità civile una certa coerenza, non significa garantire al paziente danneggiato una adeguata tutela per i danni cagionati alla persona a seguito a trattamenti sanitari.

Tale affermazione si giustifica considerando che il danneggiato accede al risarcimento del danno, solo in caso di esito positivo dell’onere probatorio che postula un’obbligazione risarcitoria.

Dall’area della tutela della pura responsabilità civile, restano esclusi i danni "anonimi". A questa situazione si deve aggiungere che il danneggiato, per far valere il diritto al risarcimento del danno, deve, necessariamente, intraprendere lunghe vicende giudiziarie, a meno che, non stipuli accordi transattivi con il danneggiante con rinuncia a parte della richieste che paiono assolutamente fondate.

Addirittura, la eventuale funzione preventiva, può essere messa in discussione se si presentano fattori distorsivi, come ad esempio, interventi normativi in materia di responsabilità civile, ed elemento importantissimo per l'analisi in corso, lo strumento assicurativo.

Per quanto attiene al primo profilo, balza all’attenzione come una dettagliata elencazione di comportamenti tecnici che comportano un danno e conseguente obbligazione a risarcirlo, indurranno l’operatore ad applicare certe tecniche (previste e regolate) piuttosto che altre (non previste e non regolate).

Per il secondo profilo, ovvero la stipulazione di polizza assicurativa (i cui contenuti sono già stati oggetto di approfondimento nel capitolo 12°), è in grado di alterare l’effetto deterrente tipico dei modelli di responsabilità, secondo quanto sostenuto da diversi autori, perché sposta su altri l’onere economico delle conseguenze circa la propria attività professionale.

Questa caratteristica costituisce un’arma a doppio taglio: da un lato costituisce un incentivo all’attività e all’iniziativa professionale dell’operatore medico, ma dall’altro può funzionare da ammortizzatore della tensione psicologica dell’operatore medesimo, con conseguenze che possiamo facilmente intuire.

Da quanto detto, è facile verificare, l’inefficienza del sistema di tutela del paziente per danni subiti in conseguenza di prestazioni sanitarie fornite da strutture pubbliche, determinate non da un intervento del legislatore, ma a scelte operate in sede di regolamentazione dello stato giuridico del personale delle U.S.L..

Come già detto, l’articolo 28 del D.P.R.761/1979, ha esteso ai dipendenti delle U.S.L. il regime di responsabilità già previsto per gli impiegati civili dello Stato ed ha reso facoltativa la stipulazione di polizza assicurativa per la responsabilità delle strutture e dei dipendenti per danni cagionati a terzi, che la precedente normativa imponeva agli enti ospedalieri.

Per questa serie di motivi, si dovrebbe ritenere, anche se la Corte di Cassazione pare di avviso contrario (49), che gli operatori sanitari pubblici sono direttamente responsabili per danni cagionati a pazienti solo per dolo o colpa grave; in altri casi risponde la struttura sanitaria, salvo regresso sui responsabili con un’azione di rivalsa se la polizza assicurativa non è sufficiente a coprire l’entità risarcitoria (50).

Questo tipo di disciplina appare inconciliabile con l’ideale di tutela del paziente per due motivi:

      1. attribuisce al criterio della graduazione della colpa un ruolo determinante ai fini dell’individuazione del soggetto tenuto al risarcimento riproponendo le contraddizioni emerse in sede di applicazione dell’articolo 2236 C.C.;
      2. il regime di sostanziale privilegio sancito per gli operatori sanitari pubblici vanifica ogni effetto di deterrente della responsabilità civile in generale.

L’alternativa al modello privatistico della responsabilità civile è costituito da un modello pubblicistico di riparazione, attraverso un intervento diretto dello Stato concretizzandosi con il concetto di sicurezza sociale in relazione al diritto alla salute del paziente.

Naturalmente, in questo modello, le conseguenze in presenza di un errore medico saranno diverse rispetto alle conseguenze relative al caso privatistico, in quanto vi è una tendenza a soddisfare tutte le richieste di indennizzo.

Sicuramente questo modello sarebbe in grado di soddisfare gli orientamenti costituzionali in materia previdenziale, assistenziale e sociale dei lavoratori; ma è anche da notare come questo sistema, traducendosi in un totale esonero di responsabilità degli operatori e delle strutture sanitarie difficilmente non andrebbe incontro a censura di incostituzionalità per violazione delle norme per cui ognuno è responsabile delle proprie azioni.

