COME VALUTARE LA COLPA IN SEDE PENALE E CIVILE

La cattiva pratica del medico

La medicina non è una scienza esatta, bensì un'arte rigorosamente fondata su presupposti scientifici. I calcoli di una struttura risulteranno costanti, a parità di dati prefissati, indipendentemente dal tecnico che li avrà eseguiti. Altrettanto non può essere affermato nei confronti di una realtà astratta (la malattia) che viene affrontata, di volta in volta, nella sua proiezione concreta (l'individuo affetto). Questo ampio margine di soggettività e la peculiarità del rapporto medico-paziente hanno costituito il punto di partenza per l'incremento, registrato negli ultimi anni, di conflittualità in sede penale e civile per i casi di malapratica.
La medicina attuale ha infatti in parte perduto la caratteristica ippocratica del presupposto di beneficenza, per diventare sempre più medicina relazionale. Il rapporto dialogico con il cittadino costituisce l'elemento centrale dell'opera medica, sia per la crescente consapevolezza dell'utilità del coinvolgimento della parte debole sia per l'acuita sensibilità alla responsabilità individuale. L'espressione tipica di questo nuovo rapporto è il consenso informato, la cui estensione non ha comunque sinora diminuito la causidicità.
Da valutazioni delle compagnie assicuratrici emerge il dato presuntivo, ma comunque preoccupante, di 10-12 mila casi all'anno di azioni giudiziarie e stragiudiziarie per cattiva pratica (Il giornale delle assicurazioni, gennaio 1998).
A ciò si aggiunga il peso rilevante dei risarcimenti, maggiori rispetto a quelli per sinistri pagati in caso di responsabilità civile (RC auto). Si comprende così l'allarme degli assicuratori che per i medici si traduce in aumenti consistenti del premio a parità di copertura.
Alcuni fattori obiettivi che giustificano queste modifiche del rischio sono stati identificati:
  1. la prestazione medica è ormai quasi sempre considerata obbligazione contrattuale, ovunque sia resa (pubblico o privato) e si è manifestata la tendenza della giurisprudenza a chiarire l'obbligatorietà di risultato piuttosto che di mezzi;
  2. il danno biologico si sovrappone al danno morale, il cui ristoro è stato talora riconosciuto anche agli stretti congiunti;
  3. la medicina preventiva, cui si fa sempre maggior riferimento, sposta l'attenzione dall'individuo malato al sano, la cui aspettativa non è più quindi solo la salute, ma una migliore qualità di vita.
    Questo valore aggiunto psicologico è particolarmente presente in alcune branche, l'ostetricia per esempio, che opera in una dimensione di aspettativa di gioia, il lieto evento. Il violento contrasto tra aspettative ed evento avverso è sufficiente a spiegare perché l'ostetricia sia, insieme all'ortopedia e alla chirurgia plastica, una delle specialità più colpite dalla malapratica;
  4. il consenso informato, ossia il diritto di ogni soggetto a essere informato sui rischi del trattamento propostogli, lungi dal ridurre la conflittualità ha inaugurato una nuova figura di responsabilità medica, quella appunto del difetto di consenso.
Questo quadro, già di per sé tutt'altro che rassicurante, è ulteriormente complicato dalla dinamicità delle conoscenze tecniche. La disponibilità di strumenti diagnostici e di soluzioni terapeutiche è infatti aggiornata di continuo, ma la validità delle tecniche richiede tempo e non sempre conduce a risultati univoci. In ostetricia è tipico il caso della cardiotocografia, il cui tasso di falsi negativi supera il 5 per cento e quello di falsi positivi raggiunge il 40 per cento. Ciò nonostante, e non solo in Italia, la maggior parte dei contenziosi medico-legali relativi a danni cerebrali fetali fa riferimento a parti cesarei non eseguiti, o eseguiti con presunto ritardo, e il tracciato cardiotocografico diventa talora elemento di prova (G.B. Serra e G. Giraldi, Gyneco Aogoi, numero 3, 1998).
Nel valutare la colpa, lieve o grave, del medico si applicano criteri qualitativi ben noti come imperizia, negligenza e imprudenza. Tale gerarchia è particolarmente rilevante in campo civilistico ove disguidi tecnici di speciale difficoltà esonerano da responsabilità risarcitorie ai sensi dell'articolo 2236 del Codice civile.
Ma quanti sono ormai gli interventi difficili e sono poi sempre gli stessi? Facendo riferimento sempre all'ostetricia, si consideri che un'applicazione di forcipe o ventosa ostetrica alla parte media dello cavo pelvico sarebbe stata considerata trent'anni fa un intervento di routine, alla portata di qualunque specialista ginecologo e di molti medici condotti. Attualmente i parti operativi sono stati banditi, a favore del parto cesareo, o la loro frequenza è comunque ridotta a meno del 5 per cento delle nascite. Di conseguenza forcipe e ventosa sono divenuti strumenti adoperabili solo da mani particolarmente esperte, il cui numero è ovviamente destinato a diminuire progressivamente.
Il medico generico o lo specialista, può fare qualcosa per arginare il fenomeno sociale del contenzioso medico-legale? Non gli è certo possibile ostacolare interessi professionali concorrenti o contrastanti, rappresentati nella peggiore accezione da quegli studi legali che negli Stati Uniti hanno sede presso il pronto soccorso degli ospedali. Rientra però nelle sue competenze il miglioramento della capacità di comunicare, elemento determinante nei rapporti con il paziente, con i mezzi di comunicazione e con l'opinione pubblica. Purtroppo il medico italiano non ha ricevuto alcuna formazione in tal senso. Fornirla potrebbe diventare compito fondamentale degli ordini dei medici. Il consenso informato potrebbe allora contribuire a ristabilire il rapporto fiduciario medico-cittadino sulle basi nuove della trasparenza e della cosiddetta alleanza terapeutica (condivisione di scelte e obiettivi terapeutici).
Particolare cura devono inoltre porre gli ordini e le società scientifiche nel rapporto con i media, da cui dipende in buona parte la formazione della pubblica opinione. Non è compito da dilettanti, beninteso, e va affidato pertanto a collaboratori specializzati, il cui costo risulterà alla fine di gran lunga inferiore al danno d'immagine che colpisce di solito i sanitari coinvolti, con molto anticipo rispetto alla conclusione dell'eventuale contenzioso il cui esito è anzi, sotto questo aspetto, ininfluente.
All'aumento del contenzioso, un fenomeno che sembra ancora una volta giungere d'oltreoceano, si deve imparare a reagire migliorando la qualità delle relazioni piuttosto che il premio assicurativo.

Vincenzo Giambanco
presidente della Società italiana di ginecologia e ostetricia

(da © Tempo Medico n. 615 del 9 dicembre 1998)


Approfondimenti in internet

Tempo Medico ha dedicato un articolo al caso Bristol, un caso di cattiva pratica cardiochirurgica che sconvolse la Gran Bretagna.

Malpractice
Molte informazioni, anche di carattere legale, sui casi di cattiva pratica del medico.

Università di Camerino
E’ in allestimento un programma di ricerca tra le società scientifiche di chirurgia anestesiologica, ginecologia, chirurgia plastica, ortopedia e oncologia per l'istituzione di un osservatorio nazionale sulla malapratica. Gli interessati possono inviare un fax.

Personal Injury Litigation Forum
Un'ampia spiegazione sui casi di cattiva pratica in medicina.