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Premesso, a questo punto, che è impossibile realizzare in modo soddisfacente la tutela del paziente per danni da attività medica ricorrendo a schemi puri di responsabilità civile, l’unica strada percorribile parrebbe essere quella della separazione del problema del risarcimento del danno alle vittime, dal problema della tutela della salute: questo sistema, definito del doppio binario, lascia irrisolto un terzo problema, quello del collegamento tra strumenti di riparazione e di prevenzione, che consentono di graduare l’incidenza della responsabilità dell’autore del danno.

Sulla base di queste premesse risulta identificabile l’adozione di un sistema di assicurazione sociale o fondo di garanzia per danni da attività medica costituito o sovvenzionato da contributi obbligatori degli operatori sanitari sia privati che pubblici, tutto ciò in perfetta coerenza al principio costituzionale dettato dall’articolo 32 della Costituzione; la responsabilità civile potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella funzione sanzionatoria preventiva se fosse prevista in modo limitato, a carico di chi ha provocato il danno con comportamenti configuranti reato.

Perciò il giudizio di responsabilità dovrebbe iniziare dopo che il fondo avesse provveduto a liquidare l’indennizzo. A ciò va aggiunto che per considerare effettiva l’incidenza sul patrimonio del danneggiante si dovrebbe vietare la stipulazione di polizze assicurative.

Questa soluzione, ad avviso dello scrivente, risulta evidenziare un rovescio della medaglia, in quanto si potrebbe ovviare al rischio di non influire sul patrimonio del danneggiante creando delle aree di certo risarcimento a carico integrale del responsabile, ed aree in cui l’intervento della polizza assicurativa consenta, di fatto, di attuare e soddisfare la primaria funzione della stessa, cioè mantenere indenne da sofferenze economiche eccessivamente onerose il medico che ha commesso un errore.

A questo proposito, si supponga che a fronte di un intervento chirurgico errato vi sia, dinanzi ad un massimale di copertura assicurativa di un miliardo di lire, una franchigia a carico del medico del 10% proporzionale al valore del danno cagionato. E’ lampante che maggiore è il danno cagionato, maggiore sarà l’incidenza negativa sul patrimonio del danneggiante, e ad avviso dello scrivente, questa situazione potrebbe essere il giusto compromesso che prima si cercava, non lasciando del tutto indenne il medico in colpa da un lato, e non penalizzarlo eccessivamente se commette un errore dall’altro. L'esemplificazione necessita di un approfondimento: il medico che viene dichiarato giudizialmente responsabile dovrà risarcire il danno egli stesso per una quota proporzionale al danno medesimo.

Questa soluzione permette di raggiungere un traguardo di rilievo: nel corso della propria attività professionale il medico sarà perfettamente conscio che, qualora commetta errori, una parte del sacrificio economico a favore del danneggiato ricadrà comunque nella sua sfera patrimoniale e ciò, a logica, avrà la funzione di stimolare il professionista ad un impegno sempre profondo ed attento nell'adempimento della propria attività.

Appare possibile una ulteriore soluzione al problema prospettato: creare un sistema che possa cautelare il danneggiato da errori medici sulla falsariga di quanto già avviene con il sistema definito "bonus/malus" per la responsabilità civile derivante da circolazione di autoveicoli.

Per chiarire: il medico si potrebbe trovare nella medesima situazione nella quale si trova l'automobilista ogni qualvolta che utilizza l'automobile. Se nel corso del periodo in esame l'assicurato-automobilista non causa sinistri, viene premiato con il miglioramento della classe di merito di appartenenza (anche con incentivi di carattere patrimoniale); ma se causa sinistri, verrà ugualmente sollevato da responsabilità patrimoniale verso il danneggiato, ma vedrà aumentare il costo della sua polizza a causa del sinistro commesso.

Il medesimo discorso potrebbe essere applicato al caso del medico che debba essere chiamato a risarcire danni da attività professionale; ogni qualvolta il medico venga dichiarato giudizialmente colpevole ai sensi di legge, interverrà la polizza assicurativa a sostenere l'onere patrimoniale nei confronti del danneggiato. Ma la Compagnia Assicurativa interverrà anche nei confronti del medico ritenuto responsabile applicando un aumento del costo della polizza , producendo così il duplice effetto che si è finora ricercato: da un lato, mantenere indenne da contraccolpi patrimoniali eccessivamente onerosi il medico in errore, e dall'altro non lasciare lo stesso del tutto indenne del danno cagionato, in quanto produrrebbe una situazione di deresponsabilizzazione del professionista.

 

BIBLIOGRAFIA

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    • Cass., 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro it., 1988, vol. I.
    • Sentenza 36/1997 Corte Conti.

 



Il problema della "operatività" del concetto di qualità




Quando si affronta il problema della qualità, ci si inoltra in terreni in cui hanno
valore solamente la soggettività, l’opinabile, la mancanza di accordo e l’accettazione delle differenze.
In considerazione dell’importanza di ciò di cui, in Sanità, si deve giudicare e
migliorare la qualità (l’assistenza assicurata ai pazienti, i suoi esiti), è
assolutamente indispensabile che essa sia oggettivabile, che di essa siano
fornite dimensioni concrete.
E, in realtà, se si considera da questo punto di vista il lavoro fatto in tutti
questi anni da coloro che maggiormente si sono impegnati per promuovere e
realizzare il miglioramento della qualità, si arriva a concludere che la maggior
quantità e intensità di sforzi è stata consumata nel tentativo di tradurre il
concetto di qualità in termini operativi, di rendere il concetto di qualità
concreto e misurabile.
Per chiarire, è opportuno seguire il ragionamento di Donabedian (13), il
ricercatore che con grande autorevolezza e con straordinari risultati, è riuscito
a dare un corpo concettuale unitario e autonomo alla disciplina della Quality
Assurance.

Secondo Donabedian,
l’assistenza sanitaria è di qualità adeguata se gli operatori che la erogano,
effettuando gli interventi che il progresso delle conoscenze scientifiche
indica come capaci di produrre gli effetti desiderati e appropriati, interventi
che devono essere congruenti con i valori morali della società e devono
essere realizzati in modo tale da generare soddisfazione in coloro che li
ricevono, sono in grado di massimizzare i benefici espressi in termini di
salute aggiunta a fronte dei rischi corsi per produrli.
Questa definizione si propone di fornire una versione operativa del concetto di
qualità, dal momento che permette di fare chiarezza su una serie di elementi
relativi al ruolo giocato dai diversi interpreti del problema (operatori sanitari, in
particolare medici, pazienti, società, mondo scientifico) e alle loro possibili
interazioni, da un lato, e, dall’altro, di definire gli attributi misurabili della
qualità stessa.

Gli interpreti della qualità
Nelle scienze dell’organizzazione applicate alle imprese di servizio 14, si
definisce come "momento della verità" (fase cruciale di questa particolare
forma di produzione che non porta alla usufruizione di un bene materiale, ma di
una prestazione complessa e articolata) il momento in cui si instaura il rapporto
tra il cliente e gli operatori.
Si usa questa espressione per chiarire che

i.tutto ciò che deve essere giocato in modo adeguato deve esserlo in
quel preciso istante, e
ii.tutto ciò che non andrà nel modo previsto o desiderato non potrà più
essere recuperato 15.

In Sanità, il momento della verità è costituito dall’instaurarsi del rapporto tra il
medico e il paziente (ovviamente, anche gli altri operatori sanitari giocano un
ruolo fondamentale, ma, in considerazione degli scopi del presente lavoro, si
continuerà a limitare il discorso al medico stesso).
Gli elementi concreti che caratterizzano tale rapporto e che devono essere
curati perchè il momento della verità sia superato senza inconvenienti sono:

la capacità tecnica di gestire i problemi di salute e di malattia presentati
dal paziente,
la capacità di gestire il rapporto interpersonale che si instaura tra il
medico e il suo paziente,
le condizioni ambientali in cui si realizza l’atto assistenziale.

Secondo i professionisti sanitari la qualità tecnica dell’assistenza (1) riconosce
due principali dimensioni:

1.l’appropriatezza dei servizi forniti,
2.l’abilità con cui atti assistenziali appropriati sono realizzati.

In pratica, la qualità tecnica dell’assistenza è elevata se "viene fatta la cosa
giusta in modo giusto al momento giusto".
Fare la cosa giusta presuppone per il medico prendere le giuste decisioni
assistenziali per ciascun paziente (alta qualità del processo decisionale),
mentre concretizzare adeguatamente tali decisioni richiede abilità, conoscenza
e tempestività (alta qualità della performance).
La qualità del rapporto interpersonale tra il medico e il paziente dipende da vari
fattori correlati come la qualità della comunicazione, l’abilità del medico di
conservare la fiducia del paziente e l’abilità del medico di trattare il paziente
con interesse, empatia, onestà, tatto e sensibilità (14).
Un peso consistente sul risultato dell’assistenza, in funzione, soprattutto, della
sua qualità, deve essere attribuito al contesto ambientale in cui l’atto
assistenziale ha luogo.
Da questo punto di vista, ha senso, in particolare, riferirsi a strumenti e
strutture fisiche (quantità, caratteristiche) che devono essere disponibili e alle
modalità con cui essi devono essere resi disponibili e consumati nel processo
assistenziale.
Poichè, oltre a elementi di ovvia importanza (condizioni igieniche e
microclimatiche dell’ambiente, adeguatezza architettonica delle strutture,
adeguatezza di arredi e strumentario, igienicità della biancheria, gradevolezza
dei pasti, umanità e confidenzialità dell’organizzazione), si tratta,
frequentemente, di aspetti aggiuntivi e non obbligatori (ad esempio, il
televisore in camera o lo speculum utilizzato per la visita ginecologica
mantenuto a temperatura tale da non provocare fastidiose sensazioni nel corso
della manovra clinica), gli autori di lingua anglosassone si esprimono con il
termine di "amenities", sostantivo decisamente espressivo e intraducibile in
italiano.
E’ significativo il fatto che anche rispetto alle amenities il giudizio dei medici
circa i requisiti e i livelli di dotazione è decisivo 16, dal momento che la
definizione della relazione tra non ostacolato e adeguato sviluppo del processo
assistenziale e strumenti, materiali e strutture di cui disporre nel tipo e nella
quantità giusta rientra nel campo delle loro responsabilità.

Gli attributi della qualità
Nella definizione di Donabedian sono rintracciabili 7 attributi principali della
qualità dell’assistenza:

1.Efficacia assoluta
(dimostrata capacità di produrre, in teoria, gli effetti desiderati)
2.Appropriatezza
(indicazione nei casi specifici)
3.Accettabilità
(coerenza con i principi morali validi a livello sociale)
4.Soddisfazione degli utenti
(capacità di produrre i risultati secondo modalità ed esiti effettivamente
accettati dai riceventi)
5.Efficacia relativa
(capacità concreta di produrre benefici in termini di salute)
6.Efficienza
(capacità concreta di produrre benefici con la minor quantità di rischi
fatti correre ai riceventi)
7.Accessibilità
(disposizione dei servizi idonea a favorirne l’utilizzazione da parte degli
utenti che ne hanno reale necessità).

Efficacia assoluta, accettabilità e accessibilità sono da considerare requisiti che
devono essere posseduti a priori dagli interventi sanitari perchè questi
abbiano la maggiore probabilità di risultare di qualità adeguata, mentre gli altri
attributi sono da ritenere capaci di descrivere a posteriori il reale grado di
qualità conseguito.
Dal momento che nei discorsi fatti in precedenza si è già discusso delle
relazioni tra alcuni degli attributi più importanti, ci si limita a rimandare a
trattazioni più sistematiche (15).
Piuttosto, si ritiene necessario sottolineare che le caratteristiche tecniche del
medico, le caratteristiche dell’ambiente in cui si sviluppa il processo
assistenziale, le caratteristiche di efficacia, accettabilità, accessibilità delle
tecnologie sanitarie, il livello di soddisfazione degli utenti conseguito,
l’appropriatezza e l’efficienza dei trattamenti, costituiscono elementi concreti,
adatti sia a funzionare da oggetti di valutazione/misurazione della qualità, sia
da punti di applicazione di interventi di miglioramento dell’adeguatezza delle
prestazioni sanitarie.
Tutti questi elementi sono ricompresi nella classificazione degli oggetti di
valutazione proposta da Donabedian (13), che attualmente trova applicazione
universale e che prevede di misurare la qualità dell’assistenza sulla base di 3
dimensioni correlate:

i.struttura (o input)
(ogni elemento materiale e organizzativo stabile componente il "teatro"
in cui si verifica il processo di erogazione delle prestazioni assistenziali,
ovvero ogni risorsa organizzativa umana, fisica, tecnica, finanziaria,
necessaria per garantire il funzionamento dei Servizi Sanitari);
ii.processo
(ciò che gli operatori fanno per i loro assistiti e con quale grado di
perizia lo fanno, da un lato, e, dall’altro, ciò che i pazienti fanno per
curarsi, quindi, l’insieme delle attività assistenziali, ovvero l’insieme
degli eventi che si verificano nel corso dell’interazione che si sviluppa
tra il paziente e la struttura, ovvero, ancora, il comportamento di
operatori e pazienti definito in base a specifiche norme scientifiche,
etiche, sociali);
iii.esito (o outcome)
(non solo il risultato che si riesce a ottenere a favore di ciascun
assistito, ovvero, più precisamente, il cambiamento dello stato di salute
che può essere attribuito al processo assistenziale che deve essere
valutato come conseguenza dell’attività sanitaria, ma anche il grado di
conoscenza della propria malattia, il cambiamento di comportamento
favorevole al miglioramento della salute e, soprattutto, la soddisfazione
provata da chi riceve assistenza; si considera in genere anche il
cosiddetto output o risultato intermedio ottenuto per il semplice motivo
di aver realizzato in modo compiuto il processo assistenziale 17).

Tra le tre dimensioni esiste una relazione descrivibile nel modo seguente:
Struttura --> Processo --> Esito

Tale relazione presuppone che tra struttura, processo ed esito vi sia una stretta
relazione, rappresentabile come una "catena" causa-effetto in cui, tuttavia, il
nesso causale può essere definito solamente in termini probabilistici potendo,
cioè, una "buona" struttura sanitaria aumentare la probabilità che in essa si
sviluppi un "buon" processo di cura e potendo un "buon" processo di cura
avere una maggiore probabilità di concludersi con un "buon" risultato, senza
che tutto questo possa mai essere dato per scontato.
Allo stesso modo, se gli esiti della cura sono buoni, si dovrebbe essere in
grado di ipotizzare che è elevata la probabilità che il processo assistenziale che
li ha preceduti sia stato buono, mentre, se questa relazione non può essere
dimostrata, né presunta, neppure la qualità può essere valutata.
Di fatto, tale relazione, come già sottolineato, richiede ancora di essere
dimostrata e a tutto questo consegue che la valutazione della qualità deve
essere realizzata avendo disponibile preliminarmente un corpo di conoscenze
prodotte con metodologie rigorose relativamente alle relazioni tra strutture,
processi ed esiti.
In ogni caso, la valutazione della struttura permette di dimostrare carenze e
inadeguatezze dell’assetto organizzativo e delle risorse umane e materiali
disponibili. Da questo punto di vista, tende a sondare gli attributi di efficacia
assoluta delle tecnologie utilizzate, di accettabilità delle stesse, di accessibilità
delle prestazioni, nonchè le premesse professionali degli operatori (capacità
tecniche, conoscenze scientifiche, abilità nel gestire i rapporti interpersonali) e
la configurazione quali-quantitativa delle amenities.
La dimensione del processo risulta essere quella più comunemente presa in
considerazione.
E, d’altra parte, quando si chiede ai medici di chiarire che cosa intendano per
qualità dell’assistenza (16), essi tendono a definirne la natura come processo,
piuttosto che come esito.
Le caratteristiche degli interventi sanitari effettivamente realizzati vengono
poste a confronto con caratteristiche ritenute ideali che ci si attenderebbe di
osservare.
Per questo, la valutazione del processo tende a sondare principalmente
l’attributo dell’appropriatezza.
I limiti che condizionano questo tipo di approccio sono rappresentati dal fatto
che la principale, se non unica fonte di informazioni è la documentazione
utilizzata a livello operativo per registrare gli elementi salienti del rapporto che
si sviluppa con l’utente, documentazione che contiene, nella maggior parte dei
casi, dati largamente incompleti e inesatti.
La valutazione dell’esito rappresenta, per sua natura, l’approccio "definitivo",
giacchè mira a ricondurre il giudizio di qualità alla adeguatezza dei risultati
ultimi degli interventi sanitari.
Il limite di tale approccio di valutazione risiede nel fatto che, oltre all’assistenza
sanitaria, molti altri fattori (genetici, ambientali, comportamentali) influiscono
sullo stato di salute, per cui risulta difficile determinare sempre con precisione
l’effetto dei servizi sanitari.
Per inciso, discende da questo l’opportunità di ricorrere a misure di esito
intermedio.
La valutazione basata su un approccio parziale che non tenga conto
contemporaneamente tanto della struttura, quanto del processo e dell’esito,
può indurre a ignorare aspetti importanti per la qualità.
Il problema, a questo punto, è stabilire perchè e come può essere utilizzato il
risultato della traduzione operativa della qualità realizzato attraverso
l’individuazione delle componenti del rapporto assistenziale e degli attributi
della qualità stessa.
Si tratta di chiarire come può essere affrontato sul piano metodologico il
problema del miglioramento della qualità.

Modelli di miglioramento della qualità
Per semplificare, si può sostenere che esistono 2 modelli principali di
miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria:

1.modello professionale (Quality Assurance, QA)
(in base a questo modello, l’intervento diretto a migliorare la qualità
viene concepito a partire da attività di valutazione della situazione reale
che permettano di cogliere l’esistenza di problemi che divengono
oggetto di tale intervento)
2.modello manageriale (Total Quality Management, TQM)
(questo modello, partendo dal presupposto che non c’è nulla di fatto
tanto bene, che non possa essere fatto meglio, tende a ridurre
notevolmente l’importanza della fase di valutazione e privilegia
l’intervento continuo e globale che vede coinvolta tutta
l’organizzazione)

Non essendo necessario scegliere tra i due modelli (il modello professionale è
una derivazione del metodo scientifico utilizzato dai professionisti sanitari per
orientare le proprie decisioni), può essere utile tentare di stabilire in quale
misura e in quali termini essi siano integrabili, dal momento che, poichè per
entrambi gli approcci l’obiettivo fondamentale è il miglioramento della qualità,
si può sostenere che, in realtà, tra essi non devono esistere differenze
sostanziali.
In ogni caso, le diverse filosofie che stanno alla base dei 2 approcci, i diversi
strumenti che essi hanno spinto a impiegare per risolvere il problema del
miglioramento della qualità, il diverso punto di vista da cui essi sono stati
sviluppati, impongono di definire alcuni criteri destinati a rendere totale la loro
compatibilità.
Una ipotesi che pare praticabile parte da 2 presupposti.

1.Il TQM si propone di migliorare la qualità del prodotto attraverso un
impegno diretto nel miglioramento della qualità dell’organizzazione
complessiva e solo indirettamente nel miglioramento dei processi e
degli esiti operativi.
2.La QA si propone di migliorare la qualità del prodotto dell’assistenza,
sia rispetto al risultato conseguito in termini di quantità aggiunte di
salute ai clienti serviti, sia rispetto alle modalità con cui il risultato
stesso viene conseguito. In questo caso, l’attenzione si concentra
esclusivamente sulla performance operativa, mentre gli aspetti
organizzativi entrano in gioco e vengono considerati nella misura in cui
ad essi si riconosce un ruolo diretto nella modulazione dell’effetto delle
prestazioni sanitarie.

Le considerazioni di seguito sviluppate si riferiscono al modello professionale.
In tale modello il punto di partenza è una attività di valutazione, ovvero di
misurazione del livello corrente di qualità dell’assistenza erogata.
La valutazione/misurazione è il punto di sintesi di tutti i discorsi sulla qualità
fin qui fatti.
Solo da una buona valutazione può scaturire un intervento che abbia buone
probabilità di conseguire il miglioramento atteso della qualità della struttura,
del processo o dell’esito valutato.
E’ impossibile condurre qualsiasi attività di valutazione se non sono definiti
criteri e standard (13).
Poichè è impossibile valutare (dare un giudizio di valore su) una determinata
caratteristica, se non è disponibile un sistema di riferimento al quale
paragonarla, i criteri e gli standard vengono costruiti proprio nell’intento di
realizzare tale sistema di riferimento.
Sebbene non vi sia unanimità sulle questioni terminologiche, è in genere
accettato dalla maggioranza che i criteri sono quegli elementi di struttura, di
processo e di esito rispetto ai quali deve essere formulato il giudizio di
"bontà", ovvero quegli elementi che costituiscono in sé stessi la "bontà" o
meno dell’assistenza in relazione alla valutazione della sua qualità.
Esempi sono:

la dotazione di infermieri per posto letto (struttura),
la frequenza di misurazioni della pressione arteriosa nel corso della
gravidanza (processo),
la frequenza di casi di incontinenza urinaria dopo prostatectomia
(esito).

Gli standard sono definizioni quantitative più specifiche che chiariscono la
grandezza e la frequenza del criterio.
Per continuare con gli esempi precedenti, sono standard:

la precisazione di quanti infermieri dovrebbero esserci per posto letto,
a quale percentuale di gravide dovrebbe essere misurata la pressione
arteriosa,
con quale frequenza ci si deve aspettare che compaia una incontinenza
in pazienti sottoposti a prostatectomia, anche nel caso del chirurgo
migliore.

Pertanto, il criterio definisce qual è la componente, la caratteristica del Servizio/
dell’attività oggetto di valutazione, ritenuta associata alla qualità, mentre lo
standard definisce qual è il livello di accettabilità della caratteristica ritenuto
associato alla qualità.
Per quanto concerne le modalità di costruzione dei criteri e degli standard,
l’aspetto più importante è costituito dal fatto che (13) i criteri e i relativi
standard, che vengono definiti sulla base dell’opinione di referenti scientifici
autorevoli e prestigiosi circa ciò che dovrebbe essere fatto o conseguito, o, al
contrario, vengono dedotti dalla pratica corrente, possono essere espliciti,
ovvero formulati in anticipo, resi noti e fondati su elementi oggettivi (discutibili
e confrontabili), oppure possono essere impliciti, cioè legati alla esperienza e
all’autorevolezza di chi li utilizza e, proprio per questo, tali da non chiarire a
priori standard o livello di consenso su ciò che depone per buona o cattiva
qualità.
Esistono 5 diversi metodi (16) che permettono di valutare la qualità sulla base
di dati di processo o di esito, separati o associati.
I primi tre, fondati su criteri impliciti, richiedono che un medico revisioni una
sorgente di dati (in genere, una cartella clinica dopo che l’assistenza è stata
erogata) e risponda a una delle seguenti domande:

1.se è stato adeguato il processo assistenziale realizzato (primo metodo);
2.se un’assistenza diversa (migliore) avrebbe potuto dare esiti migliori di
quelli ottenuti (secondo metodo);
3.se, considerati, sia il processo, sia l’esito, la qualità complessiva
dell’assistenza sia stata accettabile (terzo metodo).

Il quarto metodo valuta l’erogazione dell’assistenza utilizzando criteri espliciti
di adeguatezza del processo 18.
Il quinto metodo usa criteri esplicitati a priori per stabilire se i risultati osservati
del processo assistenziale sono congruenti con l’esito predefinito a partire da
un modello convalidato sulla base di evidenze scientifiche e giudizi clinici 19.
Quest’ultimo metodo è importante perchè costituisce anche la base per la
definizione dei criteri di appropriatezza dei processi assistenziali.
In altri termini, la costruzione di criteri espliciti a priori serve
contemporaneamente per la valutazione del livello di qualità attuale e per la
realizzazione dell’intervento destinato eventualmente a renderlo adeguato.

Alcune considerazioni conclusive
Come è successo per altre situazioni, il rischio è che la soluzione del problema
della qualità sia affidato a strutture periferiche esterne all’attività assistenziale
del medico.
Gli Uffici Qualità, nati in molte realtà italiane, sono sicuramente strumenti utili e
importanti per favorire lo sviluppo del processo, in particolare sul versante
organizzativo, ma non possono essere ritenuti in grado di sostituire, sul
versante professionale, il medico il cui ruolo è decisivo.
Questo tendono a dimostrare tutte le considerazioni sviluppate.
In ogni caso, è opportuno sottolineare che, rispetto all’impegno sul
miglioramento della propria attività professionale, ciò che è richiesto ai medici
è, non solo mostrare capacità e conoscenza, ma esprimere anche quella
naturale attitudine che si acquisisce praticando il ragionamento clinico che,
come pare di aver dimostrato in alcuni passaggi, è un supporto indispensabile
nella ricerca dell’essenzialità degli atti assistenziali, ovvero nel processo di
massimizzazione dei benefici e della minimizzazione dei rischi che deve
costituire espressione fondamentale della tensione verso la qualità.
E questo non pare di secondaria importanza, se è vero che:
"L’ attitudine è una piccola cosa che fa una grande differenza!"
[Successories Inc., 1996]

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Ubaldo Montaguti
Direttore Sanitario, Azienda USL di Cesena
e-mail: gfrancesco@usa.net